ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 4 agosto 1977, n. 517 ("Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nonche' altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico"), promosso con ordinanza emessa il 15 settembre 1987 dal Pretore di Sampierdarena nel procedimento civile vertente tra Palladino Giuseppe ed altra e la Direzione del Circolo didattico Sampierdarena II ed altro, iscritta al n. 808 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Pretore di Sampierdarena, con ordinanza 15 settembre 1987 (R.O. n. 808 del 1987) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della l. 4 agosto 1977, n. 517, nella parte in cui non prevede che, avverso i provvedimenti dell'insegnante o degl'insegnanti di classe relativi al passaggio degli alunni dall'una all'altra classe del corso d'istruzione elementare, sia consentito ai genitori, in proprio e quali legali rappresentanti dei figli minori, ricorso al giudice ordinario; che la questione e' stata sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 29, 30 e 34 Cost. sotto il profilo che esisterebbe al riguardo un diritto assoluto, non adeguatamente tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, competente a conoscere della legittimita' dei provvedimenti su detti, in quanto la norma impugnata configura la posizione dei genitori e degli alunni come interesse legittimo; che appare evidente la manifesta infondatezza della questione, in quanto nessuno degli articoli della Costituzione anzi detti garantisce, in relazione alla carriera scolastica, un diritto soggettivo assoluto, mentre il riconoscimento al riguardo di un interesse legittimo appare idoneo a garantire adeguata tutela (costituzionalmente garantita: art. 24, primo comma; 103, primo comma; 113 Cost.) alla posizione soggettiva degl'interessati ai quali, con il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, e' assicurato il controllo giudiziale della legalita' dell'azione dell'amministrazione scolastica, attraverso la valutazione dell'esercizio della discrezionalita' amministrativa e, ove ne ricorrano le circostanze, l'annullamento degli atti illegittimi, accompagnato dalla possibilita' di tutela cautelare, in fase di sempre piu' incisiva espansione, in un ambito di esclusiva pertinenza del giudice amministrativo; Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;