ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 38 del
 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle
 norme  sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili
 e militari dello Stato") nonche' dell'art. 1 della  legge  27  maggio
 1959,  n.  324  ("Miglioramenti  economici  al  personale  statale in
 attivita' ed in quiescenza") come modificato dall'art. 1 della  legge
 3  marzo  1960, n. 185 ("Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324,
 recante miglioramenti economici al personale statale in attivita'  ed
 in quiescenza"), promosso con le seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 2 marzo 1987 dal Tribunale amministrativo
 regionale per il Lazio sul  ricorso  proposto  da  Giuliani  Angelina
 contro  il Ministero della Pubblica Istruzione ed E.N.P.A.S. iscritta
 al n. 56 del registro ordinanze  1988  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  9,  prima serie speciale, dell'anno
 1988;
      2) ordinanza emessa l'8 aprile 1987 dal Tribunale amministrativo
 regionale per l'Abruzzo sul ricorso  proposto  da  Marcucci  Giuseppe
 contro  l'E.N.P.A.S.  iscritta al n. 71 del registro ordinanze 1988 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  11,  prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
      3)   ordinanza   emessa   il   25   marzo   1987  dal  Tribunale
 amministrativo  regionale  per  l'Abruzzo  sul  ricorso  proposto  da
 Finizii  Remo  ed  altri  contro  l'E.N.P.A.S.  iscritta al n. 72 del
 registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9 giugno 1988 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che  il  Tribunale amministrativo regionale per il Lazio
 con ordinanza 2 marzo  1987  (R.O.  n.  56  del  1988)  ha  sollevato
 questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt.  3 e 38 del
 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032  -  nella  parte  in  cui  escludono
 l'indennita'    integrativa    speciale   dalla   base   di   computo
 dell'indennita'  di  buonuscita   erogata   ai   dipendenti   statali
 dall'E.N.P.A.S. - in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;
      che  il  Tribunale  amministrativo  regionale per l'Abruzzo, con
 ordinanze 25 marzo 1987 (R.O. n. 72 del 1988) e 8 aprile  1987  (R.O.
 n. 71 del 1988), ha sollevato, a sua volta, questione di legittimita'
 costituzionale dell' art. 1 della l.  27 maggio 1959,  n.  324,  come
 modificato  dall'  art.  1  della  l.  3  marzo 1960, n. 185, nonche'
 dell'art. 38 del d.P.R.  29 dicembre 1973, n. 1032 - nella  parte  in
 cui escludono l'indennita' integrativa speciale dalla base di computo
 della su detta indennita' di buonuscita - in riferimento agli artt. 3
 e 36 Cost.;
    Considerato  che  i  giudizi  cosi'  promossi vertono su questioni
 analoghe, per cui vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
      che questa Corte, con sentenza 25 febbraio 1988, n. 220, ha gia'
 dichiarato inammissibile,  censurandosi  una  scelta  riservata  alla
 discrezionalita'    legislativa,   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R.  29  dicembre  1971,  n.
 1032  (cosi'  come  mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile
 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75) - nella  parte  in  cui
 escludono  l'indennita'  integrativa  speciale  dalla base di calcolo
 dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali - in riferimento
 agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;
      che,  con  sentenza  7  aprile  1988,  n.  408,  questa Corte ha
 dichiarato  parimenti  inammissibile  la  questione  di  legittimita'
 costituzioale  dell'art.  1  della legge 27 maggio 1959, n. 324, come
 sostituito dall'art. 1 della l. 3 marzo 1960, n. 185 - nella parte in
 cui escludono l'indennita' integrativa speciale dalla base di calcolo
 dell'indennita' di buonuscita dei dipendenti statali - in riferimento
 agli artt, 3, 36, 38 e 97 Cost.;
      che  dette  questioni,  successivamente,  sono  state dichiarate
 manifestamente inammissibili con ordinanza 10 giugno 1988, n. 639;
      che,  le questioni sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe
 sono identiche a quelle decise  con  le  sentenze  e  l'ordinanza  su
 dette;
      che non sono stati addotti argomenti nuovi;
    Visti  gli  artt.  26  l.  11  marzo  1953,  n. 87 e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;