ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 10, primo
 comma, e 16,  quarto  comma,  della  legge  2  aprile  1968,  n.  482
 (Disciplina   generale   delle   assunzioni  obbligatorie  presso  le
 pubbliche  amministrazioni  e  le  aziende  private),  promosso   con
 ordinanza  emessa  il  15  settembre  1987 dal Pretore di Bologna nel
 procedimento civile vertente tra Pastore Alfonso e la  s.p.a.  Weber,
 iscritta  al  n.  792  del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  53,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 giugno 1988 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 settembre 1987, il Pretore
 di Bologna, nel procedimento civile vertente tra  Pastore  Alfonso  e
 Weber  S.p.a.  ha  sollevato  in riferimento agli artt. 2; 3, secondo
 capoverso  (recte  comma)  e  4  Cost.,  questione  di   legittimita'
 costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della
 legge 2 aprile 1968 n.  482  (Disciplina  generale  delle  assunzioni
 obbligatorie   presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  le  aziende
 private) "cosi' come interpretata dalla Corte di Cassazione nel senso
 che  non e' consentita la costituzione ex lege del rapporto di lavoro
 con  gli   invalidi   civili   (e   categorie   assimilate)   avviati
 obbligatoriamente  al  lavoro  e  che  e'  inammissibile  il  ricorso
 all'art. 2932 c.c. per ottenere, in caso di  rifiuto  del  datore  di
 lavoro    di   stipulare   il   contratto,   l'esecuzione   specifica
 dell'obbligo";
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato che questa Corte ha gia' ravvisato come l'imprenditore
 sia si' obbligato alle assunzioni nell'area delle categorie  protette
 indubbiamente  di  cospicua  caratterizzazione sociale e pur sempre -
 tuttavia - finalizzate ad obiettive esigenze, stante l'equilibrio dei
 valori  costituzionali  volti  a preservare l'iniziativa economica da
 restrizioni abnormi nelle scelte operative del suo svolgimento (sent.
 n. 622 del 1987);
      che, pertanto, non sussistendo ragioni per discostarsi da quanto
 affermato, la questione si appalesa di manifesta infondatezza;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, delle  Norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;