ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 3, del
 d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte  dei
 conti  per la Regione siciliana), promosso con ordinanza emessa il 13
 gennaio 1987 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale  per  la
 Regione  Siciliana,  sul  ricorso  proposto  da  Caltagirone Matranga
 Vincenza, iscritta al n. 798 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale
 dell'anno 1987;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 giugno 1988 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che con ordinanza emessa il 13 gennaio 1987 la Corte dei
 conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - su ricorso
 proposto  da  Caltagirone Matranga Vincenza ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 3 del decreto legislativo
 6  maggio  1948  n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti
 per la Regione siciliana), in riferimento agli artt. 3;  5;  25;  97,
 primo  comma; 116 della Costituzione e 23, primo comma, dello Statuto
 della Regione siciliana;
    Considerato  che  con sentenza n. 270 del 1988 e' stata dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale della richiamata norma,  nella  parte
 in cui non prevede l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale per la
 Regione siciliana di ogni giudizio  attribuito  o  attribuibile  alla
 giurisdizione della Corte dei conti;
      che  pertanto  va  dichiarata  la  manifesta inammissibilita' di
 quanto ora identicamente prospettato;
    Visti  gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87 e
 9,  delle  Norme  integrative  per  i  giudizi  innanzi  alla   Corte
 costituzionale;