ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 3, del d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), promosso con ordinanza emessa il 13 gennaio 1987 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sul ricorso proposto da Caltagirone Matranga Vincenza, iscritta al n. 798 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale dell'anno 1987; Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 gennaio 1987 la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - su ricorso proposto da Caltagirone Matranga Vincenza ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, n. 3 del decreto legislativo 6 maggio 1948 n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana), in riferimento agli artt. 3; 5; 25; 97, primo comma; 116 della Costituzione e 23, primo comma, dello Statuto della Regione siciliana; Considerato che con sentenza n. 270 del 1988 e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale della richiamata norma, nella parte in cui non prevede l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana di ogni giudizio attribuito o attribuibile alla giurisdizione della Corte dei conti; che pertanto va dichiarata la manifesta inammissibilita' di quanto ora identicamente prospettato; Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;