ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1980, n. 19 ("Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio"), promosso con ordinanza emessa il 22 marzo 1985 dalla Corte dei Conti - Sez. III giurisdizionale, sul ricorso proposto da Segneri Emilio iscritta al n. 384 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 dell'anno 1986; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio volto ad ottenere il riconoscimento a favore di un soggetto iscritto alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali, dei nuovi benefici previsti, per i mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio, dalla legge 11 febbraio 1980, n. 19, la Corte dei conti, sez. III, con ordinanza in data 22 marzo 1985, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della predetta legge nella parte in cui limita l'applicazione di tali benefici ai soli dipendenti civili e militari dello Stato. Affermata l'omogeneita' fra il sistema previdenziale previsto per i dipendenti degli enti locali e quello stabilito per i dipendenti statali, il giudice a quo censura, con riferimento all'art. 3 Cost., la normativa impugnata, che attribuisce, senza alcuna razionale giustificazione, alcuni benefici di ordine economico soltanto al personale statale che fruisce di pensione privilegiata perche' gravemente mutilato o paraplegico, escludendo, invece, il personale che grava sulla gestione previdenziale degli enti locali ed in possesso dei medesimi requisiti di diritto (titolarita' di pensione o assegno privilegiato) e di fatto (l'essere affetto da determinata infermita'). Tale esclusione, a fronte di eguali menomazioni cui corrispondono eguali bisogni, determinerebbe una grave ed ingiustificata disparita' di trattamento in danno dei soggetti iscritti alla Cassa di previdenza dei dipendenti degli enti locali che godono di pensioni privilegiate in ragione delle stesse cause previste dalla legge impugnata. 2. - E' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rilevando preliminarmente che la questione sollevata concerne soltanto i primi tre articoli dell'intera legge impugnata e negando l'asserita omogeneita' fra il trattamento previdenziale previsto per i dipendenti degli enti locali e quello fruito dai dipendenti statali. Inoltre, l'allocazione delle risorse finanziarie in materia pensionistica, comportando il riparto delle disponibilita' di bilancio, nonche', un contemperamento delle varie aspirazioni delle categorie interessate, costituirebbe compito rimesso all'esclusiva discrezionalita' del legislatore. Osserva infine l'Avvocatura generale dello Stato che l'indennita' "una tantum" prevista dall'art. 1 della legge impugnata, rivestendeo carattere derogatorio, rispetto alla normativa generale, che tende ad assicurare rendite periodiche agli infortunati sul lavoro, non avrebbe in se' quella forza estensiva tale da farle assumere il ruolo di "tertium comparationis" nella dedotta disparita' di trattamento. Considerato in diritto 1. - La Corte dei conti, adita per il riconoscimento in favore di un pensionato della C.P.D.E.L. dei benefici previsti, per i mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio, dalla legge 11 febbraio 1980 n. 19, dubita della legittimita' costituzionale di tale legge, in riferimento all'art. 3 Cost., perche' essa e' limitata soltanto ai dipendenti civili e militari dello Stato mentre non contempla anche i pensionati della C.P.D.E.L. che fruiscano di pensioni od assegni privilegiati nella misura e per le infermita' previste nel suo articolo 1. 2. - La questione e' fondata. Preliminarmente deve essere disatteso l'assunto sostenuto dalla Presidenza del Consiglio, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, secondo cui la questione di legittimita' costituzionale debba considerarsi limitata solo agli artt. 1, 2 e 3 della legge denunciata. Anche se difatti in un certo punto dell'ordinanza di rimessione viene fatto riferimento solo ai benefici previsti da tali articoli, tuttavia sia dall'intero contesto della motivazione della ordinanza predetta, sia espressamente nel dispositivo, la questione e' sollevata con riferimento alla legge n. 19 del 1980 nel suo complesso, e quindi anche in relazione ai benefici previsti dagli altri articoli di essa. Cio' premesso va rilevato che la legge 11 febbraio 1980 n. 19, avente ad oggetto provvidenze a favore di mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio, prevede una serie di benefici tra i quali, esemplificativamente, l'ordinanza di rinvio indica l'erogazione di una indennita' per una volta tanto, nonche' indennita' e rimborsi per cure fisioterapiche, protesi e ricoveri presso istituti rieducativi in favore di mutilati ed invalidi per servizio, titolari di pensioni ed assegni privilegiati, che risultino affetti da invalidita' contemplate nella Tabella E, lettera A n. 2 e A bis n. 3, annessa al d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915. In base ad una inequivocabile interpretazione della legge denunciata - esplicitamente dimostrata nella ordinanza di rimessione, sulla base del testo della normativa denunciata, nella misura della copertura finanziaria, nonche' delle precisazioni contenute al riguardo nella relazione governativa di accompagnamento del DDL, e nelle risultanze del dibattito parlamentare - essa ha, come destinatari solo i dipendenti civili e militari dello Stato in possesso dei requisiti sopra specificati. Tuttavia, come si osserva da parte del giudice a quo nel corso del dibattito parlamentare (in particolare, nell'ordine del giorno presentanto dalla 1a Commissione permanente del Senato, in Atti Senato, VIII Leg., seduta 11 dicembre 1979) era stata posta in evidenza l'esigenza di evitare disparita' di provvidenze in eguali situazioni di bisogno, provvedendosi pero' nel frattempo ad approvare una legge solo in favore del personale civile e militare dello Stato, per l'esigenza di realizzare un primo e piu' urgente intervento in favore di quella categoria di dipendenti pubblici, nell'assunto che essa fosse nella materia particolarmente sfavorita. Senonche', nonostante il notevole tempo trascorso, pur essendo, all'epoca in cui la legge venne approvata, posta in evidenza l'esigenza di evitare sperequazioni, nessun intervento legislativo e' intervenuto nei confronti dei pensionati della C.P.D.E.L. divenuti paraplegici per causa di servizio. L'esclusione di questa categoria di personale dai benefici previsti per i dipendenti civili e militari dello Stato, non appare percio' giustificato, perche' i benefici in parola non possono ritenersi in alcun modo collegati ne' alla particolare natura del servizio, perche' questo, con riferimento al tipo di infermita' presa in considerazione non sembra avere alcuna influenza, ne' alla peculiare struttura del trattamento economico, perche', trattandosi di provvidenze connesse ad una infermita', nessuna rilevanza puo' avere detta struttura, per cui la esclusione dei pensionati della C.P.D.E.L. dalla previsione della legge 11 febbraio 1980, n. 19, e' da ritenersi ingiustificatamente discriminatoria.