ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale della legge 11 febbraio
 1980,  n.  19  ("Provvidenze  a  favore  dei  mutilati  ed   invalidi
 paraplegici per causa di servizio"), promosso con ordinanza emessa il
 22 marzo 1985 dalla Corte dei Conti -  Sez. III giurisdizionale,  sul
 ricorso  proposto  da  Segneri Emilio iscritta al n. 384 del registro
 ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 41 dell'anno 1986;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di consiglio del 10 dicembre 1987 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
                           Ritenuto in fatto
    1. -  Nel corso di un giudizio volto ad ottenere il riconoscimento
 a favore di un soggetto iscritto  alla  Cassa  di  previdenza  per  i
 dipendenti  degli  enti  locali,  dei  nuovi benefici previsti, per i
 mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio,  dalla  legge
 11  febbraio 1980, n. 19, la Corte dei conti, sez. III, con ordinanza
 in data  22  marzo  1985,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale  della  predetta  legge  nella  parte  in  cui  limita
 l'applicazione di tali benefici ai soli dipendenti civili e  militari
 dello Stato.
    Affermata  l'omogeneita' fra il sistema previdenziale previsto per
 i dipendenti degli enti locali e quello stabilito  per  i  dipendenti
 statali,  il giudice a quo censura, con riferimento all'art. 3 Cost.,
 la normativa  impugnata,  che  attribuisce,  senza  alcuna  razionale
 giustificazione,  alcuni  benefici  di  ordine  economico soltanto al
 personale  statale  che  fruisce  di  pensione  privilegiata  perche'
 gravemente  mutilato  o paraplegico, escludendo, invece, il personale
 che grava sulla  gestione  previdenziale  degli  enti  locali  ed  in
 possesso dei medesimi requisiti di diritto (titolarita' di pensione o
 assegno privilegiato) e di fatto  (l'essere  affetto  da  determinata
 infermita').
    Tale  esclusione, a fronte di eguali menomazioni cui corrispondono
 eguali bisogni, determinerebbe una grave ed ingiustificata disparita'
 di   trattamento  in  danno  dei  soggetti  iscritti  alla  Cassa  di
 previdenza dei dipendenti degli enti locali che  godono  di  pensioni
 privilegiate  in  ragione  delle  stesse  cause  previste dalla legge
 impugnata.
    2.  -   E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei Ministri
 rilevando  preliminarmente  che  la  questione   sollevata   concerne
 soltanto  i  primi tre articoli dell'intera legge impugnata e negando
 l'asserita omogeneita' fra il trattamento previdenziale previsto  per
 i  dipendenti  degli  enti  locali  e  quello  fruito  dai dipendenti
 statali. Inoltre, l'allocazione delle risorse finanziarie in  materia
 pensionistica,   comportando   il  riparto  delle  disponibilita'  di
 bilancio, nonche', un contemperamento delle varie  aspirazioni  delle
 categorie  interessate,  costituirebbe  compito rimesso all'esclusiva
 discrezionalita' del legislatore.
    Osserva  infine l'Avvocatura generale dello Stato che l'indennita'
 "una tantum" prevista dall'art. 1 della legge impugnata,  rivestendeo
 carattere derogatorio, rispetto alla normativa generale, che tende ad
 assicurare  rendite  periodiche  agli  infortunati  sul  lavoro,  non
 avrebbe in se' quella forza estensiva tale da farle assumere il ruolo
 di "tertium comparationis" nella dedotta disparita' di trattamento.
                         Considerato in diritto
    1. -  La Corte dei conti, adita per il riconoscimento in favore di
 un pensionato della C.P.D.E.L. dei benefici previsti, per i  mutilati
 ed  invalidi  paraplegici  per  causa  di  servizio,  dalla  legge 11
 febbraio 1980 n. 19, dubita della legittimita' costituzionale di tale
 legge,  in  riferimento  all'art.  3  Cost., perche' essa e' limitata
 soltanto ai dipendenti civili  e  militari  dello  Stato  mentre  non
 contempla  anche  i  pensionati  della  C.P.D.E.L.  che  fruiscano di
 pensioni od assegni privilegiati nella misura  e  per  le  infermita'
 previste nel suo articolo 1.
    2. -  La questione e' fondata.
    Preliminarmente  deve  essere  disatteso l'assunto sostenuto dalla
 Presidenza del Consiglio, per  il  tramite  dell'Avvocatura  generale
 dello  Stato, secondo cui la questione di legittimita' costituzionale
 debba considerarsi limitata solo agli artt. 1,  2  e  3  della  legge
 denunciata.
    Anche  se  difatti  in un certo punto dell'ordinanza di rimessione
 viene fatto riferimento solo ai benefici previsti da  tali  articoli,
 tuttavia  sia  dall'intero contesto della motivazione della ordinanza
 predetta,  sia  espressamente  nel  dispositivo,  la   questione   e'
 sollevata  con  riferimento  alla  legge  n.  19  del  1980  nel  suo
 complesso, e quindi anche in relazione  ai  benefici  previsti  dagli
 altri articoli di essa.
    Cio'  premesso  va  rilevato  che la legge 11 febbraio 1980 n. 19,
 avente ad oggetto  provvidenze  a  favore  di  mutilati  ed  invalidi
 paraplegici  per causa di servizio, prevede una serie di benefici tra
 i  quali,  esemplificativamente,   l'ordinanza   di   rinvio   indica
 l'erogazione   di   una  indennita'  per  una  volta  tanto,  nonche'
 indennita' e rimborsi per cure  fisioterapiche,  protesi  e  ricoveri
 presso  istituti  rieducativi  in  favore di mutilati ed invalidi per
 servizio, titolari di pensioni ed assegni privilegiati, che risultino
 affetti  da invalidita' contemplate nella Tabella E, lettera A n. 2 e
 A bis n. 3, annessa al d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.
    In   base   ad  una  inequivocabile  interpretazione  della  legge
 denunciata  -    esplicitamente   dimostrata   nella   ordinanza   di
 rimessione,  sulla  base  del testo della normativa denunciata, nella
 misura  della  copertura  finanziaria,  nonche'  delle   precisazioni
 contenute  al riguardo nella relazione governativa di accompagnamento
 del DDL, e nelle risultanze del dibattito parlamentare  -   essa  ha,
 come  destinatari  solo i dipendenti civili e militari dello Stato in
 possesso dei requisiti sopra specificati.
    Tuttavia, come si osserva da parte del giudice a quo nel corso del
 dibattito  parlamentare  (in  particolare,  nell'ordine  del   giorno
 presentanto  dalla  1a  Commissione  permanente  del  Senato, in Atti
 Senato, VIII Leg., seduta  11  dicembre  1979)  era  stata  posta  in
 evidenza  l'esigenza  di  evitare disparita' di provvidenze in eguali
 situazioni di bisogno, provvedendosi pero' nel frattempo ad approvare
 una legge solo in favore del personale civile e militare dello Stato,
 per l'esigenza di realizzare un primo e piu'  urgente  intervento  in
 favore  di  quella categoria di dipendenti pubblici, nell'assunto che
 essa fosse nella materia particolarmente sfavorita.
    Senonche',  nonostante  il  notevole tempo trascorso, pur essendo,
 all'epoca  in  cui  la  legge  venne  approvata,  posta  in  evidenza
 l'esigenza di evitare sperequazioni, nessun intervento legislativo e'
 intervenuto nei confronti dei pensionati  della  C.P.D.E.L.  divenuti
 paraplegici per causa di servizio.
    L'esclusione   di  questa  categoria  di  personale  dai  benefici
 previsti per i dipendenti civili e militari dello Stato,  non  appare
 percio'  giustificato,  perche'  i  benefici  in  parola  non possono
 ritenersi in alcun modo collegati ne'  alla  particolare  natura  del
 servizio, perche' questo, con riferimento al tipo di infermita' presa
 in  considerazione  non  sembra  avere  alcuna  influenza,  ne'  alla
 peculiare  struttura  del trattamento economico, perche', trattandosi
 di provvidenze connesse ad una  infermita',  nessuna  rilevanza  puo'
 avere  detta  struttura,  per  cui la esclusione dei pensionati della
 C.P.D.E.L. dalla previsione della legge 11 febbraio 1980, n.  19,  e'
 da ritenersi ingiustificatamente discriminatoria.