ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
 della  Regione  Lombardia  27  marzo  1985  n.  22   (Interpretazione
 autentica dell'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984 n. 60),
 dell'art. 36 della legge regionale 29  novembre  1984  n.  60  (Norme
 sullo  stato  giuridico  e  sul  trattamento  economico del personale
 regionale) e dell'art. 2 della legge regionale 28 giugno 1982  n.  29
 (Inquadramento  del  personale  comandato  ai  sensi  delle  leggi n.
 386/74,
 n.  349/77  e n. 833/78 e del personale messo a disposizione ai sensi
 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 e  della  legge
 n.  641//78),  promosso  con ordinanza emessa il 27 febbraio 1987 dal
 T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto da Stizzi Silvio  contro
 la  Regione  Lombardia  ed  altro,  iscritta  al  n. 852 del registro
 ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 2, prima serie speciale dell'anno 1988;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del 22 giugno 1988 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
                           Ritenuto in fatto
    Con   ordinanza  27  febbraio  1987  il  Tribunale  Amministrativo
 Regionale  della  Lombardia  sollevava  questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1,  comma primo e terzo, lett. b), l.r. 27
 maggio 1985 n. 22 (Interpetrazione autentica dell'art. 36 della  l.r.
 29  novembre  1984 n. 60), dell'art. 36, quarto comma, lett. A, A/1 e
 C/3 della l.r. 29 novembre 1984 n. 60 (Norme sullo stato giuridico  e
 sul trattamento economico del personale regionale), nonche' dell'art.
 2, terzo comma, della l.r. 28 giugno 1982 n.  29  (Inquadramento  del
 personale  comandato  e  del  personale  messo  a  disposizione), con
 riferimento agli art. li 3, 4, 51, 97 e 117 Cost.
    Esponeva  il  giudice  rimettente  nell'ordinanza  che tale Stizzi
 Silvio, funzionario della  prima  qualifica  dirigenziale  del  ruolo
 della  Giunta  regionale,  aveva  impugnato  innannzi  al  TAR  della
 Lombardia sia la deliberazione della Giunta regionale che bandiva  il
 concorso   per   la  copertura  dei  posti  della  seconda  qualifica
 dirigenziale, sia il verbale della Giunta stessa  con  il  quale  era
 stata  formata la graduatoria del predetto concorso. E cio' in quanto
 il ricorrente non risultava  utilmente  collocato  nella  graduatoria
 perche'  la  Commissione  aveva  escluso  dalla  valutazione tanto il
 servizio  pregresso,  svolto  come  impiegato  di  ruolo  presso   la
 "Societa'  Umanitaria  Fondazione  P.M. Loria", quanto le funzioni di
 incaricato del coordinamento dei Centri di formazione  professionale,
 espletate per comando della Regione presso il Comune.
    Ma  poiche'  gli  atti  amministrativi impugnati dallo Stizzi sono
 applicativi delle leggi regionali sopraindicate,  il  giudice  a  quo
 riteneva  rilevante la questione di legittimita' costituzionale delle
 leggi stesse. Ricorda, in proposito, l'ordinanza  che  lo  Stizzi,  a
 seguito  dello scioglimento e della privatizzazione di vari Enti, fra
 cui la "Societa' Umanitaria" dove egli prestava  servizio  di  ruolo,
 era  stato  messo a disposizione della Regione ai sensi dell'art. 113
 del  d.P.R.  24  luglio  1977,  n.  616.  Successivamente,  in  forza
 dell'art.  1, lett. b della l.r. Lombardia 28 giugno 1982, n. 29, era
 stato  inquadrato  nel  ruolo  organico   della   Giunta   regionale-
 Amministrazione  generale, all'ottavo livello funzionale, a decorrere
 dal 1› febbraio 1981. Tuttavia, l'art. 2 della detta legge regionale,
 pur  premettendo  che,  dalla  data  dell'inquadramento, al personale
 predetto si applicano tutte le norme  dello  stato  giuridico  e  del
 trattamento  economico  del  personale regionale (comma 1), precisava
 poi  al  comma  3  che,  quanto  ai  periodi  di  servizio,  prestato
 anteriormente   alla   data   del   1›   febbraio   1981  sia  presso
 l'amministrazione di provenienza che presso la stessa regione,  essi,
 per  tutto  il  personale  che veniva ora inquadrato, sarebbero stati
 considerati come prestati alle  dipendenze  organiche  della  Regione
 esclusivamente  "ai  fini  dell'ammissione  ai concorsi indetti dalla
 regione": e, percio', non ai fini della formazione della graduatoria.
    Ed, infatti, la l.r. 29 novembre 1984 n. 60, dopo avere inquadrati
 d'ufficio, i dipendenti dell'ottava qualifica funzionale, nella prima
 qualifica  dirigenziale  a  far  epoca dal 1- 1- 1983 (art. 34), dava
 loro bensi' la possibilita' di partecipare ai concorsi per titoli per
 la copertura di posti della seconda qualifica dirigenziale (art. 36),
 ma stabiliva (art. 36, quarto comma) che i titoli valutabili ai  fini
 del  punteggio  erano soltanto quelli costituiti da servizio di ruolo
 presso la regione (lett. A).
    Lo  stesso  comma, peraltro, ammetteva la valutabilita', sempre ai
 fini  del  punteggio,  delle  funzioni  di  responsabile  di   centro
 regionale di formazione professionale e analoghi (lett. C/3).
    Ma   la   l.r.  Lombardia  27  marzo  1985  n.  22  autenticamente
 interpetrando l'ora citato quarto comma dell'art. 36 della l.  r.  n.
 60  del 1984, stabiliva, fra l'altro, all'art. 1, comma primo, che il
 punto A/1 (dove e' stabilita l'assegnazione di  punti  1,5  per  ogni
 anno  di  servizio  di  ruolo nell'ottavo livello funzionale) dovesse
 intendersi nel senso che, per il periodo successivo  al  31  dicembre
 1982,  si  doveva  valutare il servizio di ruolo prestato nella prima
 qualifica  funzionale   dirigenziale,   secondo   la   corrispondenza
 stabilita dal sopracitato art. 34 della legge n. 60 del 1984.
    Quanto  poi alle disposizioni contenute nel punto C/3 della stessa
 legge, stabiliva l'art. 1, comma terzo, lett. b) della  citata  legge
 interpetrativa  che  l'espressione  "analoghi"  dovesse essere intesa
 come  riferibile  esclusivamente  ai  "centri  e  alle  scuole  della
 Regione".  Sicche'  restava  escluso  l'analogo  centro di formazione
 professionale del Comune, presso cui lo Stizzi era stato comandato  a
 prestare servizio quale coordinatore.
    Rileva, percio', l'ordinanza che questo complesso di norme si pone
 in contrasto con i parametri  indicati.  Da  una  parte,  perche'  il
 servizio  di  ruolo prestato in altre Amministrazioni non puo' essere
 trascurato, agli effetti del punteggio,  una  volta  che  la  Regione
 stessa  ne  ha  tenuto  conto  dapprima  per  collocare  i dipendenti
 nell'ottavo  livello  funzionale  al  momento  dell'inquadramento,  e
 successivamente   per  collocarli  d'ufficio  nella  prima  qualifica
 funzionale dirigenziale: si'  che,  in  definitiva,  data  l'assoluta
 equiparazione  delle precedenti funzioni a quelle di coloro che hanno
 prestato lo stesso servizio presso la Regione,  il  discrimine  resta
 privo di qualsiasi giustificazione.
    Dall'altra,  perche'  l'esclusione dal punteggio delle funzioni di
 coordinatore  dei  centri  di  formazione  professionale,  svolte  in
 posizione di comando presso l'Amministrazione comunale e' ancora piu'
 grave. In tal caso, infatti,  la  discriminazione  opera  all'interno
 stesso  della  posizione  di  dipendente  regionale, escludendosi dal
 punteggio una funzione del tutto analoga, soltanto  perche'  prestata
 in  un  Centro  di  formazione professionale inserito nella struttura
 comunale anziche' in quella regionale.
    Secondo  l'ordinanza,  da  tutto cio' restano violati innanzitutto
 gli art. li  3  e  97  Cost.  per  l'irrazionalita'  del  trattamento
 deteriore  che  pregiudica  anche  il  buon  andamento della pubblica
 amministrazione, le cui norme organizzative devono essere ispirate  a
 principi  d'imparzialita'.  Ma  anche  gli  art.  li 4 e 51 Cost. che
 assicurano il diritto  dei  cittadini  al  lavoro  e  all'accesso  ai
 pubblici  uffici  in  condizioni di uguaglianza, e lo stesso art. 117
 Cost. in quanto la Regione, cosi' disponendo, non avrebbe osservato i
 principi  fondamentali  delle  leggi  dello  Stato, in particolare la
 legge quadro 29 marzo 1983 n. 93.
    2.   -    Notificata,   comunicata  e  pubblicata  l'ordinanza  di
 rimessione nelle forme  di  legge,  si  e'  costituita  nel  giudizio
 innanzi  a  questa Corte la Regione Lombardia, rappresentata e difesa
 dagli avvocati Ezio Antonini, Vitaliano  Lorenzoni  e  prof.  Umberto
 Pototschnig.
    Secondo  la  Regione, le censure mosse alla legislazione regionale
 non avrebbero fondamento ove si consideri la natura transitoria e  di
 prima  applicazione  del nuovo regime. Poiche' si tratta di scegliere
 per la prima volta il personale  cui  affidare  ruoli  della  massima
 autonomia   e   responsabilita'   decisionale   in  tutti  i  settori
 amministrativi della Regione,  risponde  a  fondamentali  criteri  di
 logica  che  si tenga conto in particolare delle funzioni gia' svolte
 in seno all'ordinamento regionale. Sotto tale riguardo,  non  sarebbe
 possibile  equiparare,  a queste ultime, funzioni svolte presso altre
 Amministrazioni,   in   considerazione   del   particolare    "novum"
 rappresentato dall'Istituto "Regione".
    Parimenti,  per  quanto si riferisce alla valutazione del servizio
 prestato presso Centri di  formazione  professionale  non  inquadrati
 nella   struttura  regionale,  risponderebbe  alla  stessa  logica  -
 secondo  la  Regione  -   tenere  conto  non   tanto   dell'ente   di
 appartenenza  quanto  dell'effettiva  funzione svolta in relazione ad
 una concreta esperienza  di  lavoro.  Ad  avviso  della  Regione,  il
 principio  di  imparzialita' nell'accesso ai pubblici uffici ha avuto
 piena applicazione nei criteri  di  ammissione  al  concorso.  Ma  in
 relazione   alle   responsabilita'   attribuite   ai   vincitori  era
 indispensabile   una   specifica   valutazione    dei    titoli    di
 professionalita'  in  base  alle  particolari  esperienze  pregresse:
 esigenza quest'ultima non meno  essenziale  per  assicurare  il  buon
 andamento dell'Amministrazione.
    Peraltro,  la  Regione  si riservava in particolare di documentare
 quanto diversa e specifica  fosse  la  formazione  professionale  nei
 centri a struttura comunale.
                         Considerato in diritto
    1.   -    E'  opportuno  chiarire  subito  un  manifesto  equivoco
 dell'ordinanza. Si afferma, infatti, che la questione di legittimita'
 costituzionale  si  pone  innanzitutto  nei confronti del primo e del
 terzo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 22  del  1985.  Ora,
 sta  bene  per  il  terzo  comma,  su  cui  sara'  detto fra poco: ma
 l'impugnazione del primo comma non e' comprensibile, se  non  appunto
 come frutto di equivoco.
    Come  si  e'  ricordato  nella  narrativa di fatto, il primo comma
 della citata legge avverte che la'  dove  l'art.  36,  quarto  comma,
 lett. A, punto A/1 della l.r. 29 novembre 1984 n. 60 dispone che, per
 la formulazione della graduatoria del concorso in parola, si  debbano
 assegnare  punti  1,5  per  ogni anno di servizio nell'ottavo livello
 funzionale,  si  deve  intendere  nel  senso  che,  per  il   periodo
 successivo  al 31 dicembre 1982, si valuta il servizio di ruolo nella
 prima  qualifica   funzionale   dirigenziale,   in   relazione   alla
 corrispondenza stabilita dal primo comma dell'art. 34 stessa legge.
    Ebbene,  si  tratta  evidentemente  di  una disposizione per tutti
 coloro che, come il ricorrente, a far  epoca  dal  1›  gennaio  1983,
 erano  stati  collocati  d'ufficio  nei  ruoli  della prima qualifica
 funzionale  dirigenziale.  Se  si   fosse   data   un'interpetrazione
 letterale  al  punto A/1 del terzo comma dell'art. 36 della legge, lo
 Stizzi e i suoi  colleghi  avrebbero  potuto  ottenere  un  punteggio
 limitatamente  al  periodo  di  ruolo  trascorso  nell'ottavo livello
 funzionale, e cioe' fino al 31 dicembre 1982. Nulla avrebbero  potuto
 conseguire  per il periodo successivo perche' dal 1› gennaio 1983 non
 appartenevano piu' a quel livello funzionale  ma  bensi'  alla  prima
 qualifica funzionale dirigenziale. Per eliminare ogni possibilita' di
 dubbio, la legge interpetrativa chiarisce che anche  per  il  periodo
 successivo  dev'essere assegnato un punteggio, valutandosi a tal fine
 il periodo trascorso nella prima qualifica  funzionale  dirigenziale.
 Poiche',  pertanto,  in  ordine  a  questo punto viene a mancare ogni
 rilevanza in quanto, non sorgendo alcun problema, il giudice a quo ha
 la  possibilita'  di  decidere senza alcun intervento della Corte, la
 questione va per questa parte dichiarata inammissibile.
    2.  -  Ma inammissibile e' anche la questione concernente la norma
 che esclude  la  valutabilita'  del  periodo  di  servizio  di  ruolo
 prestato   presso  l'Ammnistrazione  di  provenienza.  Questa  Corte,
 infatti, accogliendo  l'identica  questione  sollevata  dallo  stesso
 giudice   a   quo   con  precedenti  ordinanze,  ha  gia'  dichiarato
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 36, quarto  comma,  lettera
 A,  della  legge  della  Regione  Lombardia  29 novembre 1984, n. 60,
 proprio in quanto esclude qualsiasi valutazione dei servizi di  ruolo
 prestati  alle  dipendenze  di altri enti pubblici, compreso lo Stato
 (sentenza 11/24 marzo 1988 n. 331).
    Con  l'ordinanza in esame e' stato, pero', anche impugnato, per le
 stesse ragioni, il comma terzo dell'art. 2 della l.r. 28 giugno  1982
 n.  29,  secondo  cui  i  servizi  prestati  nell'Amministrazione  di
 provenienza   e   presso    la    stessa    Regione,    anteriormente
 all'inquadramento  nei ruoli regionali (1- 2- 1981), sono considerati
 come prestati alle dipendenze organiche della Regione "ai  soli  fini
 dell'ammissione  ai  concorsi indetti dalla Regione". Effettivamente,
 in prima approssimazione, poteva sembrare che fra la norma dichiarata
 illegittima  e  questa  della  legge  n.  29 del 1982 sussistesse una
 qualche  relazione   di   conseguenzialita':   e   cio'   in   quanto
 all'esclusione  della  valutazione  dei  servizi  precedenti per ogni
 altro  fine  (che  non  fosse  quello  dell'ammissione  ai   concorsi
 regionali)  sembrava  corrispondere  la  totale  esclusione  di  ogni
 valutazione ai fini  della  formazione  della  graduatoria,  statuita
 appunto  dal quarto comma, lett. A, dell'art. 36 della l.r. n. 60 del
 1984.
    Senonche', meglio considerato il rapporto fra le due disposizioni,
 specie  dopo  la   declaratoria   di   parziale   illegittimita'   di
 quest'ultima norma, l'impugnato comma terzo dell'art. 2 della l.r. n.
 29 del 1982 non sembra viziato da analoga illegittimita'. Mentre  con
 quest'ultima  disposizione,  infatti, la legge ammette che si debbano
 integralmente valutare i servizi precedenti  come  se  fossero  stati
 prestati  alle  dipendenze  organiche  della  Regione,  senza nemmeno
 distinguere fra servizi di  ruolo  e  servizi  di  precariato  (cosi'
 introducendo una disposizione di massimo favore, che percio' la legge
 limita "ai soli fini dell'ammissione ai concorsi regionali"), con  la
 disposizione  dichiarata  parzialmente  illegittima  si disciplinava,
 invece, un  profilo  del  tutto  diverso.  Con  questa,  infatti,  si
 stabiliva  la  valutazione da assegnare al servizio "di ruolo", nelle
 varie qualifiche, ai fini  della  formazione  della  graduatoria  del
 concorso. E poiche' veniva esclusa qualsiasi valutazione del servizio
 di ruolo prestato nella precedente Amministrazione, la  Corte  ne  ha
 per   questa   parte   dichiarata  l'illegittimita',  rendendo  cosi'
 perfettamente compatibili, a questo punto, le due disposizioni.
    Rientra,  infatti,  nei  principi dell'ordinamento che il servizio
 prestato presso  altra  Amministrazione,  possa  essere  diversamente
 valutato  a  seconda  delle finalita' cui la valutazione e' ispirata:
 cio' che, invece, non e' costituzionalmente  ammissibile  e'  che  al
 servizio  di  ruolo  prestato presso altra Amministrazione sia negata
 una qualsiasi valutazione.
    Cosi'  intesa,  pertanto,  perde  di  fondamento  la censura mossa
 all'art. 2, comma terzo, della l.r. 28 giugno 1982 n. 29.
    3.   -    E'   invece   fondata   la   questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1,  comma  terzo,  lett.  b)  della  legge
 regionale   interpetrativa   27   marzo   1985  n.  22,  che  vincola
 l'interpetrazione dell'art. 36, comma quarto, lett. C/3 della l.r. 29
 novembre  1984  n.   60  stabilendo  che nell'espressione "analoghi",
 riferita ai centri regionali di formazione professionale, si  debbano
 considerare esclusivamente i centri e le scuole della Regione.
    Non sussiste, infatti, alcuna razionalita' nell'usare un diverso e
 deteriore trattamento a coloro che sono stati comandati dalla Regione
 a coordinare centri di formazione professionale organizzati a livello
 comunale, rispetto a coloro che hanno espletato  le  stesse  funzioni
 negli analoghi centri organizzati a livello regionale.
    Si  tratta  di  esperienze  di  lavoro  perfettamente assimilabili
 perche'   concernono   istituti   tutti   diretti   a   formare    la
 professionalita',  ed  il  fatto  che l'uno sia organizzato a livello
 diverso da quello regionale non puo' comportare  differenza  tale  da
 escludere  la  valutazione  di  un  servizio  che  il  dipendente  ha
 coordinato dietro comando della Regione.
    In  proposito,  del resto, e' rimasta eloquentemente senza seguito
 la riserva espressa dalla Regione nell'atto d'intervento, secondo cui
 avrebbe   documentato   "nel   prosieguo   del   giudizio  l'assoluta
 peculiarita'  dell'esperienza  regionale,  con  riferimento  al  tema
 specifico della formazione professionale".
    Limitando   a  quelle  prestate  presso  i  centri  di  formazione
 professionale organizzati a livello regionale  la  valutazione  delle
 funzioni  dirigenziali,  la  legge  de  qua  ha  compiuto  una scelta
 palesemente arbitraria violando il principio di ragionevolezza che la
 Corte costantemente evince ex art. 3 Cost.
    La rilevata violazione rende superfluo l'esame degli altri profili
 denunziati.