ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio promosso con ricorso della Regione Puglia notificato il
 30 settembre 1986, depositato in Cancelleria il  4  ottobre  1986  ed
 iscritto  al  n.  40  del  registro  ricorsi  1986,  per conflitto di
 attribuzione sorto a seguito  del  provvedimento  del  Ministero  dei
 Trasporti  n.  892  (52) P 10 in data 29 luglio 1986, con il quale la
 Societa' Ferrovie del Gargano  e'  stata  autorizzata  ad  istituire,
 nelle  forme  di  autoservizio  sostitutivo  di  quello  ferroviario,
 l'autoservizio Cagnano -  Sannicandro -   Apricena  -   S.  Severo  -
 Zona Industriale di Foggia;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore
 Vincenzo Caianiello;
    Uditi  l'Avvocato  Paolo  Giocoli  Nacci  per  la Regione Puglia e
 l'Avvocato  dello  Stato  Sergio  La  Porta  per  il  Presidente  del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -   Con  ricorso  notificato  il  30 settembre 1986 la Regione
 Puglia ha sollevato conflitto di  attribuzione  nei  confronti  dello
 Stato  in  ordine al provvedimento del Ministero dei Trasporti n. 892
 (52) P- 10 del 29  luglio  1986,  con  il  quale  si  autorizzava  la
 societa'  Ferrovie  del Gargano ad istituire un'autolinea sostitutiva
 del servizio  ferroviario  in  concessione  per  il  tratto  Cagnano-
 Sannicandro- Apricena- S.Severo- Zona Industriale di Foggia.
    Ad avviso della ricorrente, poiche' gli artt. 117 e 118 Cost. e le
 relative norme di attuazione contenute nei decreti  presidenziali  14
 gennaio   1972,  n.  5  e  24  luglio  1977,  n.  616,  attribuiscono
 espressamente alle regioni le funzioni amministrative riguardanti  le
 autolinee  sostitutive di linee ferroviarie in concessione e di linee
 delle Ferrovie dello Stato definitivamente soppresse,  il  denunciato
 provvedimento  ministeriale  risulterebbe  invasivo  della  sfera  di
 competenze regionali.
    2. -  Il Presidente del Consiglio dei Ministri costituitosi per il
 tramite dell'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  ha  preliminarmente
 eccepito  l'inammissibilita' del ricorso. L'atto denunciato, infatti,
 atterrebbe ad una materia quale quella relativa alla  gestione  delle
 linee  ferroviarie  in  concessione,  che  non costituisce oggetto di
 trasferimento, ma, bensi', di semplice delega con la conseguenza che,
 non  ipotizzandosi  la  violazione  di  una  norma costituzionale, il
 conflitto non sarebbe ammissibile.
    Nel  merito,  osservando  che  gli  artt.  2 e 15 D.P.R. n. 5/72 e
 l'art. 86 D.P.R. n. 616/77 mantengono sostanzialmente ferme  in  capo
 allo  Stato  le  attribuzioni  nel settore delle linee ferroviarie in
 concessione, suscettibili di  trasferimento  alle  regioni  solo  con
 specifiche leggi statali, l'Avvocatura dello Stato sostiene che da un
 atto amministrativo -  quale quello denunciato -   non  e'  possibile
 far  derivare  un  trasferimento  di competenze. Rilevanza assorbente
 rivestirebbe, inoltre, la circostanza che non si sarebbe  dato  luogo
 ad  un  nuovo  servizio  di  trasporto in tal senso "sostitutivo" del
 precedente ma ad una semplice variazione,  peraltro  parziale,  delle
 sue modalita' di esercizio.
    3.  -  Nell'imminenza dell'udienza, la ricorrente ha contestato la
 fondatezza della tesi, svolta dall'Avvocatura  dello  Stato,  secondo
 cui  spetterebbe  alle  regioni  la  competenza  in ordine alle linee
 automobilistiche in genere, mentre resterebbero riservati alla  sfera
 dei poteri statali i provvedimenti relativi agli autoservizi intesi a
 migliorare le relazioni di  traffico  gia'  appartenenti  al  sistema
 ferroviario.  A  tale  interpretazione  osterebbero,  ad avviso della
 regione, non solo le norme (art. 1 lett. b) d.P.R. n. 5/72 e art.  84
 d.P.R.  616/77)  che -  in attuazione del dettato costituzionale, che
 le  attribuisce  senza  distinzione  l'intera  materia  delle  "linee
 automobilistiche  di interesse regionale" -  le trasferiscono tutti i
 servizi  di  trasporto  esercitati  con  linee  automobilistiche  ivi
 comprese  quelle  sotitutive  di linee ferroviarie, ma anche le altre
 (art. 9 d.P.R. n. 5/72 e art. 4 d.P.R.  616/77)  che  riservano  allo
 Stato le sole funzioni espressamente indicate.
    Inoltre,  nella  fattispecie  non  sarebbe ravvisabile un semplice
 mutamento delle modalita' di  esercizio  del  trasporto  ferroviario,
 trattandosi  invece  -  come si evince da una nota dell'organo locale
 del Ministero dei Trasporti, prodotta  in  allegato  alla  memoria  -
 dell'istituzione  di  nuove corse che, allo scopo di intensificare il
 servizio ferroviario, si aggiungono -  e non gia' sostituiscono, come
 sembra ritenere l'amministrazione che le definisce "sostitutive" -  a
 quelle gia' svolte, su impianto ferroviario e nella medesima  tratta,
 dalla  societa'  concessionaria.  Peraltro  pur  volendo  ritenere le
 predette autolinee come "integrative"  del  sistema  ferroviario,  le
 conseguenze giuridiche in ordine all'attribuzione dei relativi poteri
 non muterebbero. Da un lato, infatti, le autolinee integrative,  sono
 equiparate  alle linee automobilistiche ordinarie, in quanto soggette
 alla medesima disciplina giuridica, e, dall'altro,  la  competenza  a
 provvedere  sulla  fattispecie  oggetto  del conflitto -  intesa come
 "intensificazione  dei   programmi   d'esercizio"   -    risulterebbe
 attribuita,   dall'art.   56  d.P.R.  n.  771  del  1955,  ad  uffici
 (ispettorati    compartimentali    o    uffici    distaccati    della
 motorizzazione) trasferiti alle regioni.
    Infine,  la potesta' regionale a provvedere anche per le autolinee
 in questione, comunque le si voglia  intendere,  siano  esse,  cioe',
 "sostitutive"  o  "integrative",  troverebbe  un ulteriore e generale
 riscontro nell'esigenza  costituzionale  -   ribadita  da  una  certa
 giurisprudenza  della  Corte  (sentenze nn. 138 e 142 del 1972) -  di
 attribuire alle regioni tutte  le  funzioni  di  interesse  regionale
 riservando  invece  allo  Stato  la  cura  di  interessi  unitari non
 suscettibili   di   frazionamento   territoriale.   La   bipartizione
 apparirebbe  piu'  che  mai  evidente  in tema di trasporti, ove sono
 rimasti di competenza statale i traporti interregionali  e  le  linee
 ferroviarie  mentre  sono  divenute  di competenza regionale tutte le
 altre forme di trasporto,  tra  cui  quelle  automobilistiche  i  cui
 percorsi si esauriscono entro la singola regione interessata. D'altro
 canto, il criterio di accentrare  a  livello  regionale  le  funzioni
 amministrative  del  settore  apparirebbe  giustificato  anche  dalla
 circostanza che i trasporti, da un lato, costituiscono uno  strumento
 essenziale  per  la  gestione  del territorio affidata essenzialmente
 alla responsabilita' delle regioni, le quali non possono, a tal fine,
 non   coordinarne  l'esercizio,  e  dall'altro,  formano  un  sistema
 unitario,  che  richiede,  parallelamente,  un  centro  unitario   di
 gestione o almeno di indirizzo.
    4.   -   Anche  l'Avvocatura  dello  Stato,  con  atto  depositato
 nell'imminenza dell'udienza, ha tenuto a ribadire:
       a)   che   il   provvedimento  oggetto  del  conflitto  attiene
 all'esercizio di una linea ferroviaria in concessione, ad un settore,
 cioe',   delegato   e   non   gia'   trasferito,   come  risulterebbe
 ulteriormente  confermato  dall'art.  84   d.P.R.   n.   616/77   che
 trasferisce  le funzioni riguardanti le sole autolinee sostitutive di
 quelle ferroviarie definitivamente soppresse e non  anche  di  quelle
 tuttora in esercizio;
       b)  che  la fattispecie in questione non riguarda l'istituzione
 di una linea sostitutiva, in quanto non comporta la  soppressione  di
 alcuna corsa ferroviaria;
       c)  che le corse automobilistiche autorizzate rappresentano una
 semplice  modifica  alle  modalita'   di   esercizio   del   servizio
 ferroviario,  e  neppure  di tutto il servizio, interessando soltanto
 quello svolto in determinati momenti dei giorni feriali.
    5.  -   All'udienza  del  13  gennaio  1987  la  Corte, al fine di
 valutare il  contesto  territoriale,  ed  il  sistema  dei  trasporti
 pubblici  nell'ambito  del  quale  veniva ad inserirsi, o comunque ad
 incidere, l'autolinea sostitutiva in questione, ordinava alle  parti,
 in  via  istruttoria,  la  produzione  di documentazione cartografica
 idonea ad evidenziare i servizi interessanti la zona ed  il  percorso
 sul  quale era stata autorizzata l'istituzione della nuova autolinea.
 In seguito  al  deposito  di  tale  documentazione  la  causa  veniva
 nuovamente discussa all'udienza del 21 giugno 1988.
                         Considerato in diritto
    1. -  Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la Regione
 Puglia ha sollevato conflitto di  attribuzioni  nei  confronti  dello
 Stato  in  relazione al provvedimento del Ministero dei Trasporti che
 ha autorizzato la Societa' concessionaria della ferrovia del Gargano,
 ad   istituire   due   coppie   di  corse  automobilistiche  feriali,
 sostitutive dell'esercizio ferroviario in  concessione  sul  percorso
 Cagnano  -   Sannicandro -  Apricena -  S. Severo -  Zona industriale
 di Foggia.
    Secondo  la  ricorrente  -   in  attuazione  degli artt. 117 e 118
 Cost.,  in  base  ai  quali  spettano  alle   regioni   le   funzioni
 amministrative  concernenti  "le  linee automobilistiche di interesse
 regionale", sono loro state trasferite  sia  con  il  d.P.R.  del  14
 gennaio  1972,  n. 5, sia con il successivo decreto presidenziale del
 24 luglio 1977, n.  616, anche le funzioni riguardanti  le  autolinee
 sostitutive  di  linee ferroviarie in concessione -  il provvedimento
 ministeriale impugnato sarebbe invasivo  della  sfera  di  competenza
 regionale.
    2.  -   La  Presidenza  del Consiglio dei ministri, per il tramite
 dell'Avvocatura generale dello Stato,  ha  eccepito  preliminarmente,
 l'inammissibilita' del ricorso, nell'assunto che l'atto impugnato, in
 quanto  attinente  alla  gestione  di  una   linea   ferroviaria   in
 concessione, essendo diretto ad assicurarne l'esercizio nelle forme e
 con le  modalita'  ritenute  piu'  convenienti,  rientrerebbe  in  un
 settore  (quello  appunto delle linee ferroviarie in concessione) per
 il quale i decreti presidenziali di trasferimento, n. 5 del 1972 e n.
 616 del 1977, prevedono soltanto una delega di funzioni alle regioni,
 con la conseguenza che, avuto  riguardo  alla  norma  attributiva  di
 competenza, non sarebbe ravvisabile un conflitto.
    Quanto  al  merito,  la Presidenza del Consiglio sostiene che, con
 l'emanazione del provvedimento ministeriale impugnato, non si sarebbe
 invasa  la competenza regionale, dal momento che gli artt. 2 e 15 del
 d.P.R. del 1972 e l'art. 86 del d.P.R del 1977, hanno conservato allo
 Stato   le  attribuzioni  nel  settore  delle  linee  ferroviarie  in
 concessione,  onde  per  un  semplice   mutamento   delle   modalita'
 d'esercizio   del   servizio   pubblico   statale   in   concessione,
 limitatamente ad  una  tratta  della  linea,  come  avvenuto  con  la
 sostituzione  de  qua,  non  potrebbe  parlarsi  di  competenza della
 regione. Non si sarebbe difatti in presenza di un "nuovo" servizio di
 trasporto  automobilistico  sostitutivo,  del  precedente  come  tale
 rientrante nella materia delle linee automobilistiche  regionali,  ma
 della variazione parziale delle modalita' di esercizio di un servizio
 pubblico, conservato allo Stato ex art. 86  del  d.P.R.  n.  616  del
 1977.
    3. -  Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilita'
 del ricorso,  perche',  diversamente  da  quanto  si  sostiene  dalla
 Presidenza  del  Consiglio, il provvedimento impugnato non e' in ogni
 caso inquadrabile nell'ambito delle competenze delegate alle regioni,
 non  riguardando l'esercizio in se' e per se' della linea ferroviaria
 in concessione, nel quadro cioe' dei compiti  elencati  nell'art.  15
 del  d.P.R.  del  1972,  n.  5,  bensi'  l'istituzione  di  una linea
 automobilistica "sostitutiva" della ferrovia, cioe'  di  una  materia
 espressamente trasferita alle regioni sia in base all'art. 1, secondo
 comma lett. b), del d.P.R. del 1972, n. 5, sia in  base  all'art.  84
 del  d.P.R.  del  1977,  n.  616,  i quali espressamente prevedono il
 trasferimento  alle  regioni  delle  funzioni  relative  alle  "linee
 automobilistiche  di  servizio  pubblico...  anche  se sostitutive di
 linee... ferroviarie in concessione".
    Quindi,  anche a doversi prescindere dalla considerazione che, pur
 se  si  trattasse  di  una  funzione  riguardante  la   ferrovia   in
 concessione  in  se'  considerata, si sarebbe comunque in presenza di
 una materia oggetto di delega c.d. impropria,  effettuata  cioe'  per
 rendere  possibile alle regioni l'esercizio organico delle competenze
 trasferite, per cui,  secondo  quanto  affermato  dalla  sentenza  di
 questa  Corte  n.  559  del  1988,  sarebbe ugualmente ammissibile il
 conflitto, va rilevato che, in ogni caso, per quel che  riguarda  "le
 linee automobilistiche sostitutive" delle ferrovie in concessione, la
 materia e' stata espressamente trasferita da  norme  contenenti  tale
 particolare   previsione.   In   proposito,   va   precisato  che  la
 giurisprudenza  amministrativa  ha  piu'  volte  chiarito   che   per
 "servizio  automobilistico  sostitutivo"  deve  intendersi  non  solo
 quello istituito quando siano state soppresse alcune corse di  quello
 ferroviario,  ma  anche  quando  il servizio in parola sia "creato al
 posto di corse ferroviarie che si sarebbero dovute o volute  creare".
 Inoltre,  va  rilevato  che,  sia il testo dell'art. 1 del d.P.R. del
 1972, n. 5, che dell'art. 84 del d.P.R. del 1977, n. 616, limitano il
 trasferimento  alle regioni delle linee automobilistiche sostitutive,
 alle ipotesi di ferrovie "definitivamente soppresse",  sol  per  quel
 che  concerne  le ferrovie dello Stato e non anche per le ferrovie in
 concessione, cio' risultando in modo inequivoco dalla interpretazione
 sia  letterale  che  sistematica  delle  disposizioni citate, che non
 contengono tale limitazione per quel che  riguarda  gli  esercizi  in
 concessione,  per i quali il trasferimento delle funzioni opera anche
 se non ci sia definitiva soppressione della linea ferroviaria.
    4.  -   Sulla  base  delle  menzionate  disposizioni contenute nei
 decreti di trasferimento, il ricorso e' anche fondato nel merito.
    A seguito della istruttoria disposta da questa Corte e' risultato,
 conformemente a quanto del resto gia' ammesso in punto di fatto negli
 scritti   difensivi   della   Presidenza   del   Consiglio,   che  il
 provvedimento impugnato,  ha  autorizzato,  in  adesione  ad  analoga
 richiesta  della Societa' concessionaria della ferrovia in questione,
 ad istituire due coppie di corse su  di  una  tratta  sostanzialmente
 coincidente  con parte del percorso della linea ferroviaria predetta,
 e, nella parte finale,  addirittura  coincidente  con  una  linea  di
 spettanza  dell'Azienda  municipalizzata  dei  trasporti  di Foggia e
 quindi corse destinate a servire un traffico esclusivamente locale  e
 sul   quale   peraltro  insistono  altre  linee  automobilistiche  di
 competenza regionale.
    E'  risultato inoltre che se alcune parti della tratta interessata
 dalle   linee   automobilistiche   "sostitutive",    oggetto    della
 contestazione,  sono  percorse da linee automobilistiche di spettanza
 dello Stato,  trattasi  di  linee  di  gran  turismo  o  comunque  di
 autolinee  di  interesse  ultraregionale e destinate quindi a servire
 correnti di traffico del tutto diverse, che interessano piu' regioni,
 onde  nessuna connessione di competenze, eventualmente derogativa del
 regime di  trasferimento,  potrebbe  essere  vantata  dallo  Stato  a
 ragione di tale parziale coincidenza.
    5.  -   Il  provvedimento  impugnato, per aver istituito autolinee
 sostitutive di ferrovie in concessione, di  interesse  esclusivamente
 locale,  e' percio' invasivo di competenze trasferite alle regioni e,
 pertanto, deve essere annullato.