ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale degli artt. 153 e 618,
 primo comma, cod. proc. civ., promosso con  ordinanza  emessa  il  22
 novembre  1986  dal  Pretore  di  Agrigento  nel  procedimento civile
 vertente  tra  Assessorato  Regionale  del  lavoro   e   SO.GE.SI   -
 E.N.I.P.M.I.,  iscritta  al  n.  91  del  registro  ordinanze  1987 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  14,  prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di Agrigento, con ordinanza in data 22
 novembre 1986 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e  24  Cost.,
 questione  incidentale  di legittimita' costituzionale degli articoli
 153 e 618, primo comma, del codice di procedura civile,  nella  parte
 in  cui  non  prevedono la possibilita' di concedere un nuovo termine
 per la notificazione in presenza di una causa di forza maggiore o  di
 caso fortuito;
      che  la  questione e' stata sollevata nel corso del procedimento
 civile vertente tra Assessorato Regionale del  Lavoro  e  SO.GE.SI  -
 E.N.I.P.M.I.;
      che,   invero,   proposto  ricorso  per  opposizione  agli  atti
 esecutivi, il predetto Assessorato lo aveva notificato, unitamente al
 decreto  di  comparizione  delle  parti,  oltre il termine perentorio
 all'uopo assegnato dal pretore a norma dell'art.  618,  primo  comma,
 c.p.c.,  e, deducendo, all'udienza di comparizione, che la tardivita'
 della notificazione era da ascrivere a causa di forza maggiore, aveva
 chiesto di essere rimesso in termini;
      che il giudice a quo, premesso che e' giurisprudenza consolidata
 che la mancata o tardiva notificazione del ricorso e del decreto,  in
 tema di opposizione agli atti esecutivi, si traduce nel difetto di un
 presupposto necessario per la costituzione del rapporto  processuale,
 rimanendo esclusa, in tale ipotesi, ogni possibilita' di concedere un
 nuovo termine per la notificazione stessa,  osserva  che  la  mancata
 previsione, sia nell'art. 618, primo comma, sia nell'art. 153 c.p.c.,
 di tale possibilita' in presenza di una causa di forza maggiore o  di
 caso fortuito sembra contrastare con gli artt. 3 e 24 Cost.;
      che  al  riguardo,  lo  stesso  giudice rileva che l'ordinamento
 giuridico prevede altre ipotesi in  cui  la  forza  maggiore  assume,
 invece, rilevanza, quali quelle di cui agli artt. 650 e 668 c.p.c.;
      che  nel  giudizio  ha  spiegato  intervento  il  Presidente del
 Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale
 dello  Stato, che ha concluso per la inammissibilita' della questione
 e, comunque, nel merito, per la infondatezza della stessa;
    Considerato  che  va  rigettata  l'eccezione  di  inammissibilita'
 sollevata  dall'autorita'   intervenuta,   emergendo   dal   contesto
 dell'ordinanza adeguata motivazione sulla rilevanza della questione;
      che, peraltro, questa appare manifestamente infondata;
      che,  invero,  come  questa  Corte  ha  gia'  avuto occasione di
 precisare, la garanzia del diritto di difesa non puo'  implicare  che
 sia   illegittimo   imporre   all'esercizio   di  facolta'  o  poteri
 processuali limitazioni temporali, al fine di accelerazione del corso
 della giustizia;
      che  inerisce  alla  natura stessa dei termini perentori la loro
 improrogabilita' con la connessa impossibilita' di  provvedimenti  di
 sanatoria  in  caso di loro inutile decorso, per motivi di certezza e
 di uniformita' la cui ragionevolezza non puo' revocarsi in dubbio;
      che,  in  particolare,  nel processo civile, l'immutabilita' dei
 termini perentori, sia legali che giudiziali, tende a  garantire  una
 effettiva  parita'  di  diritti  delle  parti in causa, contemperando
 nell'esercizio con le esigenze della difesa (v. Corte  cost.  n.  106
 del 1973);
      che  e'  inconferente  il  richiamo  agli artt. 650 (opposizione
 tardiva a decreto ingiuntivo) e 668 (opposizione  ad  intimazione  di
 licenza  o  di  sfratto  dopo  la  convalida)  cod.  proc.  civ., che
 prevedono la rilevanza della forza maggiore ai fini dello svolgimento
 di un'attivita' difensiva oltre il suo normale termine di legge;
      che,  invero,  le  disposizioni  di cui alle teste' citate norme
 attuano il principio per il quale, allorche' incombe  alla  parte  un
 termine  per  il  compimento di determinate attivita' processuali, e'
 necessario, per la  salvaguardia  del  diritto  di  difesa,  che  non
 sussistano  cause  ad  essa  imputabili,  preclusive della conoscenza
 dell'evento dal quale il termine  stesso  comincia  a  decorrere  (v.
 sentt. nn. 139 del 1967 e 34 del 1974);
      che, pertanto, dette disposizioni disciplinano ipotesi del tutto
 diverse da quella  esaminata  dal  giudice  a  quo,  sicche'  risulta
 ingiustificato il riferimento all'art. 3 Cost.;
      che  per  non  dissimili  considerazioni va ritenuto ultroneo il
 rilievo attribuito nell'ordinanza di rimessione al caso fortuito;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale.