ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 1 del d.l. 9
 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti  in  materia  di  contratti  di
 locazione   di   immobili   adibiti  ad  uso  diverso  da  quello  di
 abitazione), convertito in legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con
 le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il  22  agosto 1987 dal pretore di Albano
 Laziale nel procedimento civile vertente tra Martella Ada ed altri  e
 Viola  Franco,  iscritta  al  n.  710  del  registro ordinanze 1987 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  49,  prima
 serie speciale, dell'anno 1987;
      2)  ordinanza emessa il 26 giugno 1987 dal Pretore di Milano nel
 procedimento civile vertente tra la S.r.l. Immobiliare Vela e  Contri
 Giancarlo,   iscritta  al  n.  712  del  registro  ordinanze  1987  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  49,  prima
 serie speciale, dell'anno 1987;
      3)  ordinanza  emessa il 2 luglio 1987 dal Pretore di Rimini nel
 procedimento civile vertente tra Manzi Luciano ed altri  e  Camertoni
 Adele,  iscritta  al  n. 718 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  51,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1987;
    Visti  gli  atti  di  costituzione di Martella Ada ed altri, della
 S.r.l. Immobiliare Vela e di Manzi Luciano ed altri, nonche' gli atti
 di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9 giugno 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che, in un procedimento civile di sfratto, il Pretore di
 Albano Laziale, con ordinanza del 22 agosto 1987,  ha  sollevato,  in
 riferimento  agli  artt.  3  e  42  Cost.,  questione  incidentale di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1 della l. 6 febbraio  1987  n.
 15  (di  conversione  del  d.l.  n.  832 del 9 dicembre 1986, recante
 "Misure urgenti in materia di  contratti  di  locazione  di  immobili
 adibiti  ad uso diverso da quello di abitazione"), nella parte in cui
 detta norma sancisce, in maniera automatica, in caso di  recesso  del
 locatore,  il  diritto  del conduttore, a prescindere da un effettivo
 nocumento, a  percepire  una  indennita'  di  avviamento  commerciale
 commisurata  al  nuovo  canone  eventualmente  offerto  dallo  stesso
 conduttore o, in difetto di offerta,  al  canone  di  mercato  per  i
 locali aventi le stesse caratteristiche di quello locato;
      che  analoga  impugnativa  -  dell'art.  1  d.l.  1986,  n. 832,
 convertito nella legge n. 15 del 1987 in riferimento all'art. 3 Cost.
 -  e'  stata  formulata  anche  dai  Pretori  di Milano e Rimini, con
 ordinanze del 26 giugno e del 2 luglio 1987;
      che, nei procedimenti relativi a tutte le indicate ordinanze, si
 sono costituiti i proprietari degli immobili locati (rispettivamente:
 Martella  ed  altri,  Immobiliare  Vela; Manzi ed altri), per aderire
 alla tesi della illegittimita' della disposizione denunciata;  ed  e'
 altresi' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha
 rassegnato  conclusioni  di  inammissibilita'  e,  nel   merito,   di
 infondatezza dell'impugnativa;
    Considerato  che  i  tre  giudizi  possono  essere riuniti, per la
 sostanziale identita' della questione sollevata;
      che  nei  procedimenti  avanti  i Pretori di Albano Laziale e di
 Rimini - nei quali trattasi di locazioni scadute rispettivamente  nel
 febbraio  e nell'aprile 1986 - la suddetta questione non e' rilevante
 in quanto la norma denunciata non e' applicabile alle fattispecie  de
 quibus:  la  disciplina  introdotta dalla legge n. 15 del 1987 - come
 confermato   anche   dall'esegesi   giurisprudenziale   della   Corte
 Regolatrice  -  non  ha,  infatti, portata retroattiva, non essendone
 stata prevista l'applicabilita' ai giudizi in corso per rapporti gia'
 cessati de iure;
      che, anche con riferimento all'altro giudizio innanzi al Pretore
 di Milano, mancando nell'ordinanza di rimessione dello stesso giudice
 una   sufficiente   esposizione   dei   fatti   ed,  in  particolare,
 l'indicazione della data di scadenza della locazione, appare  carente
 la motivazione in ordine alla rilevanza della questione sollevata, la
 quale,   pertanto,   anche   in   questo   caso   e'   manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte costituzionale;