ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1655 (Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'"Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura), promosso con n. 2 ordinanze emesse il 6 maggio 1987 dal Pretore di Perugia nei procedimenti civili vertenti tra l'I.N.A.I.L. e la S.p.a. Vivai Brocani e la S.n.c. Azienda Agraria Tardioli, iscritte ai nn. 714 e 715 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L.; Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Perugia, in accoglimento delle eccezioni di incostituzionalita' dell'art. 9, secondo comma, l. 29 novembre 1962 n. 1655, prospettate dalle parti convenute nei procedimenti civili rispettivamente vertenti tra INAIL e la s.p.a. Vivai Brocani nonche' tra lo stesso INAIL e l'Azienda Agraria Tardioli s.n.c., con ordinanze emesse il 6 maggio 1987 (r.o. nn. 714 e 715 del 1987), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della norma sopra citata, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui richiama l'art. 4 del Regolamento della Cassa assistenza degli impiegati agricoli e forestali dell'1 febbraio 1947, che prevede un doppio obbligo assicurativo a carico dei datori di lavoro agricolo che abbiano alle proprie dipendenze impiegati addetti anche a mansioni manuali, nonche' dello stesso art. 9 l. cit. nella parte in cui non prevede una riduzione dei contributi gravanti sui datori di lavoro in favore dell'ENPAIA proporzionale all'area di rischio gia' coperta dall'INAIL; che nel presente giudizio si e' costituito l'INAIL, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucio Mancini, Pasquale Napolitano e Vittorio Lai chiedendo che la questione cosi' come sollevata sia dichiarata inammissibile e comunque infondata. Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti questioni identiche; che la stessa questione e' stata gia' dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 371 del 1988 perche' "secondo l'indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione a Sezioni Unite, le due forme di assicurazione, ENPAIA ed INAIL, operano su un piano diverso e coprono rischi completamente differenti in quanto, recependo i patti della contrattazione collettiva del settore, che a loro volta avevano recepito le norme dei contratti collettivi corporativi, l'assicurazione presso il primo ente e' diretta a coprire i soli infortuni extraprofessionali e professionali di dirigenti, tecnici e impiegati, sia di concetto che di ordine, che non siano assistiti dalla garanzia dell'INAIL, tenuto conto che questa ultima, anche nella disciplina introdotta dal d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e' limitata agli infortuni del personale con mansioni di direzione o sorveglianza sul luogo in cui si svolgono le operazioni agricole esponenti a rischio, con la conseguente esclusione delle attivita' meramente burocratiche"; che nelle ordinanze di rimessione non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte con la decisione sopra riportata; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, comma secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;