ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  9, secondo
 comma, della legge 29 novembre 1962, n. 1655 (Norme per la disciplina
 dei  contributi  e delle prestazioni concernenti l'"Ente nazionale di
 previdenza e  di  assistenza  per  gli  impiegati  dell'agricoltura),
 promosso  con  n.  2 ordinanze emesse il 6 maggio 1987 dal Pretore di
 Perugia nei procedimenti civili vertenti tra l'I.N.A.I.L. e la S.p.a.
 Vivai  Brocani  e la S.n.c. Azienda Agraria Tardioli, iscritte ai nn.
 714 e 715 del registro ordinanze 1987  e  pubblicate  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  51, prima serie speciale, dell'anno
 1987;
    Visti gli atti di costituzione dell'I.N.A.I.L.;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  9 giugno 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto   che  il  Pretore  di  Perugia,  in  accoglimento  delle
 eccezioni di incostituzionalita' dell'art. 9, secondo  comma,  l.  29
 novembre   1962  n.  1655,  prospettate  dalle  parti  convenute  nei
 procedimenti civili rispettivamente vertenti tra INAIL  e  la  s.p.a.
 Vivai  Brocani  nonche'  tra  lo  stesso  INAIL  e  l'Azienda Agraria
 Tardioli s.n.c., con ordinanze emesse il 6 maggio 1987 (r.o. nn.  714
 e   715   del   1987),   ha   sollevato   questione  di  legittimita'
 costituzionale della norma sopra citata, in  riferimento  all'art.  3
 Cost.,  nella  parte  in  cui richiama l'art. 4 del Regolamento della
 Cassa assistenza degli impiegati agricoli e forestali dell'1 febbraio
 1947,  che prevede un doppio obbligo assicurativo a carico dei datori
 di lavoro agricolo che  abbiano  alle  proprie  dipendenze  impiegati
 addetti anche a mansioni manuali, nonche' dello stesso art. 9 l. cit.
 nella parte in cui non prevede una riduzione dei contributi  gravanti
 sui  datori di lavoro in favore dell'ENPAIA proporzionale all'area di
 rischio gia' coperta dall'INAIL;
      che   nel   presente   giudizio   si   e'   costituito  l'INAIL,
 rappresentato  e  difeso  dagli  avv.ti   Lucio   Mancini,   Pasquale
 Napolitano  e  Vittorio  Lai  chiedendo  che  la questione cosi' come
 sollevata sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.
    Considerato  che  i  giudizi  vanno  riuniti in quanto concernenti
 questioni identiche;
      che  la stessa questione e' stata gia' dichiarata non fondata da
 questa Corte con  la  sentenza  n.  371  del  1988  perche'  "secondo
 l'indirizzo  giurisprudenziale  della  Corte  di cassazione a Sezioni
 Unite, le due forme di assicurazione, ENPAIA ed INAIL, operano su  un
 piano  diverso  e  coprono rischi completamente differenti in quanto,
 recependo i patti della contrattazione collettiva del settore, che  a
 loro  volta  avevano  recepito  le  norme  dei  contratti  collettivi
 corporativi, l'assicurazione  presso  il  primo  ente  e'  diretta  a
 coprire  i  soli  infortuni  extraprofessionali  e  professionali  di
 dirigenti, tecnici e impiegati, sia di concetto che  di  ordine,  che
 non  siano  assistiti  dalla  garanzia  dell'INAIL,  tenuto conto che
 questa ultima, anche  nella  disciplina  introdotta  dal  d.P.R.   30
 giugno  1965  n.  1124,  e' limitata agli infortuni del personale con
 mansioni di direzione o sorveglianza sul luogo in cui si svolgono  le
 operazioni   agricole   esponenti   a  rischio,  con  la  conseguente
 esclusione delle attivita' meramente burocratiche";
      che  nelle  ordinanze  di rimessione non si rinvengono profili o
 motivi nuovi rispetto a quelli gia'  esaminati  dalla  Corte  con  la
 decisione sopra riportata;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt.  26,  comma  secondo, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9
 delle  Norme  integrative  per   i   giudizi   davanti   alla   Corte
 costituzionale;