ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle societa' ed altre norme in materia fiscale e societaria), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Busto Arsizio nel procedimento civile vertente tra Alliata Filippo e l'Ufficio II.DD. di Saronno, iscritta al n. 33 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, nel corso di un procedimento iniziato da Alliata Filippo, avente per oggetto l'accertamento, da parte dell'Ufficio Imposte di Saronno, di redditi di capitale non dichiarati a fini IRPEF e ILOR e conseguente pena pecuniaria, la Commissione Tributaria di primo grado di Busto Arsizio ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nella parte in cui subordina la detraibilita' del credito di imposta spettante al contribuente per la tassazione degli utili della societa' di capitale alla indicazione degli utili stessi nella dichiarazione dei redditi presentata, per presunto contrasto con gli artt. 3, 24 e 53 della Costituzione; che, in particolare, il giudice remittente ha rilevato che l'omessa dichiarazione di utili percepiti ben puo' giustificare l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, ma non puo' influire sull'ammontare delle detrazioni fiscali, e, quindi, sulla determinazione dell'imposta, che va, comunque, commisurata alla effettiva capacita' contributiva, di guisa che la discriminazione, ai fini della detraibilita' del credito di imposta, tra chi abbia osservato la legge e chi l'abbia violata sarebbe ingiustificata; che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta in giudizio, chiedeva dichiararsi la manifesta infondatezza della questione; Considerato che gia' con la sentenza n. 186 del 1982 e, piu' recentemente, con l'ordinanza n. 130 del 1988, questa Corte ha affermato che la determinazione del quantum del tributo ben puo' essere connessa con l'osservanza di alcuni oneri, purche' non irragionevolmente gravosi, da parte del contribuente, quale, come nella specie, la veridica indicazione di utili percepiti; che, alla stregua del riferito principio, risulta manifestamente infondato il riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., contenuto nell'ordinanza di rimessione; che, quanto al richiamo all'art. 24 Cost., nell'ordinanza de qua non viene chiarito sotto quale profilo sia prospettata la violazione della citata disposizione costituzionale, stante il carattere sostanziale della norma denunciata, che non attiene alla materia delle garanzie di tutela giurisdizionale; che la proposta questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;