ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, il legge 26 febbraio 1982, n. 54, promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1987 dal Pretore di Galatina nel procedimento civile vertente tra Brillante Luigi e la S.p.a. Poliresine, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso innanzi al Pretore di Galatina da Brillante Luigi avverso il licenziamento intimatogli ad nutum dalla Poliresine s.r.l. al raggiungimento del sessantesimo anno di eta', il giudice adito ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 38 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, primo comma, ultima parte, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, nella parte in cui esclude che il lavoratore iscritto all'assicurazione obbligatoria I.V.S., che gia' goda di pensione di invalidita' a carico dell'I.N.P.S., possa optare per la continuazione del rapporto di lavoro fino al sessantacinquesimo anno di eta' o fino al raggiungimento dell'anzianita' contributiva massima, ai fini della liquidazione della pensione di vecchiaia; che, ad avviso del giudice a quo, in base alla norma impugnata, il lavoratore titolare di pensione di invalidita' subisce un trattamento deteriore rispetto alla generalita' degli altri lavoratori a causa della anticipata espulsione dal mondo del lavoro, con conseguente riduzione del proprio reddito, di guisa che la vigente normativa, anziche' apprestare una maggiore tutela nei confronti dei lavoratori affetti da invalidita', tramuta il trattamento pensionistico da mezzo di sostentamento in fattore di discriminazione; che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione; Considerato che identica questione e' gia' stata dichiarata infondata con sentenza n. 700 del 1988, e che nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono profili ulteriori rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte; che, infatti, l'unico elemento di novita' rispetto alla questione decisa con la richiamata sentenza e' costituito dal riferimento, quale parametro costituzionale di raffronto, all'art. 4 Cost., da ritenersi, peraltro, ininfluente ai fini della presente decisione, avendo questa Corte ripetutamente affermato che il predetto art. 4 Cost. mette solo in risalto l'importanza sociale del diritto al lavoro (sent. n. 16 del 1980), ma non garantisce il diritto al conseguimento di un'occupazione ne' quello alla conservazione del posto di lavoro (sentt. nn. 194 del 1970 e 189 del 1980); Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;