ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 47, terzo e
 quarto  comma,  della  legge  26   luglio   1975,   n.   354   (Norme
 sull'ordinamento   penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle  misure
 privative e limitative della liberta'), quale modificato  dall'art.11
 della   legge   10   ottobre  1986,  n.  663  (Modifiche  alla  legge
 sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
 privative e limitative della liberta'), promosso con ordinanza emessa
 il  18  maggio  1987  dal  Tribunale  di   sorveglianza   di   Torino
 sull'istanza  di affidamento in prova al servizio sociale proposta da
 La Fleur Rosina, ordinanza iscritta al n. 796 del registro  ordinanze
 1987  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53,
 prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 giugno 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza
 del 18 maggio 1987, ha sollevato, in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione,  questione di legittimita' dell'art. 47, terzo e quarto
 comma, della legge 26 luglio 1975, n 354, come modificato dall'art.11
 della  legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui consente che
 i condannati i quali "abbiano espiato anche pochi giorni di  custodia
 cautelare"  durante  il  processo  di  cognizione  siano  affidati al
 servizio sociale fuori  dell'istituto  per  un  periodo  uguale  alla
 durata  della  pena ancora da scontare, senza che occorra dare inizio
 all'esecuzione della sentenza di condanna, e non predispone,  invece,
 un  identico  trattamento  per  i condannati i quali "non erano stati
 colpiti  da  provvedimenti  restrittivi  della  liberta'   personale"
 durante il processo di cognizione;
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato   che   l'ordinanza  di  rimessione  non  consente  di
 individuare il petitum effettivamente perseguito dal giudice  a  quo,
 oscillando  l'ordinanza  stessa,  nella sua richiesta di annullamento
 della norma denunciata, fra l'eliminazione della suddetta  condizione
 di ingiustificato privilegio per i condannati che abbiano sofferto un
 periodo di custodia cautelare e  l'estensione  del  regime  per  essi
 previsto  anche  a  coloro  che non abbiano sofferto alcun periodo di
 custodia cautelare;
      e che, quindi, la questione deve essere dichiarata inammissibile
 (v. sentenze n. 164 del 1985, n. 67 del 1984);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;