ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale dell'art. 43 della legge
 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina  del  reclutamento
 del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
 artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
 ad evitare la formulazione di precariato e sistemazione del personale
 precario esistente), promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  il  16  maggio 1983 dal TAR del Lazio sui
 ricorsi riuniti proposti da Bellinaso Giuseppe  ed  altri  contro  il
 Provveditorato agli Studi di Venezia ed altri, iscritta al n. 702 del
 registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1987;
      2)  ordinanza  emessa  il  28 ottobre 1985 dal TAR del Lazio sul
 ricorso proposto da Furnari Benedetta ed altri  contro  il  Ministero
 della  P.I. ed altro, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1988 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  8,  prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 22 giugno 1988 il Giudice
 relatore Enzo Cheli;
    Ritenuto  che  il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
 Sezione III, con ordinanza emessa il 16 maggio 1983 (R.O. 702/87)  ha
 sollevato,  in riferimento agli artt. 3, 33, 51 e 97 Cost., questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 43 della l. 20  maggio  1982
 n.  270,  recante  "Revisione  della  disciplina del reclutamento del
 personale docente della scuola  materna,  elementare,  secondaria  ed
 artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
 ad evitare la formazione del precariato e sistemazione del  personale
 precario  esistente",  nella parte in cui esclude dalla riassunzione,
 dal mantenimento in servizio fino al conseguimento della abilitazione
 e,  subordinatamente  a  tale  conseguimento, fino alla immissione in
 ruolo i docenti di educazione fisica che hanno prestato servizio  nei
 modi  e nei tempi indicati dalla norma, con il possesso del titolo di
 studio  specifico,  conseguito  anteriormente  alla  sessione  estiva
 dell'anno accademico 1980/81;
      che, ad avviso del giudice a quo la norma in esame - riferendosi
 soltanto ai supplenti di educazione fisica sprovvisti  di  titolo  di
 studio  - discriminerebbe i docenti di educazione fisica diplomati, i
 quali, pur trovandosi nella medesima situazione  di  servizio  e  pur
 essendo dotati di titoli poziori, potrebbero godere solo dei (minori)
 benefici previsti in via generale dall'art. 38 della stessa legge per
 gli insegnanti supplenti;
      che,  secondo  lo  stesso giudice, alla detta discriminazione si
 accompagnerebbe la violazione dell'art. 51 Cost., per  la  deroga  al
 principio   dell'accesso   ai  pubblici  impieghi  tramite  concorso;
 dell'art. 97 Cost., per la preferenza accordata a docenti  ancora  in
 attesa  di verificare la propria preparazione culturale attraverso il
 conseguimento del diploma; e dell'art. 33 Cost., per la  svalutazione
 dell'esame  che  il  quinto  comma  di tale articolo prescrive per la
 conclusione dei vari ordini e gradi di scuole;
      che  il  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
 difeso  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  e'  intervenuto  in
 giudizio chiedendo il rigetto della questione;
      che  identica  questione di legittimita' costituzionale e' stata
 sollevata dallo stesso giudice con  ordinanza  del  28  ottobre  1985
 (R.O. 40/88);
    Considerato  che  i  giudizi  vanno  riuniti per essere decisi con
 unica ordinanza;
      che  la  legge  20  maggio  1982  n. 270, come gia' affermato da
 questa  Corte  nella  sentenza  n.  222  del  1986,  detta   per   la
 sistemazione del personale docente precario una disciplina complessa,
 che si informa a criteri differenziati in dipendenza della diversita'
 delle situazioni regolate;
      che  la peculiarita' della fattispecie disciplinata dall'art. 43
 - sottolineata anche dalla collocazione della norma sotto  il  titolo
 "Particolari  categorie di personale docente" (Capo IV del Titolo III
 della legge  n.  270)  -  si  radica  nella  situazione  verificatasi
 allorche'  lo  Stato,  per  sopperire  alla mancanza di insegnanti di
 educazione fisica provvisti di titolo di studio  e  di  abilitazione,
 dovette avvalersi di personale che ne era privo;
      che  nei  confronti  dei  docenti  che  in  tale frangente hanno
 prestato la propria opera il legislatore -  individuando  l'esistenza
 di  un  interesse  pubblico  specifico al compimento della formazione
 professionale di tale personale ed al  mantenimento  da  parte  dello
 stesso,   per  il  lasso  di  tempo  necessario,  dell'impiego  -  ha
 ragionevolmente   ritenuto   di   dover   dettare   una    disciplina
 differenziata   da  quella  posta  in  via  generale  per  gli  altri
 insegnanti supplenti;
      che, pertanto, l'estensione dei benefici previsti dall'art. 43 a
 favore di altre categorie di insegnanti  che  non  si  trovino  nella
 particolare  situazione  presa  in  esame  da  tale  norma e' rimessa
 esclusivamente alla scelta discrezionale del legislatore;
    Visti gli articoli 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte Costituzionale;