ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, punto 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), e degli artt. 10, 16 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1985 dalla Commissione Tributaria di I grado di Bologna sul ricorso proposto da Rasi Gerolamo contro l'Ufficio II.DD. di Bologna, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che la Commissione Tributaria di I grado di Bologna, nel giudizio promosso da Rasi Girolamo per ottenere la conferma della deducibilita' della somma di L. 1.800.000, indicata forfettariamente quale importo delle spese sostenute per svolgere la sua attivita' di lavoro dipendente in una citta' diversa da quella della propria famiglia, con ordinanza del 12 novembre 1985 (R.O. n. 245/87) ha sollevato questione incidentale di legittimita' costituzionale degli artt. 2, punto 9, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; 10, 16 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui non prevedono la possibilita' per il contribuente, lavoratore dipendente, di detrarre i maggiori oneri cui va incontro quando sia stato trasferito in comune diverso da quello in cui risiede il proprio nucleo familiare; che il giudice a quo assume la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. per la disparita' di trattamento che si verifica rispetto al caso dei coniugi contribuenti che lavorino entrambi nella stessa citta' di residenza del nucleo familiare e per la conseguente carenza di proporzionalita' dell'imposizione fiscale alla capacita' contributiva del lavoratore che presti la sua opera lontano da tale residenza; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la manifesta infondatezza della questione in quanto la detrazione delle spese in misura fissa costituisce oggetto di un apprezzamento di congruita' insindacabile in sede di giudizio costituzionale; ed in quanto la individuazione degli oneri deducibili si articola, a sua volta, in un sistema di scelte discrezionali riservate al legislatore, per un alleggerimento della pressione fiscale a favore del contribuente, del quale dovrebbe essere tassato l'intero reddito; Considerato che, come piu' volte ha deciso questa Corte (v. sentt. nn. 134/82 e 108/83; ord. n. 556/87), la determinazione circa la deducibilita' dal reddito complessivo degli oneri sostenuti dal contribuente rientra nell'esclusiva competenza del legislatore il quale, nella sua discrezionalita' insindacabile, deve razionalmente valutare l'incidenza dell'onere sostenuto per la produzione del reddito nonche' il nesso di proporzionalita' dell'onere stesso col gettito generale dei tributi, tenendo conto della necessita' di conciliare le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno pressati di quelli della vita individuale; che nella specie non e' evidentemente irragionevole la scelta di determinare, in identica misura per tutti i lavoratori dipendenti, le spese di produzione del reddito, determinate secondo un giudizio di congruita' coerente con le suddette finalita' conciliative di contrapposte esigenze; che, pertanto, la questione appare manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;