ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  concernente la legge
 della Regione Abruzzo, riapprovata il 21 ottobre 1981  dal  Consiglio
 Regionale dell'Abruzzo avente per oggetto: "Modifiche ed integrazioni
 alla  l.r.  4   settembre   1980   concernente:   provvedimenti   per
 l'occupazione  giovanile, in attuazione dell'art. 26 e seguenti della
 legge 29 febbraio 1980 n. 33" promosso con ricorso del Presidente del
 Consiglio dei Ministri, notificato il 10 novembre 1981, depositato in
 cancelleria il 16 successivo  ed  iscritto  al  n.  62  del  registro
 ricorsi 1981;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Abruzzo;
    Udito  nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
 Antonio Baldassarre;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il ricorrente, e
 l'Avvocato Sergio Panunzio per la Regione Abruzzo;
                           Ritenuto in fatto
    Con  ricorso  notificato  il  10  novembre  1988 il Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  ha  sollevato  questione  di   legittimita'
 cosittuzionale  in  via  principale della legge della Regione Abruzzo
 riapprovata il 21 ottobre 1981 dal titolo "Modifiche ed  integrazioni
 alla   l.r.  4  settembre  1980  -  Provvedimenti  per  l'occupazione
 giovanile - in attuazione dell'art. 26  e  seguenti  della  legge  29
 febbraio 1980 n. 33".
     Il  ricorrente deduce l'illegittimita' costituzionale della legge
 impugnata per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione agli artt.
 26  e  seguenti  del  d.l. n. 633 del 1979 convertito, con modifiche,
 nella legge 29 febbraio 1980 n. 33.  Secondo  il  ricorso,  la  legge
 avrebbe  ampliato,  e  sotto  il profilo temporale e sotto quello dei
 possibili  destinatari,  l'inquadramento  nei  ruoli  regionali,   in
 attuazione  della  legge  statale  1› giugno 1977 ("Provvedimenti per
 l'occupazione giovanile") e successive integrazioni.
    Con  atto  d'intervento  del  30  novembre  1981,  la  Regione  ha
 controdedotto che la normativa regionale impugnata intendeva  ovviare
 ad  una  disparita' di trattamento, che avrebbe colpito ingiustamente
 alcuni giovani (soci di cooperative convenzionate) rispetto ad altri,
 in ordine alla possibilita' di partecipare all'esame di idoneita' per
 l'immissione nei ruoli regionali.
                         Considerato in diritto
    L'art.  6  della legge della Regione Abruzzo 13 maggio 1982 n. 27,
 dal titolo: "Interpretazione della  normativa  regionale  concernente
 l'occupazione  giovanile",  pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
 Regione n. 22 del 29 maggio 1982 ha  "revocato"  la  legge  regionale
 impugnata  riapprovata  dal  Consiglio  regionale nella seduta del 21
 ottobre  1981  dal  titolo  "Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge
 regionale   4   settembre   1980,   concernente   'Provvedimenti  per
 l'occupazione giovanile in attuazione dell'art. 26 e  seguenti  della
 legge 29 febbraio 1983 n. 33'".
    Conseguentemente  (v.,  da  ultimo, sentenza n. 434 del 1987) deve
 essere dichiarata la cessazione  della  materia  del  contendere  del
 presente giudizio.