ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  del d.l. 19 settembre
 1987, n. 384, recante: "Disposizioni  urgenti  a  favore  dei  Comuni
 della  Valtellina,  della Val Formazza, della Val Brembana, della Val
 Camonica e delle altre zone  dell'Italia  settentrionale  e  centrale
 colpiti  dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio
 e agosto 1987", nonche' della  relativa  legge  di  conversione,  con
 modificazioni,  del  19  novembre  1987, n. 470, promossi con ricorsi
 delle Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  notificati  il  18
 dicembre  1987,  depositati  in  cancelleria  il  4  gennaio  1988 ed
 iscritti ai nn.1 e 2 del registro ricorsi 1988;
    Visti  gli  atti  di costituzione del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore
 Enzo Cheli;
    Uditi l'avv. Sergio Panunzio per le Province di Trento e Bolzano e
 l'avv. dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio  dei
 ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Con ricorso notificato il 18 dicembre 1987 (ric. 1/1988) la
 Provincia  autonoma  di  Trento  ha  impugnato  il  decreto-legge  19
 settembre  1987  n.  384  recante  "Disposizioni urgenti a favore dei
 Comuni della Valtellina, della  Val  Formazza,  della  Val  Brembana,
 della  Val  Camonica  e delle altre zone dell'Italia settentrionale e
 centrale colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche  dei  mesi
 di  luglio  e  agosto 1987" nonche' la relativa legge di conversione,
 con modificazioni, del 19 novembre 1987 n. 470. L'impugnativa  -  che
 ha  investito  tali  atti  nel  loro  complesso,  ma  con riferimento
 particolare agli artt. 1, comma primo, lettere  a)  e  b);  4,  commi
 primo, terzo, decimo e diciassettesimo; 5; 6, 11-bis, comma primo del
 decreto-legge e agli artt. 1,  secondo  comma,  e  5-quinquies  della
 legge  di  conversione - viene fondata sull'asserita violazione degli
 artt. 8, primo comma, nn. 5, 9, 10, 13, 18, 20, 21; 9,  primo  comma,
 nn.  3, 8, 11; 16, primo comma; 52 e 79 dello Statuto speciale per il
 Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670) e  relative  norme
 di  attuazione  (spec. d.P.R. 22 marzo 1974 n. 381 e art. 19, secondo
 comma, d.P.R. 1› febbraio 1973 n. 49).
    Ad  avviso  della  Provincia  ricorrente  le  norme impugnate, nel
 disporre una serie di provvidenze a favore degli operatori  agricoli,
 industriali  e  commerciali  agenti  nel  territorio della Provincia,
 nonche' dei proprietari di immobili ivi situati, avrebbero violato le
 competenze   legislative,  primarie  e  concorrenti,  spettanti  alla
 Provincia  (in  materia  di:   urbanistica;  artigianato;   edilizia,
 comprese  le  agevolazioni  per  la  costruzione  di case popolari in
 localita' colpite da calamita'; opere  di  prevenzione  e  di  pronto
 soccorso  per  calamita'  pubbliche;  comunicazioni  e  trasporti  di
 interesse provinciale; turismo e industria alberghiera;  agricoltura;
 commercio;   incremento   della   produzione  industriale;  attivita'
 sportive  e  ricreative  con  i  relativi   impianti),   nonche'   le
 corrispondenti   competenze   amministrative,   oltre   all'autonomia
 finanziaria garantita  alla  Provincia  dall'art.  79  dello  Statuto
 speciale per il Trentino-Alto Adige.
    La  ricorrente  lamenta,  in  primo  luogo, il fatto che lo Stato,
 anziche' limitarsi allo stanziamento dei contributi speciali ed  alla
 previsione   di   alcune   norme  di  principio,  abbia  dettato  una
 regolamentazione  minuziosa  dei  vari  interventi  in   settori   di
 competenza  della  Provincia e gia' regolati da leggi provinciali; in
 secondo luogo, il fatto di aver affidato al Governo (con decreto  del
 Presidente   del  Consiglio)  il  compito  di  individuare  i  Comuni
 beneficiari degli interventi; in terzo luogo, il fatto  di  non  aver
 trasferito alla Provincia i mezzi finanziari, essendo stata riservata
 allo Stato  la  ripartizione  dei  contributi,  secondo  modalita'  e
 criteri dallo stesso determinati.
    Con  riferimento  a  talune  disposizioni particolari la Provincia
 ricorrente censura anche:  a)  la  discriminazione  verificatasi  nei
 confronti  di  diversi Comuni colpiti dalle alluvioni successivamente
 ai decreti di individuazione del Presidente  del  Consiglio;  b)  gli
 interventi previsti in materia di agricoltura e foreste, gia' oggetto
 di  una  specifica  legislazione  provinciale;  c)  il  rinvio,   per
 l'assegnazione  delle  somme,  alla  disciplina  posta dalla legge 15
 ottobre 1981 n. 590, gia' oggetto  di  precedente  impugnativa  e  in
 attesa  di  decisione;  d)  l'individuazione da parte dello Stato dei
 soggetti beneficiari e dei limiti delle provvidenze da assegnare alle
 imprese  industriali, commerciali e artigianali; e) la determinazione
 e l'erogazione da parte  del  Ministro  per  il  coordinamento  della
 protezione  civile  degli  indennizzi  a favore dei proprietari degli
 immobili danneggiati; f) la prescrizione  tassativa  da  parte  dello
 Stato delle modalita' per le domande dirette ad ottenere i contributi
 previsti dal decreto-legge; g) la convalida -  operata  dall'art.  1,
 secondo  comma,  della  legge  n.  470  del  1987  - degli atti e dei
 provvedimenti adottati sulla base del precedente decreto-legge n. 293
 del 20 luglio 1987 (non convertito).
    La  ricorrente  denuncia  infine  un  vizio di procedura derivante
 dalla mancata partecipazione del Presidente della Giunta regionale  e
 della  Giunta  provinciale  alle sedute del Consiglio dei Ministri in
 cui il decreto-legge impugnato e il  relativo  disegno  di  legge  di
 conversione  furono deliberati, in violazione dell'art. 52 u.c. dello
 Statuto speciale e dell'art. 19 del d.P.R. di attuazione 1›  febbraio
 1973 n. 49.
    2.  -  Con ricorso notificato nella medesima data (ric. n. 2/1988)
 la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato negli stessi termini il
 decreto-legge  e la legge di conversione citati, aggiungendo peraltro
 censure anche nei confronti dell'art. 7, comma secondo,  del  decreto
 legge,  (che  sarebbe incostituzionale ove intendesse consentire allo
 Stato di provvedere direttamente al ripristino dei  danni  subiti  da
 opere  e  lavori pubblici di competenza provinciale) e facendo valere
 la violazione delle proprie competenze legislative  e  amministrative
 anche  in  materia  di  viabilita',  acquedotti  e lavori pubblici di
 interesse provinciale; espropriazione  per  pubblica  utilita'  nelle
 materie  di  interesse  provinciale;  opere  idrauliche  della terza,
 quarta  e  quinta  categoria;  assistenza  e  beneficenza   pubblica;
 edilizia  scolastica;  utilizzazione  delle acque pubbliche (artt. 8,
 primo comma, nn. 17, 22, 24, 25, 28;  9,  primo  comma,  n.  9  dello
 Statuto speciale).
    3.  -  Si  e'  costituito  in entrambi i giudizi il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 Generale dello Stato, per dedurre l'infondatezza dei ricorsi.
    L'Avvocatura  sottolinea  il  carattere  di  eccezionalita'  e  la
 rilevanza nazionale degli interventi previsti dalle norme  impugnate,
 interventi  che  hanno  riguardato  finalita' primarie, legate ad una
 situazione di necessita' ed  urgenza,  il  cui  perseguimento  doveva
 necessariamente spettare all'amministrazione della Protezione civile.
 Le Province autonome avrebbero d'altro canto conservato il potere  di
 erogare   in   piena   autonomia   gestionale  ulteriori  contributi,
 eventualmente anche a  favore  dei  Comuni  colpiti  dalle  alluvioni
 dell'agosto 1987.
    Quanto  al  presunto vizio procedimentale il resistente rileva che
 l'interpretazione, costantemente seguita nella  prassi,  delle  norme
 invocate  a sostegno dell'impugnativa relativa a questo punto sarebbe
 nel senso che il Presidente  della  Giunta  regionale  o  provinciale
 venga  invitato  a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri
 in cui si discutono atti che riguardano direttamente e specificamente
 la  Regione o la Provincia autonoma, e non anche atti - come nel caso
 di specie - di portata generale, relativi a sfere  territoriali  piu'
 ampie di quelle comprese nella Provincia autonoma o nella Regione.
    4.  -  In  prossimita'  dell'udienza  di  discussione  le Province
 autonome di Trento e Bolzano hanno depositato un'unica memoria,  dove
 si  contesta il carattere di straordinarieta' dell'intervento statale
 disciplinato dalle norme impugnate e si ribadiscono le tesi enunciate
 nei ricorsi.
                         Considerato in diritto
    1.  -  I  due ricorsi proposti dalla Provincia di Trento e Bolzano
 investono gli stessi testi  normativi  per  profili  in  larga  parte
 coincidenti.  I  ricorsi vanno pertanto riuniti per essere decisi con
 un'unica pronuncia.
    2. - Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno impugnato, sia
 nel loro complesso  che  con  riferimento  a  norme  particolari,  il
 decreto-legge 19 settembre 1987 n. 384, recante "Disposizioni urgenti
 in favore dei Comuni della Valtellina, della Val Formazza, della  Val
 Brembana,   della   Val  Camonica  e  delle  altre  zone  dell'Italia
 settentrionale  e  centrale  colpiti  dalle  eccezionali   avversita'
 atmosferiche   dei   mesi  di  luglio  e  agosto  1987",  nonche'  la
 conseguente  legge  di  conversione  19   novembre   1987   n.   470,
 prospettando  numerose censure di incostituzionalita' suscettibili di
 essere riassunte in tre ordini di motivi.
    Secondo  un  primo  ordine,  le  norme impugnate sarebbero viziate
 nella costituzionalita' per il fatto di aver regolato con  discipline
 di   dettaglio   materie   spettanti   alla  competenza,  primaria  o
 concorrente, delle Province autonome e da queste  gia'  regolate  con
 proprie   leggi.   A  quest'ordine  di  censure  si  riconduce  anche
 l'asserita  lesione  dell'autonomia  finanziaria   provinciale,   che
 conseguirebbe  dal  fatto  di  aver  riservato  allo Stato e non alla
 Provincia  la  ripartizione  dei   finanziamenti   tra   i   soggetti
 danneggiati,   secondo   criteri   e  modalita'  dallo  stesso  Stato
 determinati.
    Un  secondo ordine di motivi investe poi la disciplina concernente
 l'individuazione dei  Comuni  colpiti  dalle  eccezionali  avversita'
 atmosferiche  dell'estate 1987, cui assegnare i benefici previsti dal
 decreto-legge: individuazione che  le  norme  impugnate  riferiscono,
 quand'anche si tratti di Comuni inclusi nel territorio delle Province
 autonome, esclusivamente al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
 anziche'  -  come  parrebbe necessario anche alla luce di una recente
 giurisprudenza di questa Corte  (sent.  n.  49/1987)  -  alle  stesse
 Province.
    Un  terzo  motivo, infine, di ordine procedurale, censura il fatto
 della mancata convocazione e partecipazione dei Presidenti delle  due
 Province autonome alla seduta del Consiglio dei ministri in cui venne
 approvato il decreto-legge impugnato, nonostante  che  lo  stesso  si
 riferisse a questioni riguardanti le stesse Province.
    Nessuna  di  tali censure merita, peraltro, di essere accolta e le
 questioni proposte nei due ricorsi vanno dichiarate infondate.
    3.  - Il decreto-legge n. 384 del 1987 - e la conseguente legge di
 conversione n. 470 del 1987 - trova la sua  causa  nelle  eccezionali
 avversita'  atmosferiche  che,  durante  l'estate del 1987, vennero a
 colpire, per varie settimane, vaste zone dell'Italia settentrionale e
 centrale.   Tali   eventi,   com'e'  noto,  determinarono  una  grave
 situazione di emergenza, che lo Stato fu costretto ad affrontare,  in
 concorso  con  i  poteri locali, attraverso un largo impiego di mezzi
 tecnici e di risorse finanziarie.
    E'  evidente  come,  in questo quadro, gli interventi previsti dal
 decreto-legge in esame risultassero imposti da esigenze  primarie  di
 solidarieta'  nazionale e dalla presenza di interessi generali, posti
 in gioco dalla stessa estensione e  gravita'  degli  eventi  nei  cui
 confronti si era manifestata la necessita' di una disciplina urgente:
 era, infatti, il carattere eccezionale e non limitato della calamita'
 che induceva lo Stato ad intervenire, come di fatto avvenne, mediante
 l'impiego di risorse straordinarie  ed  il  ricorso  alle  competenze
 proprie degli apparati centrali preposti alla protezione civile.
    Il  fatto che taluni degli interventi, previsti dal decreto-legge,
 venissero  a  incidere  direttamente  o  indirettamente  in   materie
 assegnate  alla  competenza,  primaria  o concorrente, delle Province
 autonome non poteva, d'altro canto,  limitare  la  completezza  della
 disciplina che si andava a formulare: completezza resa necessaria sia
 dalla eccezionalita' della situazione determinatasi che  dall'urgenza
 del provvedere.
    In   questo   contesto,   non  appare  ingiustificata  neppure  la
 previsione di una  distribuzione  delle  risorse  economiche  operata
 direttamente  dallo  Stato ed esercitata attraverso l'amministrazione
 della Protezione civile. Sotto  tale  profilo,  l'incostituzionalita'
 denunciata  puo'  essere,  infatti,  esclusa, ove si consideri che il
 meccanismo previsto dalla disciplina impugnata si riferisce  a  somme
 stanziate  dallo  Stato  in  via  eccezionale  e straordinaria, senza
 precludere la possibilita' di  interventi  finanziari  concorrenti  e
 aggiuntivi  da  parte  delle stesse Province. A questo si puo' infine
 aggiungere che la stessa disciplina - nel testo  modificato  mediante
 la  legge  di conversione - si e' pur sempre preoccupata di garantire
 alle Province autonome ampi margini d'intervento, sia  attraverso  la
 redazione  della  stima  dei danni, del quadro economico globale, dei
 progetti e  del  programma  degli  interventi  per  il  ritorno  alla
 normalita',  sia  attraverso il parere sulla assegnazione delle somme
 stanziate, (cfr. art. 1, terzo e quarto comma).
    4.  -  Anche  le  censure relative al potere di individuazione dei
 Comuni colpiti dagli eventi calamitosi e destinatari dei  benefici  -
 potere  che  il  decreto  impugnato  ha  riferito alla competenza del
 Presidente del Consiglio dei ministri - non risultano  fondate.  Tale
 potere  si  puo',  infatti,  giustificare  in  relazione al carattere
 nazionale degli interessi posti in gioco dall'eccezionalita' di  tali
 eventi  nonche'  all'esigenza di individuare, nella delimitazione dei
 territori colpiti, criteri omogenei e  unitari,  correlati  sia  alla
 entita'  dei  danni  subiti che alla misura delle risorse disponibili
 per gli interventi, ma in ogni caso indipendenti  dalla  collocazione
 degli  stessi  territori  nell'ambito  di  una  o  di altra Regione o
 Provincia.
    Ne'  assume rilievo secondario il fatto che, nella specie - pur in
 assenza  di  una  esplicita  previsione  normativa   -   un   apporto
 collaborativo  al  procedimento da parte delle Province ricorrenti si
 e' in concreto verificato, come risulta  dalle  stesse  premesse  dei
 decreti  presidenziali  concernenti  i Comuni del Trentino-Alto Adige
 (D.P.C.M. 27 luglio 1987 e 30 dicembre 1987), dove si  da'  atto,  ai
 fini  della  individuazione  dei  territori  comunali  colpiti, delle
 segnalazioni, valutazioni e proposte formulate dalle stesse Province.
    5.  -  Non  puo'  essere, infine, accolta la censura relativa alla
 mancata  convocazione  e  partecipazione  dei  Presidenti  delle  due
 Province  autonome  alla  seduta  del Consiglio dei ministri dedicata
 all'approvazione del decreto-legge impugnato e del disegno  di  legge
 di conversione. A questo proposito, indipendentemente da ogni rilievo
 in ordine alla diversa interpretazione dell'art.  52,  ultimo  comma,
 dello  Statuto  speciale  del Trentino-Alto Adige, che viene avanzata
 dalle parti, resta fermo il fatto che l'articolo  1  del  disegno  di
 legge  che  fu  portato  all'esame  del  Consiglio dei ministri nella
 seduta del 18 settembre 1987 (e che si tradusse poi nel decreto-legge
 n.  384  del  giorno  successivo),  oltre a richiamare i Comuni della
 Valtellina, della Val  Formazza,  della  Val  Brembana  e  della  Val
 Camonica,  si  limitava  genericamente  a  indicare  "le  altre  zone
 dell'Italia settentrionale e centrale" senza fare  alcun  riferimento
 diretto  ai  Comuni  del Trentino-Alto Adige, mentre tale riferimento
 diretto venne esplicitamente introdotto solo  in  sede  parlamentare,
 quando   si   giunse   alla   conversione,   con  modificazioni,  del
 decreto-legge.All'atto della convocazione del Consiglio dei  ministri
 non  si era, dunque, manifestata la presenza dei presupposti in grado
 di giustificare - ai sensi dell'art.  52  dello  Statuto  speciale  e
 dell'art.  19  del  d.P.R. n. 49 del 1973 - l'intervento nello stesso
 Consiglio dei Presidenti delle due Province autonome.