ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 343- bis del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1987 dal Tribunale di Firenze sulla richiesta di riesame proposta da Barsanti William, iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1987; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di Firenze, decidendo sulla richiesta di riesame di un decreto di sequestro, ha, con ordinanza del 28 aprile 1987, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione,questione di legittimita' dell'art. 343- bis del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che della istanza di riesame sia dato avviso alla parte civile costituita e che la stessa abbia possibilita' di intervento"; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che, quanto alle regole da applicarsi nel procedimento di riesame avverso i decreti di sequestro, la norma censurata rinvia agli artt. 263- bis, ultimo comma, e 263- ter del codice di procedura penale, entrambi concernenti il procedimento di riesame avverso i provvedimenti restrittivi della liberta' personale, articoli dai quali la costante giurisprudenza desume che, prima della decisione del tribunale della liberta', le parti non debbono "essere avvertite e essere poste nella possibilita' di conoscere gli scritti accusatori e difensivi rispettivamente presentati dall'una e dall'altra"; e che, quindi, l'ordinanza di rimessione richiede a questa Corte l'apprestamento di un apposito assetto normativo, il quale, oltre a legittimare la parte civile ad intervenire nella procedura di riesame di cui all'art. 343- bis del codice di procedura penale, dovrebbe anche disciplinare l'intervento di tutti i soggetti eventualmente interessati al procedimento di sequestro (e' il caso sia della "persona alla quale le cose sono state sequestrate" sia della persona "che avrebbe diritto alla loro restituzione": art. 343- bis, primo comma), il che implica l'esercizio di scelte discrezionali demandate al solo legislatore. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.