ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 62 n. 6 del
 codice penale e dell'art. 3 della legge  16  dicembre  1986,  n.  865
 (Concessione di amnistia e di indulto), promosso con ordinanza emessa
 il 21 aprile 1987  dal  Tribunale  di  Caltagirone  nel  procedimento
 penale  a  carico di Barresi Rosanna ed altro, iscritta al n. 295 del
 registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 32, prima serie speciale, dell'anno 1987;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  di Caltagirone, con ordinanza del 21
 aprile  1987,  ha  sollevato,  in  riferimento   all'art.   3   della
 Costituzione,  questione  di  legittimita'  degli  artt.  62 n. 6 del
 codice penale e 3 del d.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, nella parte in
 cui  -  con  il consentire l'applicazione dell'attenuante dell'"avere
 prima  del  giudizio  riparato  interamente  il  danno,  mediante  il
 risarcimento  e,  quando  sia  possibile,  mediante  la restituzione"
 soltanto se  la  riparazione  del  danno  avvenga  "prima  che  siano
 compiute le formalita' di apertura del dibattimento di primo grado" -
 limitano ingiustificatamente la concessione dell'amnistia di  cui  al
 d.P.R.  16  dicembre  1986,  n.  865, determinando "una disparita' di
 trattamento tra due imputati in quanto  quello  di  essi  che  avesse
 risarcito il danno nel corso del dibattimento, a differenza di quello
 che lo avesse fatto prima del dibattimento, non potrebbe  godere  del
 beneficio,  pur versando entrambi nella stessa situazione di avvenuto
 risarcimento del danno";
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
   Considerato  che,  in  realta',  il  giudice  a  quo  dubita  della
 legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 62 n.  6
 del  codice  penale  e  dell'art. 3 lettera d) del d.P.R. 16 dicembre
 1986, n. 865, nella  parte  in  cui  non  consente  di  applicare  il
 beneficio   dell'amnistia   concesso   da  tale  d.P.R.  in  presenza
 dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 del codice penale,  quando
 la riparazione integrale del danno sia intervenuta dopo il compimento
 delle formalita' di apertura del dibattimento;
      e  che  il termine entro il quale il danno puo' essere utilmente
 riparato ai  fini  della  concessione  della  circostanza  attenuante
 prevista  dall'art.  62  n.  6  del  codice penale e' ragionevolmente
 fissato dal legislatore "prima del giudizio", locuzione da intendersi
 nel  senso  che  il  risarcimento  e  la  restituzione debbono essere
 effettuati prima  dell'apertura  del  dibattimento  di  primo  grado,
 avendo    tale    norma,    secondo   la   costante   interpretazione
 giurisprudenziale, il chiaro intento "di  dare  rilevanza  giuridica,
 come  presunto  sintomo  di  ravvedimento  e di attenuata capacita' a
 delinquere, solo a quel comportamento  del  reo  che,  precedendo  lo
 svolgersi   del   giudizio   a  suo  carico,  possa  essere  ritenuto
 espressione di un sincero pentimento non riferibile  a  sviluppi  del
 dibattimento e a contingenti esigenze di difesa";
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.