ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano
 notificato  l'8  novembre  1983,  depositato  in  cancelleria  il  14
 successivo  ed  iscritto  al  n.  30  del  registro ricorsi 1983, per
 conflitto di attribuzione sorto a  seguito  delle  note  dell'Azienda
 autonoma  delle  Ferrovie  dello Stato - Direzione compartimentale di
 Verona - Ufficio lavori di Bolzano nn. 16/002191 dell'11 maggio 1983;
 16/003186   del   17  giugno  1983;  16/003977  del  1›  agosto  1983
 indirizzate rispettivamente al Sindaco del Comune di San Candido e al
 Sindaco del Comune di Bolzano;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
 Antonio Baldassarre;
    Uditi  l'Avvocato  Sergio  Panunzio  per  la Provincia Autonoma di
 Bolzano e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per  il  Presidente
 del Consiglio dei Ministri;
                           RITENUTO IN FATTO
    1.  - Con il ricorso indicato in epigrafe, regolarmente notificato
 e depositato, la Provincia Autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto
 di  attribuzione  in  relazione  a  tre  note  di  analogo contenuto,
 adottate dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato  (Divisione
 compartimentale  di  Verona,  Ufficio  Lavori  di  Bolzano)  in data,
 rispettivamente, 11 maggio 1983, 17 giugno 1983 e 1› agosto 1983. Con
 tali  note, indirizzate, le prime due, al Sindaco di S. Candido e, la
 terza, al Sindaco di Bolzano, la predetta  Azienda,  richiamando  gli
 artt.  49  e  60  del  d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ("Nuove norme in
 materia di polizia,  sicurezza  e  regolarita'  dell'esercizio  delle
 Ferrovie  e  di  altri servizi di trasporto"), relativi alle distanze
 minime  delle  costruzioni  rispetto  agli  impianti  ferroviari,   e
 osservando che i sindaci degli anzidetti Comuni non ne avevano tenuto
 conto nel  rilasciare  le  concessioni  edilizie,  invitavano  questi
 ultimi  a rispettare le ricordate norme e li informavano che, in caso
 contrario, sarebbero stati passibili di denuncia  presso  l'autorita'
 giudiziaria.  In particolare, poi, con la seconda e la terza nota, le
 Ferrovie dello Stato facevano notare che la materia  della  sicurezza
 ferroviaria,  regolata in modo esclusivo dal citato d.P.R. n. 753 del
 1980, non potrebbe considerarsi  di  competenza  della  Provincia  di
 Bolzano, rientrando invece fra le attribuzioni statali.
    Di  fronte  a  tali  atti  e  a un successivo "processo verbale di
 accertamento di contravvenzione" emesso  contro  un  cittadino  della
 Provincia  di  Bolzano  (il  quale, pur avendo costruito nel rispetto
 delle distanze  stabilite  dalla  legislazione  provinciale,  avrebbe
 violato  le maggiori distanze fissate dal predetto art. 49 del d.P.R.
 n.  753  del  1980),  la  ricorrente  ha   sollevato   conflitto   di
 attribuzione  rivendicando  per  se'  la  competenza sulla materia in
 contestazione in base agli artt. 8, n. 5, e 16 St.  T.A.A.,  e  delle
 relative  norme  di  attuazione  (d.P.R.  22 marzo 1974, n. 381), che
 attribuiscono ad essa la  potesta'  legislativa  esclusiva  e  quella
 amministrativa riguardo all'urbanistica e ai piani regolatori.
    Dopo  aver  ricordato  di  aver  piu' volte esercitato l'anzidetta
 competenza (in particolare attraverso l'art. 46 del T.U.  provinciale
 sull'ordinamento urbanistico, come modificato dall'art. 2 della legge
 prov. n. 16 del 1982) senza andare incontro a  censure  di  sorta  da
 parte  dello  Stato,  la Provincia ricorrente osserva che le norme di
 attuazione dello Statuto in materia di urbanistica,  nello  stabilire
 alcune riserve a favore dello Stato, non vi hanno incluso le potesta'
 relative  alle  edificazioni  adiacenti  alle  ferrovie,  limitandosi
 piuttosto ad attribuire allo stesso Stato soltanto "la costruzione di
 linee ferroviarie statali", peraltro previa intesa  con  le  Province
 interessate ai fini dell'attuazione del piano urbanistico provinciale
 e dei piani territoriali di coordinamento (artt. 19 e 20,  d.P.R.  n.
 381   del   1974).  Cio'  porterebbe  a  ritenere,  ad  avviso  della
 ricorrente, che i poteri riconosciuti alle Ferrovie dello Stato dagli
 artt.  49  e  60  del  d.P.R.  n.  753  del  1980  non  possono avere
 applicazione nella Provincia  di  Bolzano,  avendo  quest'ultima  una
 competenza piena sulla materia.
    In  ogni  caso,  ove  fosse  ritenuto  il  contrario, la Provincia
 prospetta una possibile violazione degli artt. 8,  n.  5,  e  16  St.
 T.A.A.  da  parte  delle norme appena ricordate, chiedendo pertanto a
 questa Corte di sollevare di fronte a se stessa la relativa questione
 di costituzionalita'.
    2.  -  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, regolarmente
 costituitosi  attraverso  l'Avvocatura  Generale  dello   Stato   per
 chiedere  il rigetto del ricorso, osserva che la Provincia di Bolzano
 basa le sue argomentazioni su un equivoco: quello di  considerare  le
 disposizioni   del   d.P.R.   n.   753   del   1980   come  attinenti
 all'urbanistica, anziche' alla ben  diversa  materia  della  polizia,
 sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle Ferrovie, sulla quale la
 ricorrente non vanta, a norma dello Statuto e delle relative norme di
 attuazione, alcuna competenza.
    Del resto, continua l'Avvocatura, ove si accettasse la tesi che la
 ricorrente ha competenza in materia, si perverrebbe a una coesistenza
 della  legislazione provinciale, che prevede distanze inferiori (art.
 2 legge prov. n. 16 del 1982) e quella statale, che ne stabilisce  di
 superiori  (art. 49, d.P.R. n. 753 del 1980), onde le minori distanze
 indicate nelle norme provinciali potrebbero applicarsi solo nel  caso
 in  cui  i  competenti  organi  statali  acconsentissero, secondo una
 facolta' prevista dall'art. 60 del d.P.R. n.  753  del  1980,  a  una
 riduzione   delle  distanze  previste  dalla  stessa  legge  statale.
 Ponendosi sempre dallo stesso punto di vista,  appare  all'Avvocatura
 errata  l'opinione  sostenuta  dalla  ricorrente, secondo la quale la
 potesta' provinciale in materia urbanistica non incontrerebbe limiti.
 Questa  opinione sarebbe contraddetta, secondo la difesa dello Stato,
 dall'art. 19 del d.P.R. n. 381 del 1974, che, riservando  allo  Stato
 la  costruzione  delle  linee  ferroviarie,  intenderebbe mantenere a
 quest'ultimo  una  competenza  dal  contenuto   identico   a   quello
 delimitato  dalle  leggi anteriori e, quindi, comprensivo anche delle
 attivita' relative alla sicurezza ferroviaria.
    Infine,  poiche'  la  determinazione  delle distanze minime che le
 costruzioni devono rispettare  nei  confronti  delle  strade  ferrate
 atterrebbe   alla   polizia   delle   ferrovie,   la   questione   di
 costituzionalita' sollevata dalla Provincia nei confronti degli artt.
 49  e  60  del d.P.R. n. 753 del 1980 sarebbe, per l'Avvocatura dello
 Stato, manifestamente infondata, dovendosi, a  suo  avviso,  dubitare
 piuttosto delle leggi provinciali adottate nella stessa materia.
    3.  -  In  una  memoria,  depositata  in  prossimita' dell'udienza
 pubblica, l'Avvocatura dello Stato  agli  argomenti  gia'  svolti  ha
 aggiunto  che, a suo avviso, la disciplina delle distanze costituisce
 un aspetto  delle  limitazioni  cogenti  del  diritto  di  proprieta'
 immobiliare  poste  a  favore di determinati beni, come risulta anche
 dagli  artt.  873  e  ss.  del  codice  civile.  Cio'   dimostrerebbe
 ulteriormente che, nel caso, non si tratta di materia urbanistica, ma
 di disciplina concernente il contenuto e le limitazioni generali  del
 diritto  di  proprieta',  di sicura spettanza statale, tanto piu' che
 questa e' una disciplina che non potrebbe esser ritagliata  o  divisa
 in base al tipo di bene che si intende di volta in volta tutelare.
                         CONSIDERATO IN DIRITTO
    1.   -   La   Provincia  di  Bolzano  ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzione in seguito a  tre  note  di  analogo  contenuto,  i  cui
 estremi  sono  riportati in epigrafe, con le quali l'Azienda autonoma
 Ferrovie dello Stato faceva presente ai sindaci di San Candido  e  di
 Bolzano  che avevano rilasciato concessioni edilizie che permettevano
 la costruzione di manufatti edilizi a  una  distanza  dagli  impianti
 ferroviari  inferiore  a  quella  stabilita  dagli  artt. 49 e 60 del
 d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 ("Nuove norme in  materia  di  polizia,
 sicurezza  e  regolarita'  dell'esercizio  delle  ferrovie e di altri
 servizi di trasporto"). A sostegno del proprio ricorso, la  Provincia
 di  Bolzano  afferma  che,  contrariamente  a  quanto affermato dalle
 Ferrovie dello Stato in due delle note  impugnate,  la  competenza  a
 stabilire  le  distanze  minime  fra  gli  impianti  ferroviari  e le
 costruzioni adiacenti, sia civili  che  pubbliche,  spetterebbe  alla
 ricorrente,  sulla  base degli artt. 8, n. 5, e 16 St. T.A.A. e delle
 relative norme di attuazione (d.P.R. 22  marzo  1974,  n.  381),  che
 attribuiscono  alla  Provincia  di  Bolzano  la  potesta' legislativa
 esclusiva e le funzioni amministrative in materia  di  urbanistica  e
 piani  regolatori.  La ricorrente ricorda, anzi, che la competenza in
 contestazione e' gia' stata esercitata dalla  Provincia  di  Bolzano,
 con   l'art.   46   dell'Ordinamento  urbanistico  provinciale,  come
 modificato dall'art. 2 della legge provinciale di Bolzano  19  aprile
 1982,  n. 16, che ha stabilito, per determinate zone, distanze minime
 inferiori a quelle fissate dalla legislazione nazionale.
    Ambo  le parti, poi, eccepiscono, per il caso in cui fosse accolta
 la tesi  interpretativa  del  loro  contraddittore,  l'illegittimita'
 costituzionale  delle leggi che hanno determinato in modo difforme le
 predette distanze minime: la Provincia di  Bolzano  dubita,  infatti,
 della  costituzionalita'  degli  artt.  49 e 60 del d.P.R. n. 753 del
 1980 in riferimento agli artt. 8, n. 5, e 16  St.  T.A.A.;  lo  Stato
 dubita, invece, della costituzionalita' dell'art. 46 T.U. delle leggi
 provinciali sull'ordinamento urbanistico, come modificato dalla legge
 provinciale  n.  16  del  1982,  in  quanto  avrebbe  esercitato  una
 competenza che lo Statuto non attribuirebbe alla Provincia stessa.
    2.  -  Il  ricorso  per  conflitto  di attribuzione promosso dalla
 Provincia di Bolzano non puo' essere accolto.
    La  determinazione  delle  distanze minime che devono intercorrere
 fra gli impianti ferroviari e le  costruzioni,  civili  o  pubbliche,
 laterali  alla  sede  ferroviaria,  non  puo' rientrare nella materia
 "urbanistica e piani regolatori", che gli artt. 8, n.  5,  e  16  St.
 T.A.A.  attribuiscono  alla  competenza  legislativa esclusiva e alla
 funzione amministrativa  della  Provincia  di  Bolzano.  Quest'ultima
 materia,  infatti,  attiene  all'uso  del  territorio  ai  fini della
 localizzazione e della caratterizzazione degli insediamenti  umani  e
 delle  infrastrutture  occorrenti,  di  modo  che, quando comporta la
 determinazione delle distanze minime tra manufatti edilizi, rimanda a
 una  funzione  diretta a far osservare le regole del buon governo del
 territorio. Al contrario, la fissazione delle distanze minime  tra  i
 manufatti  edilizi  e  le  linee  ferroviarie  risponde  a  ben altre
 esigenze,  dirette,   oltreche'   alla   regolarita'   dell'esercizio
 ferroviario,  alla  prevenzione  di danni o di pregiudizi che possono
 essere arrecati alla sicurezza  delle  persone  e  delle  cose.  Cio'
 significa  che  la  competenza in contestazione rientra nella materia
 della  polizia  amministrativa  relativa  alla   sicurezza   e   alla
 regolarita'  dell'esercizio ferroviario, e non gia' nell'urbanistica,
 pur se interferisce, inevitabilmente, con quest'ultima.
    Definita  in tal modo la natura della competenza in contestazione,
 non vi puo' essere dubbio alcuno sulla sua spettanza allo  Stato.  In
 base  al  d.P.R.  24  luglio  1977, n. 616 (art. 9), applicabile alle
 regioni a statuto speciale secondo quanto ritenuto  da  questa  Corte
 con  costante  giurisprudenza  (v.  sent.  n.  123 del 1980), ed ora,
 comunque, in forza di quanto disposto dal d.P.R. 19 novembre 1987, n.
 526  (Estensione  alla  Regione  T.A.A.  ed alle Province autonome di
 Trento e di Bolzano delle disposizioni del d.P.R. 24 luglio 1977,  n.
 616),  la  polizia  amministrativa e' una sub-materia che accede alle
 materie cui si riferisce l'attivita' di prevenzione o di  repressione
 da   essa   comportata.   E,  poiche'  tanto  la  costruzione  quanto
 l'esercizio degli impianti  ferroviari  statali  sono  esclusi  dalle
 competenze  legislative  e amministrative della Provincia di Bolzano,
 non potendo rientrare in nessuna delle  materie  ad  essa  attribuite
 dallo  Statuto di autonomia e dalle norme di attuazione dello stesso,
 la determinazione  delle  distanze  minime  tra  gli  impianti  delle
 Ferrovie e i manufatti edilizi adiacenti ad essi resta riservata allo
 Stato. Ed e', pertanto, ad esso  o,  piu'  precisamente,  all'Azienda
 autonoma delle Ferrovie dello Stato che spettava adottare le note che
 hanno dato origine al presente conflitto, con le quali si sollecitano
 i  sindaci  di  San  Candido  e di Bolzano a rispettare, nel rilascio
 delle  concessioni  edilizie,  le  distanze  minime  fra   le   linee
 ferroviarie e i manufatti edilizi adiacenti, determinate dall'art. 49
 del d.P.R. n. 753 del 1980.
    3.   -   D'altra   parte,   occorre  sottolineare  che  la  stessa
 legislazione statale - segnatamente l'art. 60 del d.P.R. n.  753  del
 1980  -  ammette  la  possibilita'  di  derogare alle distanze minime
 stabilite  dal  ricordato  art.  49  dello  stesso  decreto,  ove  lo
 consentano   particolari  circostanze  locali,  mediante  un'apposita
 autorizzazione dei competenti uffici  statali  emanata  su  richiesta
 degli  interessati. Pertanto, come osserva la stessa Avvocatura dello
 Stato, per tal via potrebbe essere assicurata la coesistenza  tra  la
 legge   statale   e  quella  difforme  della  Provincia  di  Bolzano,
 sempreche' quest'ultima dimostri la peculiarita' delle  esigenze  che
 l'hanno indotta a prevedere distanze inferiori e, nello stesso tempo,
 i competenti uffici statali vi acconsentano,  ritenendo  che  non  ne
 risultino  pregiudicate la sicurezza dei trasporti e la conservazione
 degli impianti ferroviari.
    4.  - L'eccezione di costituzionalita' formalmente sollevata dalla
 difesa della Provincia di Bolzano avverso  gli  artt.  49  e  60  del
 d.P.R.  n. 753 del 1980 per contrasto con gli artt. 8, n. 5, e 16 St.
 T.A.A. va respinta se non altro perche' manifestamente infondata alla
 luce delle argomentazioni precedentemente svolte.