ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia
 notificato il 27 luglio 1983, depositato in Cancelleria il  2  agosto
 successivo  ed  iscritto  al  n.  23  del  registro ricorsi 1983, per
 conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza della  Corte
 dei  Conti - Sezione I giurisdizionale - n. 52/83 in data 18 marzo-31
 maggio 1983, relativa alla presentazione dei vari atti da  parte  del
 Presidente del Comitato di gestione dell'U.S.L. n. 2 di Gorizia e del
 competente comitato provinciale di controllo;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
 Antonio Baldassarre;
    Uditi  l'Avvocato  Gaspare  Pacia  per  la  Regione Friuli-Venezia
 Giulia e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri;
    Ritenuto   che   la  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  ha  proposto
 conflitto di attribuzione contro  un'ordinanza  della  Prima  Sezione
 giurisdizionale della Corte dei conti, emessa in sede di giudizio sul
 conto concernente la gestione dell'Unita' Sanitaria  Locale  (U.S.L.)
 n.  2  della  citta' di Gorizia, con la quale si ordina ai presidenti
 del Comitato di gestione  della  U.S.L.  e  del  competente  Comitato
 provinciale   di   controllo   di  depositare  vari  atti,  assumendo
 l'asserito contrasto con il principio della divisione  dei  poteri  e
 degli artt. 60 dello Statuto speciale e 130 della Costituzione;
      che  l'atto  impugnato,  nel  richiedere,  insieme  al conto del
 tesoriere, il conto  consuntivo  della  gestione  della  U.S.L.  (ove
 redatto separatamente dal conto del tesoriere della U.S.L. medesima),
 gli atti del procedimento di  approvazione  e  di  controllo  interno
 dell'atto  suddetto  e  ogni utile elemento in ordine alle risultanze
 del controllo di legittimita' o di merito eseguito sugli  atti  della
 U.S.L.,  motivava tale richiesta con la stretta connessione esistente
 tra gestione del tesoriere e gestione della U.S.L.;
      che la Regione ricorrente: a) nega che il tesoriere della U.S.L.
 debba rendere il conto alla Corte dei conti, in quanto in carenza  di
 una   specifica   previsione   legislativa,   non  sarebbe  possibile
 introdurre, in via di interpretazione  analogica,  una  giurisdizione
 necessaria  prevista solo per i contabili dello Stato; b) afferma che
 la c.d. giurisdizione necessaria non avrebbe nulla di giurisdizionale
 e  sarebbe  nient'altro  che una funzione di controllo, incompatibile
 con gli articoli 130 della Costituzione e 60 dello Statuto  speciale,
 oltreche'  esclusa dalla normativa regionale sulla contabilita' delle
 U.S.L.; c) sostiene si debba  distinguere  tra  conto  del  tesoriere
 inteso come conto giudiziale di un agente contabile e come consuntivo
 di un ente  e,  conseguentemente,  ritiene  lesiva  delle  competenze
 regionali  in  materia  di  controlli  sugli enti locali la richiesta
 dell'atto impugnato, volta ad acquisire sia il  conto  del  tesoriere
 della  U.S.L.  di  Gorizia  che  il  rendiconto generale della U.S.L.
 medesima; d) ritiene, infine, che la richiesta del  conto  consuntivo
 della U.S.L., in quanto non fondata su alcuna norma di legge, sarebbe
 in manifesto contrasto con il principio della divisione  dei  poteri,
 perche'  darebbe  al  giudice  la  possibilita'  di interferire nelle
 scelte della pubblica amministrazione;
      che, secondo l'Avvocatura Generale dello Stato, costituitasi per
 il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  i  motivi  del  proposto
 conflitto  sono  da ritenersi infondati per la natura giurisdizionale
 del giudizio di conto, la quale esclude  qualsiasi  violazione  delle
 competenze  amministrative  regionali  in  materia di controllo sugli
 enti locali;
      che,  infine,  l'Avvocatura chiede sia sollevata da questa Corte
 questione di legittimita' costituzionale della normativa regionale in
 materia di contabilita' delle U.S.L., qualora si dovesse escludere la
 giurisdizione della Corte dei conti  in  quanto  non  prevista  dalla
 legislazione regionale;
    Considerato  che  la  Regione  ricorrente chiede a questa Corte di
 riconsiderare  la   propria   precedente   giurisprudenza,   peraltro
 consolidata, contraria alle prospettazioni di parte regionale;
      che,  tuttavia, la ricorrente non ha portato nuovi argomenti che
 possano indurre a riconsiderare  gli  orientamenti  di  questa  Corte
 relativi  alla  capacita' espansiva della disciplina dettata dal T.U.
 12 luglio 1934 n. 1214 per gli agenti contabili dello Stato (sent. n.
 110  del  1970),  alla  natura  giurisdizionale  dei giudizi di conto
 (sent. n. 63 del 1973), alla necessarieta' del giudizio di conto  per
 qualsiasi ente gestore di mezzi di provenienza pubblica (sent. n. 114
 del 1975), con la conseguente manifesta  infondatezza  dell'eccezione
 di  legittimita'  costituzionale della normativa regionale in materia
 di contabilita' delle U.S.L., a causa della nota  incompetenza  della
 regione  in  materia  giurisdizionale (si veda, da ultimo, sentt. nn.
 203 e 615 del 1987);
      che,  infine,  manifestamente  infondato  e' anche il motivo del
 proposto conflitto per supposto contrasto della  richiesta  di  atti,
 contenuta nell'atto impugnato, con le competenze regionali in materia
 di controlli sugli enti locali e con il principio della divisione dei
 poteri,  poiche'  tale  richiesta,  lungi  dall'essere  rivolta ad un
 ampliamento dell'oggetto del giudizio di conto a  tutta  la  gestione
 finanziaria   della   U.S.L.,   mira  unicamente  ad  ottenere,  come
 riconosciuto anche dall'Avvocatura dello Stato, la  trasmissione  del
 conto  consuntivo della U.S.L. in quanto strumentalmente necessario a
 valutare il conto del tesoriere;
    Visto  l'art.  27,  quarto  comma  delle  Norme  integrative per i
 giudizi davanti alla Corte;