ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 444, primo
 comma, del codice di procedura  civile,  in  relazione  all'art.  442
 dello  stesso  codice,  promosso  con ordinanza emessa il 29 dicembre
 1987 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Pecis
 Francesco  e I.N.P.S., iscritta al n. 120 del registro ordinanze 1988
 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  16,  prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
    Visti gli atti di costituzione di Pecis Francesco e dell'I.N.P.S.,
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che  il  Pretore di Torino, nel corso di un procedimento
 promosso nel confronti dell'I.N.P.S. per l'accertamento  del  diritto
 alla   pensione  d'invalidita'  -  rilevato  che  l'attore  risiedeva
 all'estero all'atto della presentazione della domanda - ha sollevato,
 con  ordinanza  emessa il 29 dicembre 1987, questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 444, primo comma, del  codice  di  procedura
 civile,  in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e
 25, primo comma, della Costituzione;
      che,  secondo  il  giudice  a  quo,  la  norma  censurata, nello
 stabilire  un  criterio  inderogabile  di  competenza   territoriale,
 precluderebbe  il  rinvio  alle  regole  generali  in materia, con la
 conseguente impossibilita' per il giudice italiano di conoscere delle
 controversie  di  cui  all'art.  442  del codice di procedura civile,
 introdotte da soggetti residenti all'estero;
      che  nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituite le parti
 private  concludendo  per  l'infondatezza  l'attore  e   rimettendosi
 l'I.N.P.S. alla decisione della Corte;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  dall'Avvocatura  dello  Stato,  che  ha   chiesto   la
 declaratoria di manifesta infondatezza della questione;
    Considerato   che   questa  Corte  ha,  in  piu'  occasioni,  gia'
 dichiarato  la  manifesta  infondatezza  della   medesima   questione
 (ordinanze  nn.  75,  337  e  907  del  1988)  in  quanto  il sistema
 processuale di cui agli artt. 413, 442 e 444 del codice di  procedura
 civile consente, nell'ipotesi d'inapplicabilita' del foro speciale di
 residenza dell'attore ed in  virtu'  del  richiamo  all'art.  18  del
 codice  di  procedura  civile,  d'individuare come giudice competente
 quello del luogo in cui ha la residenza, domicilio, dimora o sede  la
 controparte;
      che  l'ordinanza  non  contiene  profili nuovi rispetto a quelli
 gia' esaminati;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale;