ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica"), e degli artt. 50 e 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica"), in riferimento all'art. 5, secondo e quarto comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Sarasso Carlo contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che nel corso di un procedimento per l'annullamento degli atti della Commissione giudicatrice del giudizio di idoneita' a professore associato - introdotto dal ricorso di un libero docente confermato - il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con ordinanza emessa il 2 luglio 1987, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui dette norme sottopongono ad un indiscriminato giudizio di idoneita' categorie di professori tra loro profondamente diverse; b) dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, che prevede la costituzione di piu' commissioni, qualora il numero dei concorrenti al giudizio di idoneita' superi le ottanta unita', per violazione (oltre che dei gia' richiamati parametri) anche dell'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 5, commi secondo e quarto, della legge-delega 21 febbraio 1980, n. 28; c) dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, disposizione che, interpretando il citato art. 51, avrebbe precluso ogni possibilita' di tutela giurisdizionale nei confronti della normativa oggetto dell'interpretazione, cosi' violando anche l'art. 24 della Costituzione, oltre ai piu' volte richiamati principi di eguaglianza e buon andamento della pubblica Amministrazione; Considerato che le questioni proposte sono gia' state risolte da questa Corte che con sentenza n. 620 del 1987 (nonche' con successiva ordinanza n. 608 del 1988) ne ha dichiarato la infondatezza; che non si rinvengono nell'ordinanza di rimessione profili nuovi od ulteriori rispetto a quelli gia' prospettati ed a suo tempo esaminati; che, in particolare, i richiami al terzo comma dell'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed all'art. 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, sono chiaramente volti a motivare la censura concernente l'eterogeneita' delle categorie di professori ammesse ai giudizi di idoneita', scelta legislativa che viceversa e' stata ritenuta dalla Corte del tutto razionale e rispettosa dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.