ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 5, terzo e
 quarto comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo
 per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
 formazione, e per la sperimentazione organizzativa e  didattica"),  e
 degli artt. 50 e 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
 ("Riordinamento  della  docenza  universitaria,  relativa  fascia  di
 formazione  nonche'  sperimentazione  organizzativa e didattica"), in
 riferimento all'art. 5,  secondo  e  quarto  comma,  della  legge  21
 febbraio  1980, n. 28, promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 1987
 dal Tribunale amministrativo regionale per il  Piemonte  sul  ricorso
 proposto   da  Sarasso  Carlo  contro  il  Ministero  della  pubblica
 istruzione ed altri, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1988 e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 18, prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto che nel corso di un procedimento per l'annullamento degli
 atti della Commissione  giudicatrice  del  giudizio  di  idoneita'  a
 professore  associato  -  introdotto dal ricorso di un libero docente
 confermato - il Tribunale amministrativo regionale per  il  Piemonte,
 con  ordinanza  emessa  il  2  luglio 1987, ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale:
       a)  dell'art.  5, terzo e quarto comma, della legge 21 febbraio
 1980, n. 28, e dell'art. 50 del d.P.R. 11 luglio  1980,  n.  382,  in
 relazione  agli  artt.  3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui
 dette norme sottopongono ad un indiscriminato giudizio  di  idoneita'
 categorie di professori tra loro profondamente diverse;
       b)  dell'art.  51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n.
 382, che prevede la costituzione  di  piu'  commissioni,  qualora  il
 numero  dei  concorrenti  al  giudizio di idoneita' superi le ottanta
 unita', per violazione (oltre  che  dei  gia'  richiamati  parametri)
 anche dell'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 5, commi
 secondo e quarto, della legge-delega 21 febbraio 1980, n. 28;
       c)   dell'art.   10  della  legge  9  dicembre  1985,  n.  705,
 disposizione che, interpretando il citato art. 51,  avrebbe  precluso
 ogni  possibilita'  di  tutela  giurisdizionale  nei  confronti della
 normativa oggetto dell'interpretazione, cosi' violando  anche  l'art.
 24  della  Costituzione,  oltre  ai piu' volte richiamati principi di
 eguaglianza e buon andamento della pubblica Amministrazione;
    Considerato  che  le questioni proposte sono gia' state risolte da
 questa Corte che con sentenza n. 620 del 1987 (nonche' con successiva
 ordinanza n. 608 del 1988) ne ha dichiarato la infondatezza;
      che non si rinvengono nell'ordinanza di rimessione profili nuovi
 od ulteriori rispetto a  quelli  gia'  prospettati  ed  a  suo  tempo
 esaminati;
    che,  in  particolare, i richiami al terzo comma dell'art. 5 della
 legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed all'art. 50 del  d.P.R.  11  luglio
 1980,   n.   382,  sono  chiaramente  volti  a  motivare  la  censura
 concernente l'eterogeneita' delle categorie di professori ammesse  ai
 giudizi  di  idoneita',  scelta  legislativa  che  viceversa e' stata
 ritenuta dalla Corte del tutto razionale e rispettosa dei principi di
 cui all'art. 97 della Costituzione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9 delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
 costituzionale.