ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 5, quarto e
 sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n.  110  (Norme  integrative
 della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni
 e degli esplosivi) promosso con ordinanza emessa il 16  ottobre  1987
 dal  Pretore  di  Lucca nel procedimento penale a carico di Fumagalli
 Alberto, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1988 e  pubblicata
 nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  21,  prima  serie
 speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
     Ritenuto che il Pretore di Lucca, con l'ordinanza in epigrafe, ha
 sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma,  Cost.,  questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  5, quarto e sesto comma,
 legge 18 aprile 1975, n.  110  (Norme  integrative  della  disciplina
 vigente  per  il  controllo  delle  armi,  delle  munizioni  e  degli
 esplosivi) nella parte in cui punisce con la medesima  pena  edittale
 chi  fabbrica,  chi  importa,  chi  detiene  e  chi porta fuori dalla
 propria abitazione un'arma  giocattolo  priva  del  prescritto  tappo
 rosso,  sotto  il  profilo  che  sono  in  tal  modo  irrazionalmente
 parificati fatti criminosi di diversa portata, e nella parte  in  cui
 la  detenzione di un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso
 e' punita con un minimo edittale maggiore  rispetto  alla  detenzione
 illegale  di  arma comune da sparo, per l'inapplicabilita' alla prima
 ipotesi dell'attenuante del caso di lieve entita', sotto  il  profilo
 che  viene  in  tal  modo  determinata  un'irrazionale  disparita' di
 trattamento a sfavore della prima  detenzione,  che  presenta  invece
 evidenti profili di minore pericolosita' e gravita';
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  concludendo  per  la  manifesta infondatezza e, comunque, per
 l'infondatezza della questione;
    Considerato che identica questione e' stata dichiarata non fondata
 da questa Corte con  la  sent.  n.  171  del  1986  e  manifestamente
 infondata con l'ord. n. 307 del 1986;
      che,  peraltro,  nell'ordinanza  di rimessione non si rinvengono
 profili o motivi nuovi rispetto a quelli gia' esaminati  dalla  Corte
 con la sentenza e l'ordinanza in parola;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
 Corte costituzionale;