ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) promosso con ordinanza emessa il 16 ottobre 1987 dal Pretore di Lucca nel procedimento penale a carico di Fumagalli Alberto, iscritta al n. 196 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che il Pretore di Lucca, con l'ordinanza in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, quarto e sesto comma, legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi) nella parte in cui punisce con la medesima pena edittale chi fabbrica, chi importa, chi detiene e chi porta fuori dalla propria abitazione un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso, sotto il profilo che sono in tal modo irrazionalmente parificati fatti criminosi di diversa portata, e nella parte in cui la detenzione di un'arma giocattolo priva del prescritto tappo rosso e' punita con un minimo edittale maggiore rispetto alla detenzione illegale di arma comune da sparo, per l'inapplicabilita' alla prima ipotesi dell'attenuante del caso di lieve entita', sotto il profilo che viene in tal modo determinata un'irrazionale disparita' di trattamento a sfavore della prima detenzione, che presenta invece evidenti profili di minore pericolosita' e gravita'; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza e, comunque, per l'infondatezza della questione; Considerato che identica questione e' stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sent. n. 171 del 1986 e manifestamente infondata con l'ord. n. 307 del 1986; che, peraltro, nell'ordinanza di rimessione non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte con la sentenza e l'ordinanza in parola; che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;