ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 18 delle disposizioni sulla legge in generale, promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1985 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Raponi Paola e Perera Chandra Anselm, iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21 prima serie speciale dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Ritenuto che nel giudizio promosso da Raponi Paola, cittadina italiana, nei confronti del marito Perera Chandra Anselm, cittadino dello Sri Lanka, per conseguire la separazione con addebito al predetto, il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 18 dicembre 1985, ha sollevato d'ufficio questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 29, comma secondo, Cost., dell'art. 18 delle disposizioni preliminari al codice civile, secondo il quale i rapporti personali tra coniugi di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio; che il giudice a quo, premesso che nel caso di specie doveva essere applicata la legge dello Sri Lanka, alla cui stregua non e' consentito esaminare, nell'ipotesi di separazione tra coniugi, la domanda di addebito, ha censurato il suddetto art. 18, in quanto la scelta della legge nazionale del marito ha come unico suo criterio il sesso di tale coniuge ed e' pertanto lesiva sia dell'art. 3, comma primo, Cost., che vieta ogni discriminazione fra i sessi, sia dell'art. 29, comma secondo, Cost., che stabilisce l'uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi; che non vi e' stata costituzione delle parti, ne' intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Considerato che la Corte, con sentenza n. 71 del 1987, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18 delle disp. prel. al cod. civ., nella parte in cui, per il caso di mancanza di legge nazionale comune ai coniugi, stabilisce che si applica la legge nazionale del marito al tempo del matrimonio; che la questione va, pertanto, dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;