ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma primo,
 n. 6,  del  d.P.R.  30  giugno  1965,  n.  1124  (Testo  unico  delle
 disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni
 sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 230bis
 del  codice  civile,  promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1987
 dalla  Corte  di  cassazione  sul  ricorso  proposto  dall'I.N.A.I.L.
 contro  Conti  Enza, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 1988 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  23,  prima
 serie speciale dell'anno 1988.
    Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L.;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti.
    Ritenuto  che  la  Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 23
 giugno 1987 nel giudizio promosso dall'I.N.A.I.L.  nei  confronti  di
 Enza Conti, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in
 riferimento agli artt. 3 e 38, comma  secondo,  Cost.,  dell'art.  4,
 comma primo, n. 6, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in
 cui  non  prevede  l'assoggettamento  all'assicurazione  obbligatoria
 contro  gli  infortuni  sul  lavoro e le malattie professionali delle
 persone in detto articolo elencate  anche  quando  prestano  la  loro
 opera  manuale  nell'ambito  di  una impresa familiare ed al relativo
 rapporto - non inquadrabile tra quelli di lavoro subordinato ne'  tra
 quelli  di natura societaria - vada applicata la disciplina residuale
 prevista dall'art. 230- bis c.c.;
      che  si  e'  costituito  in  giudizio  l'Istituto  Nazionale per
 l'assicurazione contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  I.N.A.I.L.,  in
 persona del suo Presidente pro-tempore.
   Considerato  che  questa Corte, con la sentenza n. 476 del 1987, ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma  primo,
 n.  6,  del  d.P.R.  30  giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non
 ricomprende  tra  le  persone  assicurate  i  familiari  partecipanti
 all'impresa  familiare  indicati  nell'art.  230-  bis  cod.civ.  che
 prestano opera manuale od opera a  questa  assimilata  ai  sensi  del
 precedente n. 2;
      che    pertanto,   in   conseguenza   della   gia'   intervenuta
 dichiarazione di illegittimita' costituzionale, nei sensi  anzidetti,
 della   norma   oggetto   dell'incidente  sollevato  dalla  Corte  di
 cassazione con l'ordinanza indicata  in  epigrafe,  la  questione  e'
 divenuta manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.