ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 12 giugno 1984, n. 222 ("Revisione della disciplina dell'invalidita' pensionabile") promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1988 dal Pretore di Gorizia nel procedimento civile vertente tra Frasso Marinella e INPS, iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale dell'anno 1988; Udito nella Camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Ritenuto che il Pretore di Gorizia con ordinanza in data 11 gennaio 1988 (r.o. n. 201 del 1988) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3 legge 12 giugno 1984 n. 222 ("Revisione della disciplina dell'invalidita' pensionabile") in riferimento agli artt. 3, 38 Cost.; che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui, prevedendo che l'assegno di invalidita' e la pensione di inabilita' non possano essere liquidati a quei lavoratori che, pur avendone titolo, abbiano presentato la relativa domanda, successivamente al compimento dell'eta' pensionabile, violerebbe l'art. 3 Cost. ponendo in essere una ingiustificata disparita' di trattamento del lavoratore invalido a seconda che abbia o non compiuto l'eta' pensionabile (e a prescindere dal fatto che abbia o meno maturato i requisiti necessari ad ottenere la pensione di vecchiaia), ovvero in relazione al momento di presentazione della domanda; che un ulteriore motivo di illegittimita' costituzionale viene ravvisato nella circostanza che la norma impugnata nega il diritto all'assegno di invalidita' o alla pensione di inabilita' ai lavoratori che abbiano raggiunto l'eta' pensionabile a prescindere dalla possibilita' o meno, per gli stessi, di usufruire di altri trattamenti previdenziali, e in particolare della pensione di vecchiaia, ponendosi cosi' in contrasto con l'art. 38, secondo comma, che impone di assicurare comunque ai lavoratori "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di invalidita'"; che non si sono costituite le parti, ne' ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato; Considerato che la norma denunciata e' stata gia' dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con sentenza n. 436 del 1988; che l'avvenuta eliminazione dall'ordinamento giuridico della disposizione impugnata rende la questione manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;