ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge
 12 giugno 1984, n. 222 ("Revisione della disciplina  dell'invalidita'
 pensionabile")  promosso  con  ordinanza emessa l'11 gennaio 1988 dal
 Pretore di  Gorizia  nel  procedimento  civile  vertente  tra  Frasso
 Marinella  e  INPS,  iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1988 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  22,  prima
 serie speciale dell'anno 1988;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Gorizia  con  ordinanza in data 11
 gennaio 1988 (r.o.  n.  201  del  1988)  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 3 legge 12 giugno 1984 n. 222
 ("Revisione  della  disciplina  dell'invalidita'  pensionabile")   in
 riferimento agli artt. 3, 38 Cost.;
      che  la  disposizione  impugnata  viene censurata nella parte in
 cui, prevedendo  che  l'assegno  di  invalidita'  e  la  pensione  di
 inabilita'  non  possano  essere liquidati a quei lavoratori che, pur
 avendone   titolo,   abbiano   presentato   la   relativa    domanda,
 successivamente  al  compimento  dell'eta'  pensionabile,  violerebbe
 l'art. 3 Cost. ponendo in essere  una  ingiustificata  disparita'  di
 trattamento  del  lavoratore  invalido  a  seconda  che  abbia  o non
 compiuto l'eta' pensionabile (e a prescindere dal fatto che  abbia  o
 meno  maturato  i  requisiti  necessari  ad  ottenere  la pensione di
 vecchiaia), ovvero in relazione al  momento  di  presentazione  della
 domanda;
      che  un  ulteriore motivo di illegittimita' costituzionale viene
 ravvisato nella circostanza che la norma impugnata  nega  il  diritto
 all'assegno   di   invalidita'  o  alla  pensione  di  inabilita'  ai
 lavoratori che abbiano raggiunto l'eta'  pensionabile  a  prescindere
 dalla  possibilita'  o  meno,  per  gli stessi, di usufruire di altri
 trattamenti  previdenziali,  e  in  particolare  della  pensione   di
 vecchiaia, ponendosi cosi' in contrasto con l'art. 38, secondo comma,
 che impone di assicurare comunque ai lavoratori "mezzi adeguati  alle
 loro esigenze di vita in caso di invalidita'";
      che  non si sono costituite le parti, ne' ha spiegato intervento
 l'Avvocatura Generale dello Stato;
    Considerato  che  la  norma  denunciata  e'  stata gia' dichiarata
 costituzionalmente illegittima da questa Corte con  sentenza  n.  436
 del 1988;
      che  l'avvenuta  eliminazione  dall'ordinamento  giuridico della
 disposizione   impugnata   rende    la    questione    manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt.  26  legge  11  marzo 1953 n. 87 e 9 delle norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;