ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 192 del r.d. 30
 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promosso con ordinanza
 emessa  il  4  giugno  1987  dal  T.A.R.  per il Piemonte sul ricorso
 proposto da  Fornelli  Domenico  contro  il  Ministero  di  Grazia  e
 Giustizia,   iscritta  al  n.  153  del  registro  ordinanze  1988  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  18,  prima
 serie speciale dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto   che  il  dott.  Domenico  Fornelli,  Procuratore  della
 Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino,  presentava
 in  data 27 giugno 1986 domanda di trasferimento al posto di Avvocato
 generale presso la Corte di Appello di Torino,  la  cui  vacanza  era
 stata  pubblicata  nel Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e
 Giustizia del 10 giugno 1986 (pervenuto presso il suo ufficio  il  24
 giugno);
      che,  venuto  a  conoscenza  dell'assegnazione  al  posto da lui
 ambito di altro magistrato da parte  del  Consiglio  Superiore  della
 Magistratura,   impugnava   dinanzi  al  T.A.R.  del  Piemonte  detto
 provvedimento, nonche' la circolare dello stesso  Consiglio  n.  2151
 del  1982,  sostenendo,  per quanto qui interessa, che l'art. 192 del
 R.D. 30 gennaio 1941,  n.  12  sull'ordinamento  giudiziario  andasse
 interpretato,   contrariamente   a  quanto  disposto  dalla  predetta
 circolare,  nel  senso  che  il  termine  di  dieci  giorni  per   la
 presentazione  delle  domande  di trasferimento dovesse decorrere dal
 giorno  in  cui  il  Bollettino  Ufficiale  perviene  all'ufficio  di
 appartenenza  e  non  da  quello  in  cui  il  Bollettino  stesso  e'
 pubblicato;
      che  il T.A.R. adito, con ordinanza del 4 giugno 1987 (pervenuta
 alla Corte il 25 marzo 1988), ha sollevato questione di  legittimita'
 costituzionale  del  citato  art.  192  ord.  giud.,  in  riferimento
 all'art. 3 Cost. e "ai principi  che  devono  informare  la  funzione
 legislativa";
      che  il  giudice  remittente, premesso che sia la lettera che la
 ratio della norma censurata inducono a ritenere che il dies a quo per
 la  presentazione  delle  domande  di  trasferimento debba coincidere
 effettivamente con la data di pubblicazione del  bollettino,  ritiene
 che la norma stessa violi l'art. 3 Cost., sia perche' crea disparita'
 di trattamento tra magistrati addetti ad uffici diversi ai  quali  il
 bollettino pervenga in date diverse (spesso in notevole ritardo), sia
 in quanto e' priva  di  quella  necessaria  logica  e  ragionevolezza
 interna,  che  devono  favorire il raggiungimento dei fini perseguiti
 dalla ratio legis;
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;
   Considerato che, in primo luogo, la norma censurata non collide con
 alcun canone di ragionevolezza, bensi', nel prevedere un dies  a  quo
 unico  e  certo  per  la  presentazione delle domande, e' chiaramente
 improntata a principi di obiettivita' e di sicurezza giuridica, anche
 a tutela del buon andamento della pubblica amministrazione;
      che,  in  secondo luogo, la denunciata diversita' di trattamento
 tra magistrati di uffici diversi a seconda delle diverse date in  cui
 perviene  il  bollettino non e' riconducibile alla norma censurata in
 se' considerata, ma costituisce una mera disparita' di  fatto  dovuta
 al  pratico  funzionamento  di  un  servizio,  come  tale  inidonea a
 sorreggere  censure  di  costituzionalita',  in  quanto,  secondo  la
 costante  giurisprudenza di questa Corte (cfr. di recente ord. n. 505
 del 1987), al giudice della legittimita' delle leggi spetta  soltanto
 di statuire se lo strumento apprestato dal legislatore non sia di per
 se' arbitrario o discriminatorio, mentre eventuali  carenze  relative
 alla  sua concreta utilizzazione non incidono sulla costituzionalita'
 della norma;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli  artt.  26  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;