ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 38 del d.P.R.
 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle  norme
 sulle  prestazioni  previdenziali  a  favore  dei dipendenti civili e
 militari dello Stato"), promosso con le seguenti ordinanze:
      1)   ordinanza   emessa   il   9   aprile   1986  dal  Tribunale
 amministrativo regionale per  la  Toscana  sul  ricorso  proposto  da
 Selina  Giovanni ed altri contro E.N.P.A.S. e Ministero della Difesa,
 iscritta al n. 118 del registro ordinanze  1988  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  16, prima serie speciale,
 dell'anno 1988;
      2)   ordinanza   emessa   il   9   aprile   1988  dal  Tribunale
 amministrativo regionale per  la  Toscana  sul  ricorso  proposto  da
 Filice Francesco ed altri contro E.N.P.A.S. e Ministero della Difesa,
 iscritta al n. 119 del registro ordinanze  1988  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  16, prima serie speciale,
 dell'anno 1988;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che il Tribunale amministrativo regionale della Toscana,
 con due ordinanze emesse il 9 aprile 1986 (R.O. nn. 118  e  119/1988)
 ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento
 agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art.  38  del  d.P.R.  28  dicembre
 1973,  n. 1032 (recte: d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032), nella parte
 in cui non prevede, come  elemento  costitutivo  della  base  per  il
 computo   dell'indennita'  di  buonuscita,  l'indennita'  integrativa
 speciale;
    Considerato  che  i giudizi promossi con le citate ordinanze vanno
 riuniti, stante l'identita' delle questioni sollevate;
      che  le  questioni sollevate con le predette ordinanze sono gia'
 state dichiarate inammissibili da questa Corte con la sentenza n. 220
 del  1988,  censurandosi  una  scelta riservata alla discrezionalita'
 legislativa;
      che,   successivamente,   per   tale  stessa  ragione,  analoghe
 questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili  con  le
 ordinanze 10 giugno 1988, n. 639 e 21 luglio 1988, n. 869;
      che  non  sono stati addotti motivi nuovi rispetto a quelli gia'
 esaminati;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;