ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ("Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), promosso con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 9 aprile 1986 dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto da Selina Giovanni ed altri contro E.N.P.A.S. e Ministero della Difesa, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa il 9 aprile 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana sul ricorso proposto da Filice Francesco ed altri contro E.N.P.A.S. e Ministero della Difesa, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, con due ordinanze emesse il 9 aprile 1986 (R.O. nn. 118 e 119/1988) ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost., dell'art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 1973, n. 1032 (recte: d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032), nella parte in cui non prevede, come elemento costitutivo della base per il computo dell'indennita' di buonuscita, l'indennita' integrativa speciale; Considerato che i giudizi promossi con le citate ordinanze vanno riuniti, stante l'identita' delle questioni sollevate; che le questioni sollevate con le predette ordinanze sono gia' state dichiarate inammissibili da questa Corte con la sentenza n. 220 del 1988, censurandosi una scelta riservata alla discrezionalita' legislativa; che, successivamente, per tale stessa ragione, analoghe questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili con le ordinanze 10 giugno 1988, n. 639 e 21 luglio 1988, n. 869; che non sono stati addotti motivi nuovi rispetto a quelli gia' esaminati; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;