ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, secondo comma, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), cosi' come modificato con l'articolo unico della legge di conversione 26 febbraio 1982, n.54, promosso con ordinanza emessa il 20 gennaio 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Antonelli Ermando e l'I.N.P.S., iscritta al n.138 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza in data 20 gennaio 1988 (r.o. 138/1988) ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma secondo, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che il contributo aggiuntivo aziendale (a percentuale) dovuto da artigiani e da esercenti attivita' commerciali per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti (gestione speciale) sia commisurato al "reddito d'impresa imponibile dichiarato ai fini dell'IRPEF", anziche' al "reddito dell'impresa", come derivante cioe' dall'attivita' (di impresa) tutelata che ha dato titolo alle assicurazioni sociali obbligatorie; che, ad avviso del giudice a quo, la disposizione impugnata contrasta con gli artt. 23, 3 e 53 Cost. Considerato che, successivamente alla pronuncia della predetta ordinanza e' intervenuto il d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'I.N.P.S.) convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, il quale all'art. 6, comma 27, ha stabilito che "Per reddito di impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attivita' per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi"; che, poiche' spetta all'interprete stabilire se tale nuova disposizione spieghi effetti su quelle impugnate, occorre rimettere gli atti al giudice a quo affinche' proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione sollevata in relazione allo jus superveniens.