ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), in relazione agli artt. 4 e 5 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1988 dal Pretore di Modena nel procedimento civile vertente tra Merighi Luciana e l'I.N.P.S., iscritta al n. 208 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visti gli atti di costituzione di Merighi Luciana e dell'I.N.P.S.; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli; Ritenuto che la signora Luciana Merighi - nei cui confronti l'Ispettorato del lavoro di Modena aveva disposto l'interdizione dal lavoro per l'intero periodo della gestazione e per sette mesi dopo il parto, perche' addetta ad una lavorazione pericolosa, faticosa ed insalubre, senza possibilita' di essere adibita ad altre mansioni ha convenuto in giudizio l'INPS per ottenere, anche per il periodo eccedente i tre mesi dalla data del parto, la corresponsione dell'indennita' giornaliera di maternita' di cui all'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204; che, nel corso del giudizio il Pretore di Modena, con ordinanza del 28 gennaio 1988 (r.o. n. 208/1988) ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 37, primo comma e 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15, primo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui, nel richiamare in modo espresso e riduttivo i precedenti artt. 4 e 5 della stessa legge, esclude, per il periodo compreso tra la fine del terzo e la fine del settimo mese dopo il parto, l'esistenza del diritto della lavoratrice all'indennita' giornaliera pari all'80% della retribuzione; che si sono costituite in giudizio sia Luciana Merighi, che conclude per la fondatezza della questione, sia l'I.N.P.S. che chiede invece una pronunzia di rigetto; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 972 del 1988, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, primo comma della legge 30 dicembre 1971, n.1204, "nella parte in cui esclude dal diritto all'indennita' giornaliera pari all'80% della retribuzione, per il periodo compreso tra la fine del terzo mese dopo il parto e la fine del settimo mese dopo il parto, la lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi, faticosi e insalubri che, non potendo essere spostata ad altre mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso del competente Ispettorato del lavoro"; che pertanto la presente questione deve essere ritenuta manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, comma secondo della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;