ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  63, terzo
 comma,  della  legge  3  febbraio  1963,  n.  69  (Ordinamento  della
 professione  di  giornalista) come sostituito dall'art. 2 della legge
 10 giugno 1969, n. 308, promosso con ordinanza emessa il 13  novembre
 1987  dal  Tribunale  di  Milano nel procedimento civile vertente tra
 Franco Di Bella ed il Consiglio nazionale dei  giornalisti,  iscritta
 al  n.  62  del  registro  ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 10,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1988;
    Visto  l'atto  di  costituzione  di Di Bella Franco nonche' l'atto
 d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza del 25 ottobre 1988 il Giudice relatore Renato
 Dell'Andro;
    Uditi  l'avv.  Corso  Bovio per Di Bella Franco e l'avvocato dello
 Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
    Ritenuto  che  il  Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 13
 novembre 1987 (Reg. ord. n. 62 del 1988) ha sollevato, in riferimento
 all'art.   108,  secondo  comma,  Cost.,  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 63  della  legge  3  febbraio  1963,  n.  69
 (Ordinamento   della  professione  di  giornalista)  come  sostituito
 dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308, in quanto prevede che
 presso  il Tribunale (o la Corte d'appello) il collegio sia integrato
 da un giornalista e da un pubblicista nominati -  in  numero  doppio,
 ogni  quadriennio,  all'inizio dell'anno giudiziario - dal Presidente
 della  Corte  d'appello  su  designazione  del  Consiglio   Nazionale
 dell'Ordine,  sotto il profilo che la designazione dei "membri laici"
 ad opera d'una delle parti del giudizio, la cui decisione costituisce
 oggetto dell'impugnativa, confliggerebbe col principio d'indipendenza
 degli organi giudicanti;
      che  nel  presente  giudizio  si e' costituito il sig. Franco Di
 Bella, rappresentato e difeso dagli avv. Armando Costa e Corso Bovio,
 chiedendo l'accoglimento della sollevata questione;
      che  e'  intervenuto,  a  mezzo  dell'Avvocatura  generale dello
 Stato,  il  Presidente  del   Consiglio   dei   ministri,   deducendo
 l'infondatezza della questione stessa;
    Considerato  che  con  sentenza  n.  11  del  1968 questa Corte ha
 dichiarato incostituzionale, per contrasto con l'art. 108  Cost.,  il
 terzo  comma del testo originario dell'art. 63 della legge 3 febbraio
 1963, n. 69, il quale prevedeva che presso il Tribunale  e  la  Corte
 d'appello  competenti  a  decidere  sull'azione  promossa  contro  le
 deliberazioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti  il
 collegio  venisse  integrato da un giornalista professionista e da un
 giornalista  pubblicista,  nominati  in  numero   doppio   all'inizio
 dell'anno   giudiziario  dal  Presidente  della  Corte  d'appello  su
 designazione del Consiglio stesso,  e  che,  successivamente  a  tale
 pronuncia,  l'art.  63  cit.  e'  stato sostituito con l'art. 2 della
 legge 10 giugno 1969, n. 308, il quale prevede  che  il  collegio  e'
 integrato  da  un  giornalista e da un pubblicista nominati in numero
 doppio,  ogni  quadriennio,  all'inizio  dell'anno  giudiziario   dal
 Presidente  della  Corte  d'appello  su  designazione  del  Consiglio
 Nazionale dell'Ordine e che il giornalista ed  il  pubblicista,  alla
 scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati;
      che  l'ordinanza di rimessione ora all'esame della Corte solleva
 nuovamente  il  dubbio  sulla   legittimita'   costituzionale   della
 partecipazione  del giornalista e del pubblicista all'esercizio della
 funzione giurisdizionale, in quanto designati da una delle parti  del
 procedimento;
      che  pertanto  la predetta ordinanza ripropone la questione gia'
 decisa dalla citata sentenza n. 11 del 1968:  quest'ultima,  infatti,
 ha  ribadito  che  la circostanza che all'esame del Tribunale e della
 Corte d'appello (nella speciale composizione di cui all'art. 63 della
 legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificato dall'art. 2 della legge
 10 giugno 1969, n. 308) vengano portate  le  impugnazioni  contro  le
 deliberazioni   di  quello  stesso  organo  che  e'  competente  alla
 designazione  dei  due  giudici  estranei  alla   magistratura,   non
 costituisce,   di   per   se'   sola,   ragione   di   illegittimita'
 costituzionale;
      che la sentenza da ultimo citata conferma un precedente costante
 orientamento di questa Corte (cfr. le sentenze n. 108 del 1962 e n. 1
 del  1967)  successivamente  piu' volte ribadito (cfr. le sentenze n.
 121 del 1970 e n. 196 del 1982);
      che  l'ordinanza  di rimessione del 13 novembre 1987 non propone
 nuove questioni di legittimita' costituzionale; ed e' sulle questioni
 sollevate   nella   predetta   ordinanza   che   questa   Corte  deve
 pronunciarsi;
      che,   pertanto,   la   proposta   questione   di   legittimita'
 costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 secondo comma, delle Norme integrative per  i  giudizi  davanti  alla
 Corte costituzionale;