ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 684 c.p.c.,
 promosso con  ordinanza  emessa  il  12  dicembre  1987  dal  giudice
 istruttore  presso  il  Tribunale  di  Ancona nel procedimento civile
 vertente tra S.n.c. Vecchi e Romagnoli contro Torelli Leone, iscritta
 al  n.  140  del  registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 17,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1988;
    Visto   l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che il giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona,
 con  ordinanza  12  dicembre  1987,   ha   sollevato   questione   di
 legittimita'  costituzionale dell'art. 684 c.p.c., nella parte in cui
 subordina la revoca del sequestro conservativo ad opera  del  giudice
 istruttore  esclusivamente al versamento di idonea cauzione, sotto il
 profilo  che  la  concessione  della  misura   cautelare   (sequestro
 conservativo)  anteriormente al giudizio di merito ed inaudita altera
 parte lascia il sequestrato  in  posizione  processuale  piu'  debole
 rispetto  a quella del sequestrante per tutto il periodo di tempo che
 intercorre fra l'instaurazione del giudizio di  convalida  e  la  sua
 definizione con sentenza passata in giudicato;
      che,  secondo  il  giudice  a  quo, i dubbi di costituzionalita'
 della  norma  non  risiedono  nell'istituto  della  cauzione  ma  nel
 subordinare   il  dissequestro  esclusivamente  al  versamento  della
 cauzione stessa, inibendosi al giudice  istruttore  ogni  valutazione
 del   fumus   boni   iuris   e  del  periculum  in  mora  riscontrati
 nell'ordinanza o  decreto  presidenziale,  e  quindi  ogni  forma  di
 controllo  sul merito del detto provvedimento, controllo al contrario
 consentito al giudice istruttore ex artt. 648 e 645  c.p.c.  in  tema
 d'opposizione a decreto ingiuntivo;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 ministri chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile;
   Considerato che il giudice a quo in sostanza chiede che, attraverso
 l'intervento di questa Corte, sia introdotto nel sistema  processuale
 un  nuovo istituto che, anteriormente o parallelamente al giudizio di
 convalida  del  sequestro  conservativo,  preveda  l'attribuzione  al
 giudice  istruttore  o  ad  altra  autorita'  giudiziaria di autonomi
 poteri   di   valutazione   dei   presupposti    che    legittimarono
 l'autorizzazione, inaudita altera parte, al sequestro stesso;
      che   tutto   cio'  comporta  ampie  scelte  discrezionali,  che
 competono esclusivamente al legislatore;
      che,   pertanto,   la   sollevata  questione  e'  manifestamente
 inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;