ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 684 c.p.c., promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1987 dal giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra S.n.c. Vecchi e Romagnoli contro Torelli Leone, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Ancona, con ordinanza 12 dicembre 1987, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 684 c.p.c., nella parte in cui subordina la revoca del sequestro conservativo ad opera del giudice istruttore esclusivamente al versamento di idonea cauzione, sotto il profilo che la concessione della misura cautelare (sequestro conservativo) anteriormente al giudizio di merito ed inaudita altera parte lascia il sequestrato in posizione processuale piu' debole rispetto a quella del sequestrante per tutto il periodo di tempo che intercorre fra l'instaurazione del giudizio di convalida e la sua definizione con sentenza passata in giudicato; che, secondo il giudice a quo, i dubbi di costituzionalita' della norma non risiedono nell'istituto della cauzione ma nel subordinare il dissequestro esclusivamente al versamento della cauzione stessa, inibendosi al giudice istruttore ogni valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora riscontrati nell'ordinanza o decreto presidenziale, e quindi ogni forma di controllo sul merito del detto provvedimento, controllo al contrario consentito al giudice istruttore ex artt. 648 e 645 c.p.c. in tema d'opposizione a decreto ingiuntivo; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile; Considerato che il giudice a quo in sostanza chiede che, attraverso l'intervento di questa Corte, sia introdotto nel sistema processuale un nuovo istituto che, anteriormente o parallelamente al giudizio di convalida del sequestro conservativo, preveda l'attribuzione al giudice istruttore o ad altra autorita' giudiziaria di autonomi poteri di valutazione dei presupposti che legittimarono l'autorizzazione, inaudita altera parte, al sequestro stesso; che tutto cio' comporta ampie scelte discrezionali, che competono esclusivamente al legislatore; che, pertanto, la sollevata questione e' manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;