ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 116, secondo
 comma, R.D. 21 dicembre  1933,  n.  1736  (Disposizioni  sull'assegno
 bancario  e  sull'assegno circolare) promosso con ordinanza emessa il
 23 ottobre 1987 dal Pretore di Gardone Val Trompia, nel  procedimento
 penale  a carico di Bertuzzi Luciano, iscritta al n. 282 del registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto   l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che,  con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Gardone
 Val Trompia ha sollevato, in riferimento all'art. 25 Cost., questione
 di  legittimita' costituzionale dell'art. 116, secondo comma, R.D. 21
 dicembre  1933,  n.  1736  (Disposizioni  sull'assegno   bancario   e
 sull'assegno circolare);
      che  il giudice a quo lamenta, in particolare, che ai fini della
 configurabilita' dell'aggravante di cui alla disposizione  impugnata,
 la  disposizione  medesima  non precisi i criteri atti ad individuare
 l'ipotesi  astratta  ("nei   casi   piu'   gravi")   lasciando   cio'
 all'apprezzamento  del  giudicante,  con  conseguente  violazione del
 principio di tassativita' della fattispecie penale;
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione;
    Considerato  che, con la sentenza n. 169 del 1985, questa Corte ha
 dichiarato manifestamente  infondata  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  116,  secondo  comma, del R.D. n. 1736 del
 1933;
      che,   nella  citata  pronuncia,  veniva  ribadito  quanto  gia'
 affermato nella precedente sentenza n. 131 del 1970 e cioe'  che  "la
 formula  'nei  casi piu' gravi' ricorre piu' volte nelle leggi penali
 speciali; che la formula medesima implica un piu'  vincolato  governo
 del  potere discrezionale del giudice, in quanto viene ad aggiungersi
 alla garanzia di legalita' rappresentata dalla fissazione dei  minimi
 e  massimi  della pena in esame; e che il giudice deve comunque tener
 conto dei criteri previsti in via generale dall'art. 133  c.p.  circa
 la valutazione della 'gravita' del reato'";
      che l'ordinanza di rimessione non svolge argomentazioni nuove ed
 idonee ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza;
      che,  pertanto,  la questione prospettata dal Pretore di Gardone
 Val Trompia deve essere dichiarata manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 9, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;