ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 116, secondo comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare) promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1987 dal Pretore di Gardone Val Trompia, nel procedimento penale a carico di Bertuzzi Luciano, iscritta al n. 282 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Gardone Val Trompia ha sollevato, in riferimento all'art. 25 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 116, secondo comma, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario e sull'assegno circolare); che il giudice a quo lamenta, in particolare, che ai fini della configurabilita' dell'aggravante di cui alla disposizione impugnata, la disposizione medesima non precisi i criteri atti ad individuare l'ipotesi astratta ("nei casi piu' gravi") lasciando cio' all'apprezzamento del giudicante, con conseguente violazione del principio di tassativita' della fattispecie penale; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la manifesta infondatezza della questione; Considerato che, con la sentenza n. 169 del 1985, questa Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 116, secondo comma, del R.D. n. 1736 del 1933; che, nella citata pronuncia, veniva ribadito quanto gia' affermato nella precedente sentenza n. 131 del 1970 e cioe' che "la formula 'nei casi piu' gravi' ricorre piu' volte nelle leggi penali speciali; che la formula medesima implica un piu' vincolato governo del potere discrezionale del giudice, in quanto viene ad aggiungersi alla garanzia di legalita' rappresentata dalla fissazione dei minimi e massimi della pena in esame; e che il giudice deve comunque tener conto dei criteri previsti in via generale dall'art. 133 c.p. circa la valutazione della 'gravita' del reato'"; che l'ordinanza di rimessione non svolge argomentazioni nuove ed idonee ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza; che, pertanto, la questione prospettata dal Pretore di Gardone Val Trompia deve essere dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 9, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;