IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva che precede;
                                PREMESSO
      che  il giorno 22 dicembre 1986 i carabinieri della compagnia di
 Ferrara contestavano alla signora Ricci Valeria, che era  alla  guida
 della  Fiat 127 tg. FE/207216, l'infrazione di cui ai commi secondo e
 sesto dell'art. 88 del codice della strada, in quanto la  patente  di
 categoria  C,  n.  32106,  esibita  dalla  donna  ai carabinieri, era
 scaduta il 18 aprile 1986;
      che  a  seguito  del  rapporto  dei  carabinieri  il prefetto di
 Ferrara  con  provvedimento  del  19  aprile  1988,  notificato  alla
 destinataria  il  5 maggio 1988, ingiungeva a Ricci Valeria di pagare
 la somma di L. 300.000 per avere violato il disposto  del  secondo  e
 sesto comma, dell'art. 88, del codice della strada;
      che il ricorso dipositato nella cancelleria di questa pretura il
 1› giugno 1988 la Ricci proponeva  opposizione  avverso  il  predetto
 provvedimento,  eccependo  l'incostituzionalita',  nella parte in cui
 non prevede che la patente di guida di categoria C conservi per dieci
 anni  il suo valore di autorizzazione alla guida dei veicoli elencati
 alle lett. a e b dell'art. 80 del codice della strada, per  la  guida
 dei  quali  e'  sufficiente  ottenere  le  patenti rispettivamente di
 categoria A e B, le quali conservano validita' per dieci anni;
    Rilevato  che  dai  documenti  prodotti  dalla  ricorrente  e  dal
 prefetto di Ferrara ed in particolare dal rapporto dei carabinieri si
 evince  che  effettivamente  il giorno 22 dicembre 1986 Ricci Valeria
 era alla guida di una Fiat 127 (veicolo che e' lecito guidare  se  si
 e'  titolari di una patente di categoria B) ed era in possesso di una
 patente di categoria C scaduta soltanto il 18 aprile 1986 (dal che si
 desume  che tale patente era stata rilasciata o rinnovata cinque anni
 ed otto mesi prima del giorno dell'accertamento dell'infrazione);
                           O S S E R V A T O
      che il rilascio di una patente di categoria C giuridicamente non
 e' altro che  l'emanazione  di  un  provvedimento  amministrativo  di
 autorizzazione;
      che  tale  provvedimento  ha  contenuto  piu'  ampio rispetto al
 rilascio di una patente di categoria A o B, in  quanto  autorizza  il
 privato  a  condurre,oltre  che i veicoli di cui alle lett. a e b del
 secondo comma dell'art. 80 del codice della strada, anche  i  veicoli
 di  cui  alla  lettera  c dello stesso secondo comma dell'art. 80 del
 codice della strada (cfr. art. 87, secondo comma,  del  codice  della
 strada), la cui guida comporta maggiori difficolta' e responsabilita'
 e richiede, quindi, maggiori capacita' psico-fisiche;
      che  proprio  per  il  motivo  appena  accennato  l'esame che il
 privato affronta per ottenere la  patente  di  categoria  C  e'  piu'
 difficile   di  quello  preordinato  al  rilascio  delle  patenti  di
 categoria A e B;
    Ritenuto   alla  luce  di  quanto  appena  osservato,  che  se  e'
 comprensibile che l'autorizzazione a guidare i veicoli  di  cui  alla
 lett.  c  dell'art.  80  secondo  comma del codice della strada abbia
 minore durata (a causa della necessita' di  verificare  con  maggiore
 frequenza  il  persistere  nel  privato  di  capacita'  psico-fisiche
 particolarmente elevate) di quella relativa ai veicoli  di  cui  alle
 lett.  a  e  b  della  citata norma, non e', invece, comprensibile il
 motivo per il quale ai privati che hanno dimostrato  attitudini  alla
 guida particolarmente spiccate e capacita' psico-fisiche piu' elevate
 venga concessa un'autorizazione a guidare i veicoli di cui alle lett.
 a  e  b  della detta norma valida soltanto per cinque anni, mentre ai
 privati che si sono limitati a dare prova di capacita'  psico-fisiche
 meno  elevate e di meno spiccate attitudini alla guida venga concessa
 un'autorizzazione a guidare lo stesso tipo di  veicoli  valida  dieci
 anni;
    Ritenuto pertanto non manifestamente infondato il dubbio, espresso
 dalla ricorrente, che il secondo comma dell'art. 80 del codice  della
 strada  introduca nel nostro ordinamento una irragionevole disparita'
 di trattamento tra  cittadini,  obbligando  soltanto  i  titolari  di
 patente di categoria C a chiedere comunque, dopo soli cinque anni, il
 rinnovo della loro patente anche nel caso in cui intendano continuare
 a  guidare  soltanto  i veicoli di cui alle lett. a e b dell'art. 80,
 secondo somma del codice della strada;
    Ritenuto   che   qualora   il   dubbio   circa   la   legittimita'
 costituzionale del secondo comma dell'art. 88 del codice della strada
 si  rivelasse  fondato,  con  la  conseguente abrogazione della norma
 nella parte in cui fa venir meno dopo cinque e non dopo dieci anni la
 validita'  della  patente  di catetoria C in relazione alla guida dei
 veicoli di cui alle lett. a e b del secondo comma  dell'art.  80  del
 codice  della  strada,  cio' si ripercuoterebbe sulla decisione della
 presente causa, non potendosi piu' ritenere scaduta di  validita'  la
 patente di cui la Ricci era in possesso al momento dell'accertamento;