IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede; PREMESSO che il giorno 22 dicembre 1986 i carabinieri della compagnia di Ferrara contestavano alla signora Ricci Valeria, che era alla guida della Fiat 127 tg. FE/207216, l'infrazione di cui ai commi secondo e sesto dell'art. 88 del codice della strada, in quanto la patente di categoria C, n. 32106, esibita dalla donna ai carabinieri, era scaduta il 18 aprile 1986; che a seguito del rapporto dei carabinieri il prefetto di Ferrara con provvedimento del 19 aprile 1988, notificato alla destinataria il 5 maggio 1988, ingiungeva a Ricci Valeria di pagare la somma di L. 300.000 per avere violato il disposto del secondo e sesto comma, dell'art. 88, del codice della strada; che il ricorso dipositato nella cancelleria di questa pretura il 1 giugno 1988 la Ricci proponeva opposizione avverso il predetto provvedimento, eccependo l'incostituzionalita', nella parte in cui non prevede che la patente di guida di categoria C conservi per dieci anni il suo valore di autorizzazione alla guida dei veicoli elencati alle lett. a e b dell'art. 80 del codice della strada, per la guida dei quali e' sufficiente ottenere le patenti rispettivamente di categoria A e B, le quali conservano validita' per dieci anni; Rilevato che dai documenti prodotti dalla ricorrente e dal prefetto di Ferrara ed in particolare dal rapporto dei carabinieri si evince che effettivamente il giorno 22 dicembre 1986 Ricci Valeria era alla guida di una Fiat 127 (veicolo che e' lecito guidare se si e' titolari di una patente di categoria B) ed era in possesso di una patente di categoria C scaduta soltanto il 18 aprile 1986 (dal che si desume che tale patente era stata rilasciata o rinnovata cinque anni ed otto mesi prima del giorno dell'accertamento dell'infrazione); O S S E R V A T O che il rilascio di una patente di categoria C giuridicamente non e' altro che l'emanazione di un provvedimento amministrativo di autorizzazione; che tale provvedimento ha contenuto piu' ampio rispetto al rilascio di una patente di categoria A o B, in quanto autorizza il privato a condurre,oltre che i veicoli di cui alle lett. a e b del secondo comma dell'art. 80 del codice della strada, anche i veicoli di cui alla lettera c dello stesso secondo comma dell'art. 80 del codice della strada (cfr. art. 87, secondo comma, del codice della strada), la cui guida comporta maggiori difficolta' e responsabilita' e richiede, quindi, maggiori capacita' psico-fisiche; che proprio per il motivo appena accennato l'esame che il privato affronta per ottenere la patente di categoria C e' piu' difficile di quello preordinato al rilascio delle patenti di categoria A e B; Ritenuto alla luce di quanto appena osservato, che se e' comprensibile che l'autorizzazione a guidare i veicoli di cui alla lett. c dell'art. 80 secondo comma del codice della strada abbia minore durata (a causa della necessita' di verificare con maggiore frequenza il persistere nel privato di capacita' psico-fisiche particolarmente elevate) di quella relativa ai veicoli di cui alle lett. a e b della citata norma, non e', invece, comprensibile il motivo per il quale ai privati che hanno dimostrato attitudini alla guida particolarmente spiccate e capacita' psico-fisiche piu' elevate venga concessa un'autorizazione a guidare i veicoli di cui alle lett. a e b della detta norma valida soltanto per cinque anni, mentre ai privati che si sono limitati a dare prova di capacita' psico-fisiche meno elevate e di meno spiccate attitudini alla guida venga concessa un'autorizzazione a guidare lo stesso tipo di veicoli valida dieci anni; Ritenuto pertanto non manifestamente infondato il dubbio, espresso dalla ricorrente, che il secondo comma dell'art. 80 del codice della strada introduca nel nostro ordinamento una irragionevole disparita' di trattamento tra cittadini, obbligando soltanto i titolari di patente di categoria C a chiedere comunque, dopo soli cinque anni, il rinnovo della loro patente anche nel caso in cui intendano continuare a guidare soltanto i veicoli di cui alle lett. a e b dell'art. 80, secondo somma del codice della strada; Ritenuto che qualora il dubbio circa la legittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 88 del codice della strada si rivelasse fondato, con la conseguente abrogazione della norma nella parte in cui fa venir meno dopo cinque e non dopo dieci anni la validita' della patente di catetoria C in relazione alla guida dei veicoli di cui alle lett. a e b del secondo comma dell'art. 80 del codice della strada, cio' si ripercuoterebbe sulla decisione della presente causa, non potendosi piu' ritenere scaduta di validita' la patente di cui la Ricci era in possesso al momento dell'accertamento;