IL PRETORE
    Premesso  che  Bailoni Ferruccio e' imputato della contravvenzione
 p. e p. dell'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n.  47,  per  aver
 costruito  senza concessione del sindaco, in aderenza ad un capannone
 artigianale regolarmente autorizzato con  concessione  del  12  marzo
 1986,  una  tamponatura in muratura tale da costituire un ampliamento
 abusivo;
      che   l'imputato   ottemperava   immediatamente   all'ordine  di
 demolizione emesso dal sindaco il 12 novembre 1986,  come  constatato
 il  successivo 15 dicembre 1986 dal geom. Gattai dell'Ufficio Tecnico
 Comunale;
      che  -  comunque - il prevenuto e' stato tratto dal giudizio del
 pretore  per  l'odierno  dibattimento  per   rispondere   del   reato
 contestato;
      che  in  base  all'art. 22, terzo comma, della legge 28 febbraio
 1985, n. 47, il solo rilascio della concessione in sanatoria estingue
 i  reati  contravvenzionali, mentre nessuna ipotesi estintiva di tali
 reati e' prevista dalla legge n. 47/1985 quando l'interessato elimini
 prima  della  condanna  il  manufatto abusivo, cosi' ripristinando la
 legittimita' della situazione del territorio,  messa  in  pericolo  e
 danneggiata dalla consumata violazione;
    Cio'  premesso,  solleva  d'ufficio  questione  di  illegittimita'
 costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,  la'
 dove  non  prevede  l'estinzione  dei reati contravvenzionali, quando
 l'imputato abbia eliminato le opere abusive, ripristinando pienamente
 la  situazione di legalita' in ordine all'uso del territorio sotto il
 profilo  urbanistico-edilizio,  per  violazione  del   principio   di
 eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.
    Ed  invero,  il  diverso  trattamento  riservato a chi, pur avendo
 violato la legge urbanistica, ottenga successivamente la  concessione
 in  sanatoria,  rispetto  a  colui  che  abbia  addirittura eliminato
 l'opera stessa costituente l'oggetto materiale della violazione,  non
 pare  giustificato  alla luce del criterio della ragionevolezza e non
 arbitrarieta' delle scelte del legislatore  all'uso  del  suo  potere
 discrezionale nell'ambito della politica ligislativa.
    Ed  invero,  l'interesse  generale  della  collettivita'  a vedere
 rispettato il  territorio  attraverso  il  rispetto  della  normativa
 urbanistica  e'  garantito  sicuramente  in  misura  maggiore  quando
 rielimini un'opera abusiva e si ripristini la situazione  precedente,
 rispetto alla situazione che scaturisce da una sicura violazione, poi
 sanata dal rilascio della concessione in sanatoria.
    Le  due  situazioni,  nel  momento  del ripristino della legalita'
 inizialmente violata, si presentano  assolutamente  identiche  e  non
 differenziate,  onde non appare giustificato il diverso trrattamento:
 nel caso di rilascio di concessione in  sanatoria,  la  legalita'  e'
 ripristinata   e   l'interesse   della   collettivita'  salvaguardato
 attraverso  il  rilascio  della  sanatoria,  che  consacra   la   non
 incompatibilita'  dell'opera  inizialmente  abusiva con gli strumenti
 urbanisticii; nel caso di ottemperanza all'ordine  di  demolizione  e
 quindi di definitiva eliminazione dell'opera abusiva quella legalita'
 e  quell'interesse  collettivi  risultano  parimenti  salvi,  con   i
 medesimi  effetti.  Non  va  dimenticato  che  il resto in oggetto ha
 natura  di  reato  permanente,  connotato  quest'ultimo  che  ha  una
 particolare rilevanza per quanto piu' sopra argomentato.
    E'  evidente che nel momento in cui viene eliminata la costruzione
 abusiva cessa la permanenza e con essa  l'oggetto  stesso  del  reato
 configurabile come vero e proprio "evento" di esso.
    Il non avere agganciato a tale evenienza l'effetto estintivo cosi'
 come e' stato fatto per il rilascio di concessione in sanatoria, pone
 seri  dubbi di costituzionalita' dell'art. 22 della legge 28 febbraio
 1985, n. 47, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, apparendo
 del  tutto  irragionevole  il  trattamento  differenziato  delle  due
 situazioni.
    La  questione  e'  palesemente  rilevante  per  la definizione del
 presente procedimento penale, che - pertanto - va sospeso, dato  che,
 in  caso  di  scioglimento di questa eccezione d'incostituzionalita',
 l'imputato non potrebbe essere assoggettato a pena.