IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile di primo
 grado  iscritta  al  n.  619  del  ruolo  generale  per  gli   affari
 contenziosi   dell'anno   1985  posta  in  deliberazione  all'udienza
 collegiale del 19 febbraio 1988 e  vertente  tra  Fimi  -  Fiduciaria
 mobiliare   e   immobiliare   S.p.a.   quale   procuratrice  speciale
 dell'Accademia nazionale delle scienze elettivamente  domiciliata  in
 Roma,  via del Circo Massimo, 7, presso lo studio dell'avv. Francesco
 de Crescenzo che la  rappresenta  e  difende  per  delega  a  margine
 dell'atto  di intimazione di sfratto per finita locazione, attrice, e
 la Sintesi S.r.l. elettivamente domiciliata in Roma, via  Salaria  n.
 332  presso  lo  studio  del dott. proc. De Majo che la rappresenta e
 difende per delega  in  calce  alla  copia  notificata  dell'atto  di
 intimazione, unitamente all'avv. Antonio De Majo, convenuta.
    Rilevato  che  l'Accademia nazionale delle scienze, quale chiamata
 all'eredita' di Cesare Tumedei, avendo dichiarato di voler  accettare
 detta eredita', ha agito in giudizio nei confronti della societa' "La
 Sintesi" S.r.l. conduttrice dell'immobile sito in Roma, via Frattina,
 122,  int.  2,  gia'  di  proprieta' del predetto Tumedei, per sentir
 dichiarata cessata la locazione al 31 agosto  1983  e  condannare  la
 conduttrice  al rilascio dell'immobile e al risarcimento dei danni ai
 sensi dell'art. 1591 del c.c.;
      che  con  sentenza in data 24 marzo 1988 il tribunale ha accolto
 la domanda di rilascio, e con ordinanza in pari data ha  ritenuto  di
 sospendere  il  giudizio  concernente la condanna al risarcimento dei
 danni per sottoporre alla Corte costituzionale la questione circa  la
 legittimita'  dell'art.  2  del  d.-l.  25  settembre  1987,  n. 393,
 convertito nella legge 25 novembre  1987,  n.  478,  che  esclude  il
 diritto  del locatore e pretendere il risarcimento del danno ai sensi
 dell'art. 1591 del c.c. per il periodo di  occupazione  dell'immobile
 intercorrente  tra  la  data  di scadenza del regime transitorio e la
 data fissata  giudizialmente  per  il  rilascio  ovvero  la  data  di
 stipulazione del nuovo contratto;
      che  la  costituzionalita'  di  tale normativa in relazione agli
 artt. 3 e 42 della Costituzione gia' e'  stata  posta  in  dubbio  da
 questo   tribunale   con  ordinanza  in  data  9  febbraio  1988  che
 integralmente si condivide del seguente tenore: con  la  sentenza  n.
 108/1986  la  Corte  costituzionale ha sostanzialmente escluso in via
 definitiva  la  legittimita'  di  provvedimenti  di   proroga   delle
 locazioni   ricordando   che   questi   non   possono   piu'  trovare
 giustificazione  in  quadro  normativo  organico  quale   e'   quello
 introdotto  dalla legge n. 392/1978, che ha segnato la fine di quella
 situazione di emergenza dalla quale era  scaturita  l'esigenza  della
 legislazione eccezionale vincolistica.
    Data  la  perentorieta' della decisione della Corte deve ritenersi
 illegittimo  ogni  provvedimento  che  anche  in  maniera  indiretta,
 perseguita  di  fatto  il fine della proroga coattiva dei rapporti di
 locazione.
    Orbene,  rileva  il  tribunale  che  la  linea di demarcazione tra
 proroga della locazione (illegittima) e provvedimenti  che  di  fatto
 consentono  di  protrarre  la permanenza del conduttore nell'immobile
 agendo sulla esperibilita' dell'azione esecutiva (il che avviene  non
 solo  con  i provvedimenti generalizzati di sospensione, ma anche con
 l'attribuzione al giudice del potere-dovere di  fissare  la  data  di
 rilascio  e' da ravvisarsi proprio nel fatto che mentre questi ultimi
 non incidono sul diritto del locatore a  riottenere  l'immobile  alla
 scadenza  -  diritto  che  ove sia stato leso puo' essere reintegrato
 attraverso il risarcimento del danno - nel  primo  caso,  invece,  la
 proroga  sposta  nel  tempo  la  data  di  decorrenza dell'obbligo di
 riconsegna.
    Cio'  detto  appare  evidente  al  collegio che la protrazione del
 godimento  dell'immobile  da  parte  del  conduttore  resa  legittima
 attraverso  l'esonero  dello  stesso da ogni obbligo risarcitorio nei
 confronti del locatore che dimostri di aver subito una lesione  dalla
 ritardata  consegna equivale di fatto ad una proroga della locazione.
 Una proroga di tal fatta, inoltre, lede ancor di piu'  gli  interessi
 del  locatore  perche'  in  questa ipotesi la scadenza non e' fissata
 dalla legge ma e' del tutto aleatoria in  quanto  condizionata  dalla
 maggiore  o  minore  resistenza  in  giudizio della controparte e dai
 variabili tempi tecnici del processo.
    Ulteriore  dimostrazione  che  la norma in questione introduce una
 proroga della locazione e' data  dal  fatto  che  in  caso  di  nuovo
 contratto  il  canone  pattuito  decorre  dalla  stipula  e non dalla
 cessazione del vecchio rapporto ne deriva  che,  non  essendo  sanato
 l'illegittimo  godimento  dalla  retroattivita' del nuovo accordo, il
 periodo intermedio in cui il conduttore ha goduto  dell'immobile  non
 puo'  trovare  altro  titolo  se  non  in  una  proroga ex lege della
 precedente locazione.
    E'  evidente,  quindi, che la norma dell'art. 2 della citata legge
 si  risolve  in  definitiva  in  una  compressione  del  diritto   di
 proprieta'   del  locatore  con  un  immotivato  arricchimento  della
 controparte che non trova giustificazione in situazioni di  carattere
 eccezionale  nel  contempo non puo' negarsi la violazione dell'art. 3
 della Costituzione in quanto  da  un  lato  il  tempo  decorso  dalla
 scadenza  delle  locazioni a regime transitorio rende la normativa in
 questione applicabile ad un sempre minor numero di  conduttori  viene
 apprestata una situazione immotivamente privilegiata rispetto a tutti
 coloro che, nel rispetto della precedente  normativa,  hanno  trovato
 soluzioni  concordate  per  il  proseguimento  o  lo scioglimento del
 rapporto, dall'altro accorda una illogica prevalenza  agli  interessi
 dei   conduttori,  ritenendo  questi  ultimi  a  prioristicamente  in
 posizione economica piu' debole, senza  alcuna  possibilita'  di  una
 concreta  valutazione comparativa degli interessi economici in gioco.