IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 619 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 1985 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 19 febbraio 1988 e vertente tra Fimi - Fiduciaria mobiliare e immobiliare S.p.a. quale procuratrice speciale dell'Accademia nazionale delle scienze elettivamente domiciliata in Roma, via del Circo Massimo, 7, presso lo studio dell'avv. Francesco de Crescenzo che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di intimazione di sfratto per finita locazione, attrice, e la Sintesi S.r.l. elettivamente domiciliata in Roma, via Salaria n. 332 presso lo studio del dott. proc. De Majo che la rappresenta e difende per delega in calce alla copia notificata dell'atto di intimazione, unitamente all'avv. Antonio De Majo, convenuta. Rilevato che l'Accademia nazionale delle scienze, quale chiamata all'eredita' di Cesare Tumedei, avendo dichiarato di voler accettare detta eredita', ha agito in giudizio nei confronti della societa' "La Sintesi" S.r.l. conduttrice dell'immobile sito in Roma, via Frattina, 122, int. 2, gia' di proprieta' del predetto Tumedei, per sentir dichiarata cessata la locazione al 31 agosto 1983 e condannare la conduttrice al rilascio dell'immobile e al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1591 del c.c.; che con sentenza in data 24 marzo 1988 il tribunale ha accolto la domanda di rilascio, e con ordinanza in pari data ha ritenuto di sospendere il giudizio concernente la condanna al risarcimento dei danni per sottoporre alla Corte costituzionale la questione circa la legittimita' dell'art. 2 del d.-l. 25 settembre 1987, n. 393, convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478, che esclude il diritto del locatore e pretendere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1591 del c.c. per il periodo di occupazione dell'immobile intercorrente tra la data di scadenza del regime transitorio e la data fissata giudizialmente per il rilascio ovvero la data di stipulazione del nuovo contratto; che la costituzionalita' di tale normativa in relazione agli artt. 3 e 42 della Costituzione gia' e' stata posta in dubbio da questo tribunale con ordinanza in data 9 febbraio 1988 che integralmente si condivide del seguente tenore: con la sentenza n. 108/1986 la Corte costituzionale ha sostanzialmente escluso in via definitiva la legittimita' di provvedimenti di proroga delle locazioni ricordando che questi non possono piu' trovare giustificazione in quadro normativo organico quale e' quello introdotto dalla legge n. 392/1978, che ha segnato la fine di quella situazione di emergenza dalla quale era scaturita l'esigenza della legislazione eccezionale vincolistica. Data la perentorieta' della decisione della Corte deve ritenersi illegittimo ogni provvedimento che anche in maniera indiretta, perseguita di fatto il fine della proroga coattiva dei rapporti di locazione. Orbene, rileva il tribunale che la linea di demarcazione tra proroga della locazione (illegittima) e provvedimenti che di fatto consentono di protrarre la permanenza del conduttore nell'immobile agendo sulla esperibilita' dell'azione esecutiva (il che avviene non solo con i provvedimenti generalizzati di sospensione, ma anche con l'attribuzione al giudice del potere-dovere di fissare la data di rilascio e' da ravvisarsi proprio nel fatto che mentre questi ultimi non incidono sul diritto del locatore a riottenere l'immobile alla scadenza - diritto che ove sia stato leso puo' essere reintegrato attraverso il risarcimento del danno - nel primo caso, invece, la proroga sposta nel tempo la data di decorrenza dell'obbligo di riconsegna. Cio' detto appare evidente al collegio che la protrazione del godimento dell'immobile da parte del conduttore resa legittima attraverso l'esonero dello stesso da ogni obbligo risarcitorio nei confronti del locatore che dimostri di aver subito una lesione dalla ritardata consegna equivale di fatto ad una proroga della locazione. Una proroga di tal fatta, inoltre, lede ancor di piu' gli interessi del locatore perche' in questa ipotesi la scadenza non e' fissata dalla legge ma e' del tutto aleatoria in quanto condizionata dalla maggiore o minore resistenza in giudizio della controparte e dai variabili tempi tecnici del processo. Ulteriore dimostrazione che la norma in questione introduce una proroga della locazione e' data dal fatto che in caso di nuovo contratto il canone pattuito decorre dalla stipula e non dalla cessazione del vecchio rapporto ne deriva che, non essendo sanato l'illegittimo godimento dalla retroattivita' del nuovo accordo, il periodo intermedio in cui il conduttore ha goduto dell'immobile non puo' trovare altro titolo se non in una proroga ex lege della precedente locazione. E' evidente, quindi, che la norma dell'art. 2 della citata legge si risolve in definitiva in una compressione del diritto di proprieta' del locatore con un immotivato arricchimento della controparte che non trova giustificazione in situazioni di carattere eccezionale nel contempo non puo' negarsi la violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto da un lato il tempo decorso dalla scadenza delle locazioni a regime transitorio rende la normativa in questione applicabile ad un sempre minor numero di conduttori viene apprestata una situazione immotivamente privilegiata rispetto a tutti coloro che, nel rispetto della precedente normativa, hanno trovato soluzioni concordate per il proseguimento o lo scioglimento del rapporto, dall'altro accorda una illogica prevalenza agli interessi dei conduttori, ritenendo questi ultimi a prioristicamente in posizione economica piu' debole, senza alcuna possibilita' di una concreta valutazione comparativa degli interessi economici in gioco.