LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1484 del ruolo generale contenzioso dell'anno 1983, posta in decisione all'udienza collegiale del 24 giugno 1987 e vertente tra Cavaterra Ascenzio, elettivamente domiciliato in Roma, via Tibullo n. 13, presso lo studio dell'avv. Mauro Mezzetti, che lo rappresenta e difende, in unione con l'avv. Giuseppe Ramadori, per delega a margine dell'atto di appello, appellante, e Moncalvo Carmen, elettivamente domiciliata in Roma, via S. Agatone Papa n. 50, presso lo studio degli avvocati Carlo e Caterina Mele, che la rappresentano e difendono per delega in calce alla copia notificata dell'atto di appello, appellata ed appellante incidentale, nonche' Fiore Gino, elettivamente domiciliato in Roma, via Tiburtina Antica n. 13, presso lo studio dell'avv. Maurizio Gargiulo, che, unitamente all'avv. Salvatore Diana, lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, appellato. Oggetto: pagamento somma. PREMESSO IN FATTO che, con citazione del 19 gennaio 1979, Cavaterra Ascenzio, premesso che egli era stato titolare della quarta sede farmaceutica del comune di Fondi dal 2 agosto 1973 al 12 maggio 1975 e che tale sede farmaceutica, dopo un periodo di gestione provvisoria da parte di Moncalvo Carmen, era stata assegnata per concorso a Fiore Gino, deduceva che la commissione provinciale delle farmacie di Latina aveva liquidato l'indennita' di avviamento - dovuta dal Fiore in base all'art. 110 del tsto unico delle leggi sanitarie (r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) - in modo erroneo, e cioe' suddividendola tra il precedente titolare ed il gestore provvisorio, e chiedeva di essere riconosciuto unico avente diritto al pagamento dell'indennita' anzidetta, da liquidarsi, peraltro, in somma superiore a quella determinata dalla commissione provinciale sulla base di criteri erronei; che, provvedutosi alla chiamata in causa di Moncalvo Carmen, questa contestava la domanda del Cavaterra in punto di attribuzione dell'indennita' di avviamento, assumendo di avere anch'essa diritto all'indennita' medesima, in conseguenza della gestione provvisoria della farmacia, in base al disposto dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475; che il tribunale di Latina, con sentenza pubblicata il 14 gennaio 1983, riconosceva fondato l'assunto della Moncalvo e respingeva, conseguentemente, la domanda del Cavaterra diretta ad ottenere l'attribuzione dell'intera indennita' di avviamento; che avverso tale sentenza proponeva appello il Cavaterra, con atto di citazione notificato il 30 aprile 1983, deducendone l'erroneita' sul rilievo che, in base all'art. 110 del citato testo unico delle leggi sanitarie, l'indennita' in argomento spetta esclusivamente al precedente titolare della farmacia e non anche al gestore provvisorio e che la successiva norma di cui all'art. 17 della legge n. 475/1968, con la quale detto diritto e' stato esteso anche al gestore provvisorio, riguarda esclusivamente le farmacie di nuova istituzione e, quindi, non puo' applicarsi al caso di specie, dato che la farmacia in questione non era di nuova istituzione; che la Moncalvo, nel costituirsi nel giudizio d'appello, insisteva nella propria tesi, rilevando che, ove l'art. 17 citato dovesse interpretarsi nel senso prospettato dall'appellante, si profilerebbe una questione di legittimita' costituzionale della norma medesima per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in relazione alla ingiustificata disparita' di trattamento, quanto all'attribuzione dell'indennita' di avviamento, tra gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione e gestore provvisorio di farmacia non di nuova istituzione, questione, peraltro, gia' rimessa, in altri giudizi, alla Corte costituzionale. RITENUTO IN DIRITTO che, in materia di autorizzazione all'esercizio di farmacia, il diritto al pagamento dell'indennita' di avviamento, previsto dall'art. 110 del r.d. 27 luglio 1934,. 1265, solo in favore del precedente titolare di farmacia non di nuova istituzione, con l'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e' stato esteso anche in favore del gestore provvisorio, cui sia affidata temporaneamente la farmacia in attesa dell'assegnazione definitiva di essa mediante concorso; che, tuttavia, tale norma, secondo un principio interpretativo affermato dalla Corte di cassazione a sezioni unite in sede di risoluzione di un contrasto di giurisprudenza insorto al riguardo tra singole sezioni, si riferisce esclusivamente alle farmacie di nuova istituzione gestite provvisoriamente prima della loro assegnazione al vincitore di concorso, come si evince sia dalla "lettera della norma, sia dalla sua collocazione nel sistema, in quanto risulta chiaramente la coesistenza, nel sistema stesso, tanto della nuova disposizione (art. 17) quanto di quella precedente (art. 110 del t.u. del 1934), la quale non e' stata abrogata, ma anzi espressamente richiamata dall'art. 17" (Cass. sez. un. ordinanza 29 giugno 1983 sul ricorso proposto da Nuti Piero contro Scalas Angela); che, tenuto conto di una siffatta interpretazione, dalla quale non vi e' motivo di discostarsi essendo essa basata su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sollevata dalla difesa della Moncalvo sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, non e' manifestamente infondata (cfr. Cass. ord. citata nonche' Cass. ord. 3 luglio 1984, n. 1297/84, reg. ord.); che, invero, la norma anzidetta, prevedendo il diritto di percepire l'indennita' di avviamento soltanto in favore del gestore provvisorio di farmacia di nuova istituzione, determina un'evidente disparita' di trattamento nei confronti del gestore provvisorio di farmacia non di nuova istituzione, al quale, pur in presenza degli altri requisiti, non e' riconosciuto lo stesso diritto, disparita' di trattamento che non appare in alcun modo giustificata, dato che le due fattispecie rappresentate dalla gestione provvisoria di farmacia di non nuova e di nuova istituzione sono, ai fini del diritto in questione, identiche, in quanto anche nel primo caso (farmacie non di nuova istituzione) il gestore provvisorio puo', nel quinquennio della sua gestione, aver incrementato od addirittura creato il bene dell'avviamento, cui e' correlata l'indennita' di cui si discute; che la prospettata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 della legge n. 475/1968 nella parte in cui non prevede il diritto anche dei gestori di farmacie non di nuova istituzione all'indennita' di avviamento, in riferimento all'art. 3 ella Costituzione, e' rilevante, ai fini della decisione della causa in quanto da essa dipende, la risoluzione della controversia tra il Cavaterra e la Moncalvo circa l'attribuzione dell'indennita' anzidetta, e, pertanto, s'impone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la relativa decisione, con contestuale sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;