IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Sussiste la competenza del giudice adito in quanto appare applicabile nella fattispecie il primo comma e non il terzo comma dell'art. 444 del c.p.c. Il ricorrente, infatti, agisce quale farmacista libero professionista per sentir dichiarare non dovuto il contributo previdenziale dovuto all'E.N.P.A.F. ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito nella legge 11 luglio 1977, n. 395, nella misura dello 0,90% dell'importo lordo richiesto agli istituti ed enti erogatori dell'assistenza di malattia per i medicinali forniti agli assistiti di detti enti in regime di assistenza diretta, e non puo' essere considerato datore di lavoro di se' stesso. L'eccezione di illegittimita' costituzionale della norma di cui sopra sollevata dallo stesso ricorrente per violazione dell'art. 3 della Costituzione non appare manifestamente infondata. Dall'istruttoria esperita e' emerso, infatti, che la percentuale del fatturato mutualistico e' al livello nazionale e in misura rilevante maggiore nelle farmacie c.d. rurali rispetto alle farmacie urbane; che detto contributo costituisce anche il 63% delle entrate dell'E.N.P.A.F.; che delle prestazioni previdenziali dell'ente si giovano tutti gli iscritti all'Ordine dei farmacisti, anche se pagano il solo contributo fisso e svolgono altre attivita' e addirittura non svolgono alcuna attivita' (su 52.000 iscritti, solo 15.000 sono titolari di farmacia, vedi informativa resa dal dott. Mori Renzo, presidente del Sindacato unitario nazionale farmacisti rurali e dal dott. Daniele D'Angelo, funzionario della Federfarma). Considerato altresi' che, caso eccezionale, il contributo dello 0,90% e' dovuto dalle farmacie sull'importo lordo e non netto del fatturato mutualistico, appare evidente la irragionevole disparita' di trattamento che viene a verificarsi in danno della categoria dei titolari di farmacie rurali quale il dott. Sodini. Tratttasi, infatti, di una difettosa e incongrua disciplina previdenziale, secondo la quale il contributo viene a dipendere notevolmente da varie circostanze di fatto, in particolare, dalla diversa ubicazione delle farmacie e quindi dal diverso tipo di clientela. Poiche' la legge prende come base imponibile il prezzo al lordo dell'Iva, il contributo non e' determinato stabilmente ed esclusivamente dall'aliquota di legge, ma diviene mutevole in relazione all'entita' dell'aliquota Iva per i medicinali. Viene cosi' violato il principio costituzionale di ragionevolezza, essendo il regime Iva del tutto estraneo alla disciplina del contributo in esame. Per contro, l'eccezione di incostituzionalita' della norma nella parte in cui non prevede l'assoggettamento a contribuzione anche del fatturato non mutualistico sollevata dalla difesa convenuta nella memoria autorizzata contrasta con le argomentazioni svolte a sostegno della legittimita' della norma; essa e' comunque, irrilevante nel presente giudizio, non avendo l'E.N.P.A.F. proposto domanda riconvenzionale nei confronti del dott. Sodini; ne' peraltro sono addotti motivi a sostegno dell'eccezione, salvo quello che in tal modo sarebbe superata la questione di incostituzionalita' sollevata dal ricorrente. Mentre e' facolta' del legislatore sottoporre a contribuzione anche il fatturato libero per far fronte alle esigenze dell'E.N.P.A.F., appare illegittima la disciplina attuale come sopra esposto.