IL PRETORE
    Oggi   20   luglio  1988  sono  comparsi  l'avv.Giannetta  per  il
 ricorrente e l'avv. Lauria per l'I.N.P.S. i quali si  riportano  alle
 rispettive  conclusioni.  L'avv.  Giannetta  in  particolare  insiste
 perche' gli atti vengano rimessi alla Corte costituzionale.
    Il pretore dato atto di cio' osserva quanto segue.
                               F A T T O
    Con  ricorso  depositato  il  23  luglio  1987  Assandri  Antonio,
 premesso di esser  titolare  dal  luglio  del  1982  di  pensione  di
 riversibilita' non integrata al trattamento minimo per la coesistenza
 con altra pensione diretta di invalidita'  a  carico  della  medesima
 gestione  speciale  artigiani,  conveniva  in  giudizio avanti questo
 pretore  l'I.N.P.S.,  con  sede  in  Roma,  in  persona  del   legale
 rappresentante  pro-tempore,  per  ivi  sentir  dichiarare il proprio
 diritto, in applicazione della  sentenza  n.  314  pronunziata  dalla
 Corte  costituzionale  in  data 3 dicembre 1985, alla integrazione al
 minimo della predetta pensione di riversibilita'  secondo  i  diversi
 importi  vigenti  nell'arco  di tempo compreso tra l'inizio della sua
 decorrenza ed il settembre del 1983 e, per il tempo successivo, nella
 misura  del trattamento minimo in vigore al 1› ottobre 1983, ai sensi
 e per gli effetti dell'art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638.
    Ritualmente  costituitosi  in  giudizio  l'I.N.P.S.  contestava la
 fondatezza delle domande attrici ed instava per il loro rigetto.
    In  corso  di causa parte ricorrente eccepiva, in via subordinata,
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19,  secondo  comma,  della
 legge  22  luglio  1966,  n.  613,  in  relazione  all'art.  3  della
 Costituzione.
                             D I R I T T O
    L'art.  19,  secondo  comma,  della  legge 22 luglio 1966, n. 613,
 stabilisce il divieto di integrazione al minimo per gli iscritti alla
 gestione speciale commercianti i quali "percepiscono altre pensioni a
 carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
 vecchiaia  ed i superstiti e di altre forme di previdenza sostitutiva
 o che hanno dato titolo ad esclusione od  esonero  dell'assicurazione
 predetta,  ovvero  a  carico  di altre assicurazioni obbligatorie per
 pensioni in favore di lavoratori autonomi, qualora  per  effetto  del
 cumulo  il  pensionato  fruisca  di  un  trattamento  complessivo  di
 pensione superiore al minimo" garantito.
   Tale    disposizione    normativa,   gia'   dichiarata   in   parte
 costituzionalmente illegittima con  la  sentenza  n.  102/1982  dalla
 Corte   costituzionale,  e'  uguale  a  quella  dettata  in  tema  di
 assicurazione  generale  obbligatoria  dall'art.  2,  secondo  comma,
 lettera  a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Questo, dopo essere
 stato  parzialmente  annullato  dalla  Corte  con  le  pronunzie  nn.
 230/1974, 263/1976, 34/1981 e 102/1982, e' stato da ultimo dichiarato
 illegittimo, unitamente all'art. 23 della legge n. 153/1969, in tutte
 le sue residue applicazioni, divenute, a giudizio della Corte, "ormai
 manifestamente   incompatibili   con   il   generale   principio   di
 uguaglianza".
    Orbene  la  sopravvivenza  nell'ordinamento  dell'art. 19, secondo
 comma, della legge n. 613/1966  -  destinato,  peraltro,  a  spiegare
 efficacia  solo  per  le  situazioni  che  si  collocano  entro il 30
 settembre 1983, poiche' dal successivo 1›  ottobre  1983  ha  trovato
 applicazione   il   nuovo   criterio   della  riconoscibilita'  della
 integrazione al minimo unicamente  per  i  titolari  di  redditi  non
 superiori  a  due  volte  l'ammontare  del trattamento minimo (art. 6
 legge 11 novembre 1983, n. 638) impedisce  l'integrazione  al  minimo
 della  pensione  di  riversibilita'  erogata  dalla speciale gestione
 commercianti per quanto siano  titolari  anche  di  pensione  diretta
 nella  medesima gestione, qualora per effetto del cumulo sia superato
 il trattamento minimo garantito.
    Di  qui  la  rilevanza  nel  presente  giudizio della questione di
 legittimita' costituzionale di detta norma, dovendosi  di  essa  fare
 applicazione  al  fine  di  decidere  sulla domanda proposta da parte
 ricorrente.
    Quanto  alla  non manifesta infondatezza della questione e' poi da
 osservare  che  nella  definitiva  pronunzia  di  incostituzionalita'
 dell'art.  2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338/1962, resa
 dalla Corte costituzionale ex art. 27 della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, in data 3 dicembre 1985, si e' sottolineato che il ristabilimento
 dell'uguaglianza tra i  pensionati  non  permetteva  di  giustificare
 ulteriormente,   per  il  periodo  non  considerato  dalla  legge  n.
 638/1983,  il  divieto  di  integrare  al  minimo  le   pensioni   di
 riversibilita'  concorrenti  con le pensioni dirette, qualora fossero
 entrambe poste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
    Analogo   ragionamento   deve   valere,   per   non  dar  luogo  a
 discriminazioni  in  contrasto  con  il   menzionato   principio   di
 uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, anche nel caso in
 esame dal momento che la pensione  di  riversibilita'  erogata  dalla
 speciale  gestione  commercianti costituita presso l'I.N.P.S. assolve
 la  medesima  funzione  dell'analogo  trattamento  posto   a   carico
 dell'assicurazione generale obbligatoria.
    Consentire  quindi in materia una diversa disciplina comporterebbe
 una disparita' di trattamento tra lavoratori  autonomi  e  lavoratori
 subordinati   non   sorretta   da  alcuna  razionale  giustificazione
 economica e sociale.
    Deve  essere  pertanto  dichiarata  rilevante e non manifestamente
 infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione,  la  questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  19, secondo comma, della
 legge  22  luglio  1966,  n.  613,  nella  parte   in   cui   esclude
 l'integrazione  al  minimo  della pensione di riversibilita' a carico
 della speciale gestione commercianti per chi sia titolare di pensione
 diretta di invalidita' nella medesima gestione.