IL PRETORE Sciogliendo la riserva, osserva. F A T T O Con ricorso depositato il 22 luglio 1987 Arzuffi Luigia esponeva: 1) di essere titolare di pensione di riversibilita' a far tempo dal maggio 1978, non integrata al trattamento minimo perche' titolare contemporaneamente di altro trattamento pensionistico; 2) di avere diritto, a seguito della sentenza 3 dicembre 1985 della Corte costituzionale - la quale aveva cancellato dall'ordinamento giuridico tutte le norme intese a vietare o limitare l'integrazione al trattamento minimo di pensione I.N.P.S., in caso di titolarita' di altro trattamento pensionistico - all'integrazione in parola, quanto meno con riferimento ai ratei maturati nel decennio anteriore alla data del primo atto interruttivo della prescrizione; 3) e cio' fino al 30 settembre 1983, perche' a partire dal 1 ottobre successivo le spettava comunque il pagamento del trattamento minimo allora vigente, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 638/1983. Tanto premesso, conveniva in giudizio avanti questo pretore l'I.N.P.S., in persona del presidente pro-tempore, chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto a percepire l'integrazione al trattamento minimo sulla pensione di riversibilita', nei limiti della prescrizione decennale e, con riferimento al periodo successivo al 30 settembre 1983, nella misura spettantele a tale data ex art. 6 della legge n. 638/1983. Si costituiva in giudizio l'istituto, il quale contestava la fondatezza della domanda, facendo rilevare tra l'altro che la pensione di riversibilita' della ricorrente era erogata dalla gestione speciale per coltivatori diretti, coloni e mezzadri e che pertanto essa si collocava fuori dell'ambito di efficacia della sentenza n. 314/1985 della Corte costituzionale, che aveva dichiarato costituzionalmente illegittime norme di legge riguardanti le prestazioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.). Nel corso del giudizio la ricorrente eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Dopo alcuni rinvii, all'udienza odierna il pretore si riservava la decisione. D I R I T T O Con sentenza 3 dicembre 1985, n. 314, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e l'art. 23 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Orbene, entrambe le norme dichiarate costituzionalmente illegittime riguardano solo le prestazioni del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (F.P.L.D.). Ed e' noto che le sentenze della Corte costituzionale non sono suscettibili di interpretazione estensiva. Cio' posto, l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, sancisce il divieto di integrazione al minimo per gli iscritti alla gestione speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, i quali "percepiscono altre pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti... qualora, per effetto del cumulo delle prestazioni, il pensionato fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto". Tale disposizione normativa, gia' dichiarata in parte costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 102/1982 della Corte costituzionale, e' identica a quella dettata in tema di assicurazione generale obbligatoria dall'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Questo articolo, dopo essere stato parzialmente annullato dalla Corte con le pronunzie nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981 e 102/1982, e' stato da ultimo dichiarato illegittimo, unitamente all'art. 23 della legge n. 153/1969, in tutte le sue residue applicazioni, divenute, a giudizio della Corte "ormai manifestamente incompatibili con il generale principio di uguaglianza". Orbene, la sopravvivenza nell'ordinamento dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 9/1963 - destinato, peraltro, a spiegare efficacia solo per le situazioni antecedenti al 30 settembre 1983, perche' dal successivo 1 ottobre 1983 trova applicazione il nuovo criterio dell'applicazione dell'integrazione al minimo soltanto ai titolari di redditi non superiori a due volte l'ammontare del trattamento minimo (art. 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638) - impedisce l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla gestione speciale coltivatori diretti, coloni e mezzadri a quanti siano, come Arzuffi, titolari anche di pensione diretta nell'assicurazione generale obbligatoria, qualora per effetto del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito. Donde la rilevanza nel presente giudizio della questione di illegittimita' costituzionale di tale norma, della quale occorre fare applicazione al fine di decidere sulla domanda proposta dalla ricorrente. Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, e' poi da osservare che nella definitiva pronunzia di incostituzionalita' dell'art. 2, secondo comma, lett. a), della legge n. 1338/1962, resa dalla Corte costituzionale il 3 dicembre 1985, si e' sottolineato che il ristabilimento dell'uguaglianza tra i pensionati non permetteva di giusitificare ulteriormente, per il periodo non considerato dalla legge n. 628/1983, il divieto di integrare al minimo le pensioni di riversibilita' concorrenti con le pensioni dirette, qualora fossero entrambe a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Analogo ragionamento deve valere, se non si vuole dar luogo a discriminazioni in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, anche nel caso in esame, dal momento che la pensione di riversibilita' erogata dalla speciale gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, costituita presso l'I.N.P.S., assolve la medesima funzione dell'analogo trattamento posto a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Deve essere pertanto dichiarata rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilita' erogata dalla speciale gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per chi sia titolare anche di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Ai sensi dell'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, va sospeso il giudizio in corso e va disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Va altresi' ordinata la notificazione della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.