IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva, osserva.
                               F A T T O
    Con ricorso depositato il 18 luglio 1988 Noris Carmela esponeva:
      1)  di  essere  titolare  di  pensione di riversibilita' erogata
 dalla gestione speciale per coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni,
 istituita   presso   l'I.N.P.S.,  dal  dicembre  1980,  pensione  non
 integrata   al   trattamento   minimo,    essendo    essa    titolare
 contemporaneamente  anche  di  pensione diretta a carico della stessa
 gestione;
      2)  di  avere  diritto, a seguito della sentenza 3 dicembre 1985
 della  Corte  costituzionale,  applicabile  estensivamente  anche  ai
 lavoratori  autonomi  -  la  quale  aveva cancellato dall'ordinamento
 giuridico tutte le norme intese a vietare o  limitare  l'integrazione
 al trattamento minimo di pensioni I.N.P.S., in caso di titolarita' di
 altro trattamento pensionistico - alla integrazione in parola, quanto
 meno  con  riferimento  ai ratei maturati nel decennio anteriore alla
 data del primo atto interruttivo della prescrizione;
      3)  e  cio'  fino al 30 settembre 1983, perche' a partire dal 1›
 ottobre successivo le spettava comunque il pagamento del  trattamento
 minimo  allora vigente, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 638/1983.
    Tanto  premesso,  conveniva  in  giudizio  avanti  questo  pretore
 l'I.N.P.S., in persona del presidente pro-tempore, chiedendo  in  via
 principale   che  fosse  riconosciuto  il  suo  diritto  a  percepire
 l'integrazione   al   trattamento   minimo    sulla    pensione    di
 riversibilita',  nei  limiti  della  prescrizione  decennale  e,  con
 riferimento al periodo successivo al 30 settembre 1983, nella  misura
 spettantele  a  tale  data  ex art. 6 della legge n. 638/1983. In via
 subordinata, per l'ipotesi che non le fosse ritenuta  applicabile  la
 sentenza   n.   314/1985   della   Corte   costituzionale,   eccepiva
 l'illegittimita' costituzionale dell'art.  1,  secondo  comma,  della
 legge  9  gennaio  1963,  n.  9, in relazione agli artt. 3 e 38 della
 Costituzione.
    Si  costituiva  in  giudizio  l'Istituto,  il  quale contestava la
 fondatezza della domanda.
    Dopo  un  rinvio,  all'udienza  odierna il pretore si riservava la
 decisione.
                             D I R I T T O
    Con  sentenza  3 dicembre 1985, n. 314, la Corte costituzionale ha
 dichiarato costituzionalmente illegittimi l'art.  2,  secondo  comma,
 lett.  a),  della  legge  12  agosto 1962, n. 1338, e l'art. 23 della
 legge 30 aprile 1969, n. 153.
    Orbene,    entrambe   le   norme   dichiarate   costituzionalmente
 illegittime riguardano le prestazioni del Fondo  pensioni  lavoratori
 dipendenti  (FPLD).  Per  cui,  non  essendo  le sentenze della Corte
 costituzionale  suscettibili   di   interpretazione   estensiva,   la
 dichiarazione   di   incostituzionalita'   non   puo'  applicarsi  ai
 lavoratori autonomi, categoria nella quale rientra la ricorrente.
    Cio'  posto,  l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963,
 n. 9, sancisce il divieto di integrazione al minimo per gli  iscritti
 alla  Gestione speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, i
 quali  "percepiscono  altre  pensioni  a  carico   dell'assicurazione
 obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia ed i superstiti. . .
 qualora, per effetto del  cumulo  delle  prestazioni,  il  pensionato
 fruisca di un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto".
   Tale    disposizione    normativa,   gia'   dichiarata   in   parte
 costituzionalmente illegittima con  la  sentenza  n.  102/1982  della
 Corte  costituzionale,  e'  identica  a  quella  dettata  in  tema di
 assicurazione  generale  obbligatoria  dall'art.  2,  secondo  comma,
 lettera  a),  della  legge  12 agosto 1962, n. 1338. Questo articolo,
 dopo essere stato parzialmente annullato dalla Corte con le pronunzie
 n.  230/1974,  263/1976,  34/1981  e  102/1982,  e'  stato  da ultimo
 dichiarato  illegittimo,  unitamente  all'art.  23  della  legge   n.
 153/1069,  in tutte le sue residue applicazioni, divenute, a giudizio
 della Corte  "ormai  manifestamente  incompatibili  con  il  generale
 principio di uguaglianza".
    Orbene,  la  sopravvivenza  nell'ordinamento  dell'art. 1, secondo
 comma, della legge  n.  9/1963  -  destinato,  peraltro,  a  spiegare
 efficacia  solo  per  le situazioni antecedenti al 30 settembre 1983,
 perche' dal successivo 1› ottobre 1983 trova  applicazione  il  nuovo
 criterio  dell'applicazione  dell'integrazione  al minimo soltanto ai
 titolari di  redditi  non  superiori  a  due  volte  l'ammontare  del
 trattamento  minimo  (art.  6 della legge 11 novembre 1983, n. 638) -
 impedisce l'integrazione al minimo della pensione  di  riversibilita'
 erogata   dalla  Gestione  speciale  coltivatori  diretti,  coloni  e
 mezzadri a quanti siano, come la Noris, titolari  anche  di  pensione
 diretta  a  carico  della  stessa  Gestione,  qualora per effetto del
 cumulo  sia  superato  il  trattamento  minimo  garantito.  Donde  la
 rilevanza nel presente giudizio, seppure limitatamente al periodo dal
 settembre 1983, della questione  di  legittimita'  costituzionale  di
 tale norma, della quale occorre fare applicazione al fine di decidere
 sulla domanda proposta dalla ricorrente.
    Quanto  alla non manifesta, infodatezza della questione, e' poi da
 osservare  che  nella  definitiva  pronuncia  di  incostituzionalita'
 dell'art.  2,  secondo  comma,  lettera a), della legge n. 1338/1962,
 resa  dalla  Corte  costituzionale  il  3  dicembre   1985,   si   e'
 sottolineato  che il ristabilimento dell'uguaglianza tra i pensionati
 non permetteva di giustificare  ulteriormente,  per  il  periodo  non
 considerato  dalla  legge  n.   628/1983,  il divieto di integrare al
 minimo le pensioni di  riversibilita'  concorrenti  con  le  pensioni
 dirette,   qualora   fossero  entrambe  a  carico  dell'assicurazione
 generale obbligatoria.
    Analogo  ragionamento  deve  valere,  se  non si vuole dar luogo a
 discriminazioni in contrasto con il principio di uguaglianza  sancito
 dall'art.  3 della Costituzione, anche nel caso in esame, dal momento
 che la pensione di riversibilita'  erogata  dalla  speciale  Gestione
 coltivatori diretti, coloni e mezzadri, costituita presso l'I.N.P.S.,
 assolve la medesima sunzione dell'analogo trattamento posto a  carico
 dell'assicurazione generale obbligatoria.
    Deve  essere  pertanto  dichiarata  rilevante e non manifestamente
 infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione,  la  questione
 di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  secondo comma, della
 legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui esclude l'integrazione
 al  minimo  della  pensione  di riversibilita' erogata dalla speciale
 gestione coltivatori diretti, coloni e mezzadri, per chi sia titolare
 anche dii pensione diretta a carico della stessa Gestione.
    Ai sensi dell'art. 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n.
 1, va  sospeso  il  giudizio  in  corso  e  va  disposta  l'immediata
 trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale.  Va  altresi'
 ordinata la notificazione della  presente  ordinanza  alle  parti  in
 causa  ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione
 della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.