ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica - Gruppo Finmare - e interventi per l'armamento privato), in relazione all'art. 3, secondo comma, stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 24 dicembre 1987 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Rizzi Elena e la S.p.a. Adriatica Navigazione, iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di costituzione dell'Adriatica di Navigazione S.p.a. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Uditi gli avv.ti Mario Vianello e Augusto Salvatore per l'Adriatica di Navigazione S.p.a. e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - La legge 5 dicembre 1986, n. 856, dettando norme sulla ristrutturazione della "Finmare", prevede, fra l'altro, all'art. 3, il pensionamento anticipato del personale esuberante, individuato a seguito di apposita procedura, fra quello che abbia raggiunto l'eta' di cinquantacinque anni, se di sesso maschile, o di cinquant'anni se di sesso femminile. Con l'ordinanza del 24 dicembre 1987, il Pretore di Venezia - in una controversia in cui veniva in applicazione detta normativa (nei confronti di una lavoratrice collocata a riposo in eta' appunto inferiore ai cinquantacinque anni) - ne ha denunciato l'illegittimita' in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 37 Cost. Ritenuta in re ipsa, atteso l'oggetto del giudizio, la rilevanza della questione, ne ha motivato la non manifesta infondatezza "mutuando le considerazioni esposte nella sentenza di questa Corte n. 137/86", che dovrebbero condurre, anche nel caso in questione, a censurare l'ingiustificata discriminazione attuata in danno della donna, posto che, anche in tema di prepensionamento obbligatorio, la predeterminazione di limiti di eta' che risultano, per quest'ultima, diversi ed inferiori rispetto a quelli stabiliti per l'uomo, viola, non diversamente dalla disposizione giudicata costituzionalmente illegittima con la menzionata sentenza, il diritto della prima, costituzionalmente protetto dai precetti suddetti, di vedersi assicurata una potenziale durata della vita lavorativa non inferiore a quella garantita al secondo. 2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, e' stata altresi' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Nel susseguente giudizio si e' costituita la S.p.a. Adriatica di navigazione ed e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. La difesa della parte privata ha espresso dubbi sulla rilevanza della questione, potendo ipotizzarsi l'inapplicabilita', nei propri confronti, della legge n. 856 del 1986: cio' perche' lo stesso Pretore di Venezia sarebbe pervenuto a tale conclusione rilevando che la Societa' Adriatica di navigazione esercita in prevalenza servizi passeggeri e non merci. La stessa parte, comunque, ha sollecitato la declaratoria di infondatezza della questione osservando che, secondo il sistema della citata legge, la graduatoria del personale da prepensionare e' ordinata secondo l'eta' (e prescindendo dal sesso), nell'ambito di tale graduatoria collocandosi in un unico ordine i lavoratori ultracinquantacinquenni e le lavoratrici ultracinquantenni (essendo cosi' evidente che il personale da prepensionare e' individuato dalla maggiore eta' e non dal sesso). Ha rilevato, infine, che una diversa eta' pensionabile, per la donna rispetto all'uomo, trova tuttora una ragionevole giustificazione, di rilievo costituzionale, nella peculiare posizione familiare della donna stessa. La difesa dell'Autorita' intervenuta contesta la fondatezza della questione, sia in correlazione ai paralleli limiti di eta' vigenti, in caso di pensionamento ordinario, nell'ambito delle assicurazioni sociali, sia in correlazione alle peculiari finalita' di risanamento economico, che son proprie della legge n. 856/1986: e, nel perseguimento di queste, la determinazione di un diverso limite di eta' per il prepensionamento, rispettivamente per uomini e donne, integrerebbe una scelta discrezionale ispirata a criteri di razionalita' e minore onerosita', tenuto conto anche dell'organico delle imprese interessate e della necessita' di garantire che un consistente numero di soggetti lasci il posto di lavoro. Considerato in diritto 1. - Il Pretore di Venezia dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 3, quarto comma, della legge 5 dicembre 1986, n. 856 (Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica), nella parte in cui, ai fini del pensionamento anticipato obbligatorio del personale esuberante, fissa un limite di eta' per le donne diverso e inferiore (cinquant'anni) a quello stabilito per gli uomini (cinquantacinque anni); risulterebbero violati gli artt. 3, 4, 35 e 37 Cost. per la effettuata discriminazione delle donne rispetto agli uomini solo per ragioni di sesso e per la conseguente ingiustificata compressione del diritto al lavoro a danno delle prime. 2. - E' preliminare l'esame della eccepita irrilevanza della questione. La Societa' datrice di lavoro sostiene l'inapplicabilita', nei suoi confronti, della legge censurata in quanto essa esercita in prevalenza servizi passeggeri e non merci ed, inoltre, che la lavoratrice sarebbe stata licenziata anche per altri motivi. L'eccezione e' palesemente infondata perche' i fatti su cui si fonda, i quali, peraltro, non trovano riscontro nemmeno negli atti di causa, non risultano affatto dall'ordinanza di rinvio a questa Corte. 3. - Nel merito la questione e' fondata. L'art. 1 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, prevede un programma di ristrutturazione e di sostegno finanziario da parte dello Stato per i servizi di trasporto merci di linea esercitato dalle Societa' del Gruppo Finmare, per le quali e' riconosciuta l'impossibilita' di conseguire l'equilibrio economico della gestione e la loro indispensabilita' per l'economia nazionale. L'art. 3 della stessa legge prevede che il detto programma contenga l'indicazione dei contingenti, divisi per qualifica, del personale, amministrativo e navigante, esuberante sia in relazione ai servizi svolti al 1 gennaio 1985, sia in dipendenza dell'attuazione del programma medesimo e delle relative variazioni. Agli appartenenti alle qualifiche per le quali sono previste esuberanze di personale e' data facolta' di presentare domanda irrevocabile di pensionamento anticipato se abbiano maturato i requisiti di contribuzione per la pensione di vecchiaia e raggiunto l'eta' di cinquant'anni se donne e di cinquantacinque anni se uomini. Inoltre, dispone che, se il numero di coloro che hanno presentato la suddetta domanda ecceda le esuberanze, la societa' interessata provvede alla individuazione di coloro che, in possesso dei requisiti previsti, debbano usufruire del pensionamento anticipato secondo il criterio prevalente della maggiore eta'; se invece e' inferiore, la societa' interessata individua il personale che, in possesso dei requisiti previsti, deve essere collocato in pensionamento anticipato seguendo il criterio della maggiore eta' fino al raggiungimento dei limiti numerici indicati nel programma medesimo. La risoluzione del rapporto ha luogo alla scadenza del mese in cui si verifica o l'accoglimento della domanda o l'individuazione suddetta; il trattamento di pensione decorre dal mese successivo. Esso e' liquidato sulla base dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quello di compimento dell'eta' per la pensione di vecchiaia. La prevista possibilita' di porre il personale esuberante in anticipato pensionamento non puo' essere assimilata alla ipotesi di un normale pensionamento per raggiungimento della relativa eta' richiesta dalle norme di previsione per la cessazione del rapporto di lavoro, ma concreta una ipotesi di cessazione anticipata del rapporto di lavoro per una causa eccezionale. Trattasi, in sostanza, di una particolare ristrutturazione aziendale. Infatti, la cessazione del rapporto di lavoro che opera nei confronti del personale ritenuto esuberante e' connessa ad un particolare programma di ristrutturazione finanziato dallo Stato per le Societa' del Gruppo Finmare, per le quali e' riconosciuta l'impossibilita' di conseguire l'equilibrio economico della gestione e la loro indispensabilita' per l'economia nazionale. La cessazione del rapporto di lavoro, che non opera per spontanea scelta dei lavoratori al raggiungimento della eta' richiesta, ma per imposizione del datore di lavoro, concreta un vero e proprio licenziamento. In tale situazione trovano piena applicazione i principi affermati da questa Corte in tema di licenziamento secondo i quali non puo' effettuarsi discriminazione tra lavoratori dell'azienda in base soltanto al sesso. Si e' piu' volte affermata da questa Corte (sentt. nn. 137/1986; 498/1988; ord. n. 703/1988) la piena parita' di trattamento tra lavoratori e lavoratrici in ordine all'eta' lavorativa. Pertanto, della norma censurata, siccome in contrasto con i detti principi, che, del resto, costituiscono la corretta applicazione dei precetti costituzionali, deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale.