ha pronunciato la seguente ORDINANZA Nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 5 marzo 1988, n. 59 (Interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche) promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 1 aprile 1988, depositato in cancelleria il 15 successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1988. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella Camera di consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre. Ritenuto che la Provincia Autonoma di Bolzano ha chiesto che venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l. 5 marzo 1988, n. 59 ("Interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche") per violazione di vari articoli del suo statuto (8, nn. 13, 14, 17, 21 e 24; 9, n. 9; 16, primo comma; 107), approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione emanate con i decreti presidenziali 22 marzo 1974 nn. 279 e 381; 26 marzo 1977, n. 235; 31 luglio 1978, n. 1017, nonche' dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione; che si e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso, anche per i motivi illustrati in una successiva memoria. Considerato che il d.-l. 5 marzo 1988, n. 59 non e' stato convertito in legge nel termine prescritto dall'art. 77 della Costituzione; che, pertanto, in conformita' ad un consolidato orientamento di questa Corte (da ultimo, ord. n. 665 del 1988) va pronunciata la manifesta inammissibilita' di tutte le questioni. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.