ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
    Nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del d.-l.
 5 marzo 1988, n. 59  (Interventi  urgenti  nel  settore  delle  opere
 pubbliche)  promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano,
 notificato il  1›  aprile  1988,  depositato  in  cancelleria  il  15
 successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1988.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 26 ottobre 1988 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre.
    Ritenuto che la Provincia Autonoma di Bolzano ha chiesto che venga
 dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2  del  d.-l.  5
 marzo  1988,  n.  59  ("Interventi  urgenti  nel  settore delle opere
 pubbliche") per violazione di vari articoli del suo statuto  (8,  nn.
 13,  14,  17,  21 e 24; 9, n. 9; 16, primo comma; 107), approvato con
 d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme  di  attuazione
 emanate  con  i decreti presidenziali 22 marzo 1974 nn. 279 e 381; 26
 marzo 1977, n. 235; 31 luglio 1978, n. 1017,  nonche'  dell'art.  77,
 secondo comma, della Costituzione;
      che  si  e' costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   Generale   dello   Stato,
 concludendo per il rigetto del ricorso, anche per i motivi illustrati
 in una successiva memoria.
    Considerato  che  il  d.-l.  5  marzo  1988,  n.  59  non e' stato
 convertito  in  legge  nel  termine  prescritto  dall'art.  77  della
 Costituzione;
      che,  pertanto, in conformita' ad un consolidato orientamento di
 questa Corte (da ultimo, ord. n. 665  del  1988)  va  pronunciata  la
 manifesta inammissibilita' di tutte le questioni.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.