ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale della legge regionale 27
 gennaio 1988 avente  per  oggetto  "Disposizioni  di  attuazione  dei
 principi  fissati  dalle norme dello Stato in materia di permessi per
 attivita' sindacali in attesa della definizione  intercompartimentale
 della  disciplina  unitaria  delle relazioni sindacali", promosso con
 ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri  notificato  il  16
 febbraio  1988,  depositato  in  cancelleria  il  23 febbraio 1988 ed
 iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1988.
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  25  ottobre  1988  il  giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Uditi l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi, per il ricorrente, e
 l'avv. Federico Sorrentino per la Regione.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ricorso notificato il 16 febbraio 1988, il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 Generale   dello   Stato,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale della legge della Regione Liguria riapprovata, dopo il
 rinvio  governativo,  il  27  gennaio  1988  recante "Disposizioni di
 attuazione dei principi fissati dalle norme dello Stato in materia di
 permessi   per   attivita'  sindacali  in  attesa  della  definizione
 intercompartimentale  della  disciplina  unitaria   delle   relazioni
 sindacali".
    L'articolo  unico  di  detta  legge  dispone  testualmente: "1. In
 attesa e sino alla definizione intercompartimentale della  disciplina
 unitaria   delle   relazioni   sindacali,   secondo  quanto  disposto
 nell'articolo  1,  comma  quarto,  dell'Accordo  intercompartimentale
 recepito  con  d.P.R.  1›  febbraio 1986 n. 13, i permessi per motivi
 sindacali per il  personale  delle  Unita'  sanitarie  locali,  delle
 Istituzioni  sanitarie di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre
 1978 n. 833,  e  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
 scientifico  con  personalita'  giuridica  di diritto pubblico di cui
 all'articolo  42  della  medesima  legge,   sono   disciplinati   dai
 provvedimenti  gia'  adottati  dai  singoli Enti divenuti esecutivi a
 sensi di legge".
    Il   ricorrente  sostiene  che  la  Regione  difetta  di  potesta'
 legislativa nella materia in esame, in  quanto  la  disciplina  dello
 stato  giuridico  del  personale  del servizio sanitario e' riservata
 allo Stato dall'art. 47 della legge n. 833 del 1978  e  gli  istituti
 normativi  di  carattere economico sono demandati alla contrattazione
 nazionale, ai sensi del medesimo articolo 47, ottavo comma.
    Nella  specie,  poi  -  osserva  l'Avvocatura  - la disciplina dei
 permessi sindacali nel comparto sanitario  da  osservare  "in  attesa
 della  definizione  intercompartimentale  della  disciplina  unitaria
 delle relazioni  sindacali"  e'  gia'  contenuta,  anche  per  quanto
 attiene  alle situazioni anteriori, nell'art. 36 del d.P.R. 20 maggio
 1987, n. 270 di recepimento dell'accordo 1985-1987, che  al  riguardo
 richiama   espressamente,   per  il  personale  delle  UU.SS.LL.,  le
 disposizioni dettate in proposito nell'art. 51 del  d.P.R.  27  marzo
 1969,   n.  130  sullo  stato  giuridico  del  personale  degli  enti
 ospedalieri.
    2.  -  La  Regione  Liguria,  costituitasi  in  giudizio, sostiene
 innanzitutto che il ricorso e' inammissibile sia perche' generico  in
 quanto  non  enuncerebbe  sotto  quale specifico profilo essa avrebbe
 ecceduto dai limiti della propria potesta' legislativa - sia  perche'
 la  censura  secondo  cui  si  tratterebbe  nella  specie  di materia
 riservata alla contrattazione sindacale ex art. 47, ottavo comma,  l.
 n. 833 del 1978 non sarebbe contenuta nell'atto di rinvio.
    Nel  merito,  poi,  la  resistente osserva che la disciplina dello
 stato  giuridico  del  personale  sanitario  rientra  nella   materia
 dell'assistenza  sanitaria  ed ospedaliera, nella quale la Regione ha
 potesta' legislativa concorrente. Ne' una riserva di tale  disciplina
 allo  Stato  sarebbe  desumibile dall'art. 47 l. n. 833 del 1978, sia
 perche' il riferimento ai "principi generali e comuni del rapporto di
 pubblico  impiego"  (comma  primo)  non  concernerebbe  la sola legge
 statale, sia perche' i commi successivi delineerebbero una  complessa
 articolazione di competenze tali da consentire l'intervento regionale
 non solo con norme  di  attuazione  ma  anche  con  una  legislazione
 concorrente.
    La normativa dettata in detto articolo, e poi nel decreto delegato
 20 dicembre 1979, n. 761 (sullo stato giuridico del  personale  delle
 UU.SS.LL.)  sarebbe  cioe'  una  normativa  di principio, tale da non
 escludere ogni intervento legislativo regionale di dettaglio.
    In  riferimento,  poi,  all'ottavo  comma  del  citato art. 47, la
 difesa della Regione nega che la materia dei permessi  sindacali  sia
 da  ricondurre  nell'ambito  degli  "istituti  normativi di carattere
 economico" che tale disposizione riserva all'accordo nazionale per il
 personale  sanitario  e  sostiene che essa, in base all'art. 12 della
 legge  quadro  sul  pubblico  impiego  (n.  93  del  1983),  andrebbe
 disciplinata  con  accordo  sindacale  unico per tutti i comparti del
 pubblico  impiego.  Il  d.P.R.  n.  270  del  1987,  di   recepimento
 dell'accordo nazionale relativo al comparto sanitario per il triennio
 1985-1987 - che peraltro in tema  di  permessi  sindacali  rinvia  ad
 accordi  successivi - non avrebbe percio' potuto, secondo la Regione,
 disciplinare tale materia. Anche ammessa, d'altra parte, una  riserva
 a  favore  della  norma pattizia, non se ne potrebbe desumere che sia
 precluso l'intervento del legislatore regionale, neppure in presenza,
 come  nella  specie,  di  una  concreta disciplina emanata sulla base
 degli accordi sindacali, dato che tali accordi hanno nei confronti di
 quest'ultimo  il  valore  di  "previe intese" che comportano solo "un
 vincolo direttivo di massima" (cfr. sent. n. 217/1987).
    Nel   caso   concreto,  comunque,  non  vi  e',  ad  avviso  della
 resistente, alcun reale contrasto tra l'art. 36 del d.P.R. n. 270 del
 1987 e la legge regionale impugnata: il primo, infatti, ha lo scopo -
 in attesa dell'accordo intercompartimentale che renda applicabile, ai
 sensi  dell'art.  23  l.  n.  93  del 1983 le norme dello Statuto dei
 lavoratori - di cristallizzare la situazione esistente e contiene, al
 terzo  comma,  una  norma di chiusura che stabilisce l'applicabilita'
 "della disciplina in atto presso gli enti  stessi",  della  quale  il
 richiamo all'art. 51 d.P.R. n. 130 del 1969 non sarebbe altro che una
 specificazione; la legge regionale, dal canto suo, non fa  altro  che
 ribadire  il  contenuto essenziale del citato art. 36, per garantirne
 una corretta applicazione ed assicurare  comportamenti  uniformi  nel
 territorio regionale.
    3.  - In prossimita' dell'udienza la Regione Liguria ha depositato
 una memoria illustrativa, nella quale sottolinea ulteriormente, da un
 lato,  le  gia'  illustrate  ragioni di inammissibilita' del ricorso,
 dall'altro, la singolarita' della pretesa del ricorrente di escludere
 la sussistenza di qualsivoglia potesta' regionale sulla materia sulla
 base di una asserita riserva globale allo Stato  di  ogni  competenza
 sullo stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale.
    Ribadisce  a tal proposito le argomentazioni volte a dimostrare la
 spettanza alla Regione  di  una  competenza  legislativa  concorrente
 sull'argomento  e  ad  escludere  che lo stesso art. 47 l. n. 833 del
 1978 abbia inteso precludere simile competenza.
    Insiste  poi nel negare ogni influenza - ai fini della valutazione
 della legge regionale impugnata cosi' come prospettata nel ricorso  -
 alla  disciplina dei permessi sindacali contenuta nell'art. 36 d.P.R.
 n. 270 del 1987 (che peraltro, piu' correttamente,  ripete,  dovrebbe
 risultare  da  un accordo intercompartimentale ex art. 12 della l. n.
 93/1983). La presenza di simile atto normativo, infatti,  mentre  non
 potrebbe  incidere,  ove si propendesse per la integrale riserva allo
 Stato, sul riconoscimento della illegittimita' della legge censurata,
 viceversa,  nell'opposto  caso  in  cui  si  ammettesse la competenza
 concorrente  della  Regione,  non   potrebbe   precludere   in   toto
 l'intervento del legislatore regionale, ma conserverebbe pur sempre a
 quest'ultimo il potere di integrarne o modificarne il  contenuto  per
 adattarlo  alle  peculiari  caratteristiche del suo ordinamento e del
 suo bilancio, salvo il rispetto dei principi  fondamentali  stabiliti
 nella  legge  dello Stato (Corte cost.  217/87; 72/85; 219 e 290/84),
 principi che, peraltro, non potrebbero qui  dirsi  violati,  data  la
 sostanziale  coincidenza  tra la legge impugnata e il menzionato art.
 36 d.P.R. n. 270 del 1987.
                         Considerato in diritto
    1.  - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la delibera
 legislativa della Regione Liguria riapprovata  il  27  gennaio  1988,
 recante  "Disposizioni di attuazione dei principi fissati dalle norme
 dello Stato in materia di permessi per attivita' sindacali in  attesa
 della  definizione  intercompartimentale  della  disciplina  unitaria
 delle relazioni  sindacali".  A  suo  parere  tale  delibera  sarebbe
 viziata  da  eccesso  di  competenza,  ai  sensi dell'art. 117 Cost.,
 perche' interverrebbe in una materia non attribuita  alle  Regioni  e
 riservata  invece,  dall'art.  47  della  l.  n.  833  del 1978, alla
 regolamentazione in base ad accordi sindacali,  tradottasi  nell'art.
 36  del  d.P.R.  n.  270 del 1987, di recepimento dell'accordo per il
 triennio 1985-1987, relativo al comparto del personale dipendente del
 Servizio sanitario nazionale.
    2. - L'eccezione di inammissibilita' del ricorso prospettata dalla
 difesa della Regione non puo' essere accolta.
    Infatti,  come questa Corte ha anche di recente ribadito (sent. n.
 726 del 1988), "il principio  della  corrispondenza  sostanziale  tra
 motivi  del  rinvio  e motivi del ricorso si intende rispettato anche
 quando  i  primi  siano  formulati  in  modo  sintetico  e  sommario,
 sempreche'  la  Regione  sia  stata ragionevolmente messa in grado di
 rendersi conto della consistenza delle obiezioni rivoltele in sede di
 rinvio  e  che  queste  coincidano  sostanzialmente  con  quelle piu'
 ampiamente trattate nel ricorso".
    Nel  caso  presente  invero  non  manca  nel  telegramma di rinvio
 l'enunciazione - sia pure in forma assai succinta - delle censure  di
 estraneita'   dell'oggetto  della  legge  impugnata  dalla  sfera  di
 competenza  regionale  e  della  sua  riserva   alla   contrattazione
 sindacale, poi sviluppate nel ricorso.
    3. - Il ricorso e' fondato.
    La  materia dei permessi per attivita' sindacali, infatti, gode di
 un regime particolare, che  esclude  la  legittimita'  di  interventi
 legislativi regionali come quello realizzato con la legge denunziata.
    Sia  il  d.P.R.  n. 761 del 1979 - che, in attuazione della delega
 disposta dall'art. 47, terzo comma della legge di riforma  sanitaria,
 disciplina  lo stato giuridico del personale delle UU.SS.LL. - sia la
 successiva legge-quadro sul pubblico impiego fanno oggetto la materia
 de  qua  di  apposita e separata considerazione rispetto al complesso
 degli istituti concernenti il trattamento del personale.
    L'art.   62   del   menzionato   decreto   presidenziale  dichiara
 applicabile ai dipendenti delle UU.SS.LL. la disciplina  dei  diritti
 sindacali  -  ivi  compresa  dunque quella dei permessi - posta dallo
 Statuto dei lavoratori "con le integrazioni e le norme di  attuazione
 stabilite  nell'accordo  nazionale  unico"  previsto dall'art. 47, 8›
 comma della l. n. 833 del 1978.
    L'art.  23  della  legge-quadro  n. 93 del 1983, nell'estendere le
 disposizioni sulla tutela sindacale contenute nel medesimo Statuto al
 personale    delle    amministrazioni    pubbliche,   specifica   che
 all'applicazione di alcune di esse - tra le quali quelle relative  ai
 permessi  -  si  provvede "con norme da emanarsi in base agli accordi
 sindacali di cui ai precedenti articoli" della stessa legge.
    Da  entrambe le riferite disposizioni si ricava dunque senza ombra
 di  dubbio  che,  anche  al  di  la'  della   generale   ripartizione
 dell'intera   materia   del   trattamento   del  personale  fra  atti
 legislativi unilaterali e normativa adottata in  base  ad  accordi  -
 secondo  i criteri ricavabili, per quanto qui interessa, dall'art. 47
 della l. n. 833 del 1978 e dagli artt. 2 e 3 della legge-quadro -  la
 regolamentazione  dei  permessi  per attivita' sindacali e' riservata
 alla disciplina mediante contrattazione collettiva. Tale principio ha
 trovato applicazione sia negli accordi nazionali relativi al triennio
 1985-1987 (d.P.R. n. 13 del 1986  e  d.P.R.  n.  270  del  1987)  sia
 nell'accordo  intercompartimentale  per il triennio 1988-1990 (d.P.R.
 n. 395 del 1988), i  quali  tutti  hanno  riaffermato  l'assorbimento
 della  materia  dei  permessi  sindacali  nella sfera della normativa
 pattizia  (nello  stesso  senso  e'  inteso  pure  l'accordo  per  il
 personale degli enti locali, comprese le Regioni, di cui al d.P.R. n.
 268 del 1987, art. 75).
    In  questo ambito si colloca la disposizione ricordata dal ricorso
 governativo, e cioe' l'art. 36 del menzionato d.P.R. n. 270 del 1987,
 relativo al comparto del personale sanitario, il quale ha dettato una
 disciplina transitoria del problema, da  valere  fino  alla  compiuta
 definizione dello stesso ad opera di successivi accordi.
    Una   volta  riconosciuto  il  principio  dell'attribuzione  della
 materia in  oggetto  alla  contrattazione  sindacale,  e'  del  tutto
 inconferente,  ai  fini  della  valutazione della presente questione,
 l'esame dell'ulteriore  quesito  -  prospettato  dalla  difesa  della
 Regione   -   circa   il   tipo  di  accordo,  se  compartimentale  o
 intercompartimentale, astrattamente competente a  porre  la  concreta
 disciplina:  e  cio'  anche perche' nel sistema della legge-quadro la
 scelta tra i due strumenti,  in  assenza  di  esplicite  disposizioni
 legislative  in  contrario, e' rimessa alle valutazioni e alle intese
 dei soggetti  della  contrattazione,  e  perche',  comunque,  l'esito
 finale  delle  trattative concernenti il personale delle UU.SS.LL. si
 traduce, in entrambi i casi, nell'adozione di decreti  di  recezione,
 che sono atti dello Stato.
    Ne'   potrebbe  sostenersi,  come  fa  la  difesa  della  Regione,
 richiamando la giurisprudenza di questa Corte, che, pur  in  presenza
 di  tali  accordi,  resterebbe  assicurato  alla Regione medesima uno
 spazio  di  intervento  al  fine  di  adeguarli   alle   peculiarita'
 dell'ordinamento  dei propri uffici e alle disponibilita' del proprio
 bilancio.
    L'affermazione  in  tal  senso  della  ricordata giurisprudenza e'
 infatti riferita all'ipotesi di accordi  (ex  art.  10  legge-quadro)
 relativi al trattamento del personale degli uffici della Regione o di
 enti da essa dipendenti.
    L'assunto  non  riguarda dunque la diversa ipotesi del trattamento
 del personale sanitario, il quale (come ha precisato anche  la  sent.
 n.  219/1984)  non  dipende dalle Regioni, ma dall'organo di gestione
 delle UU.SS.LL. (art. 47, secondo comma, l. n. 833 del 1978), che non
 sono  enti  strumentali di quelle, ma "strutture operative dei comuni
 singoli o associati, e delle comunita' montane" (art. 15, primo comma
 stessa legge).
    Proprio  per  cio',  il  relativo regime giuridico ed economico e'
 correttamente affidato ad atti normativi dello Stato  (v.  artt.  47,
 terzo  e  ottavo  comma,  l.  n. 833 del 1978, 9 l. n. 93 del 1983) e
 sfugge  alla  competenza  concorrente  in  materia   di   "assistenza
 sanitaria  ed ospedaliera" attribuita alle Regioni. A queste ultime -
 nel complesso intreccio di competenze risultante dall'attuale assetto
 del  sistema  sanitario  nazionale  (v.  sent.  245  del 1984) - sono
 riconosciuti  soltanto,  in  relazione  ai  molteplici  compiti  loro
 spettanti  in  ordine  alla struttura, gestione e funzionamento delle
 UU.SS.LL. (art. 15, undicesimo  comma,  l.  n.  833  del  1978),  una
 competenza  meramente delegata e di attuazione degli atti legislativi
 statali adottati sulla base del terzo comma dell'art. 47 della  legge
 di  riforma  sanitaria e, quanto alla materia rimessa alla disciplina
 contrattuale, il potere di partecipare - che nella  specie  e'  stato
 esercitato  -  a  mezzo di propri rappresentanti, al procedimento che
 porta alla conclusione dei relativi accordi  (v.  sent.  n.  219  del
 1984,  e  il  testo  dell'art.  9 della legge-quadro, come modificato
 dall'art. 1 l. 8 agosto 1985, n. 426).