ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale della legge regionale
 approvata il 28  marzo  1988,  riapprovata  il  27  luglio  1988  dal
 Consiglio  regionale  avente  per  oggetto: "Valutazione dell'onere a
 carico  della   Regione   dei   servizi   resi   ad   enti   pubblici
 ricongiungibili  ai fini previdenziali, ai sensi dell'art. 2 della l.
 7 febbraio 1979, n.29",  promosso  con  ricorso  del  Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri, notificato il 17 agosto 1988, depositato in
 cancelleria il 26 agosto 1988 ed  iscritto  al  n.  25  del  registro
 ricorsi 1988;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  29  novembre  1988  il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Uditi  l'Avvocato  dello  Stato Gaetano Zotta per il ricorrente, e
 l'avv. Achille Chiappetti per la Regione.
                            Ritenuto in fatto
    1.1  - Con ricorso notificato il 17 agosto 1988 e depositato il 26
 successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
 difeso  dall'Avvocatura  generale dello Stato, ha sollevato questione
 di  legittimita'  costituzionale  della  legge  della  Regione  Lazio
 recante  "Valutazione  dell'onere  a carico della Regione dei servizi
 resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi
 dell'art.  2  della  legge  7  febbraio 1979, n. 29", approvata il 28
 marzo e riapprovata il 27 luglio 1988.
    Premette il ricorso che la legge in questione prevede l'assunzione
 a totale carico dell'ente dell'onere derivante dalla valutazione  dei
 servizi, resi ad altri enti e ricongiungibili, ai fini previdenziali,
 ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 nei confronti
 del  personale transitato o inquadrato nei ruoli regionali, a seguito
 di provvedimenti legislativi di soppressione, scorporo o  riforma  di
 enti ed organici.
    Tale disciplina violerebbe l'art. 2 della legge n. 29 del 1979 che
 ripartisce gli oneri in questione tra Amministrazione  e  dipendente,
 in  quanto  se  la  legge  statale impone la ripartizione degli oneri
 previdenziali derivanti dalla ricongiunzione dei servizi precedenti a
 quello in atto con la Regione, non puo' la stessa discostarsi da tali
 dettati.
    Si   chiede,   pertanto,   che   sia  dichiarata  l'illegittimita'
 dell'impugnato provvedimento.
    1.2  -  La Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Achille
 Chiappetti, si e' costituita in  giudizio,  eccependo  l'infondatezza
 del  ricorso.  Si  osserva,  in  proposito,  che la Regione ha voluto
 evitare immotivate ed irrazionali disparita' di trattamento a sfavore
 dei  propri  dipendenti,  in palese violazione degli artt. 3, 36 e 38
 Cost. ed inoltre che la legge impugnata, ben  lungi  dall'opporsi  ai
 principi  della  legislazione  statale,  si  e' limitata ad applicare
 altri principi (art. 6 della l. n. 29 del 1979).
                         Considerato in diritto
    1.1  - La legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi
 assicurativi  dei  lavoratori  ai  fini  previdenziali)  tra  l'altro
 prevede  (art.  2)  che  il  lavoratore dipendente pubblico possa far
 valere a domanda, per i fini di  quiescenza,  precedenti  periodi  di
 diversa     iscrizione     obbligatoria    previdenziale,    mediante
 ricongiunzione di essi, a titolo oneroso, presso la gestione  in  cui
 risulti iscritto all'atto della propria istanza.
    1.2  -  Con  legge  approvata il 28 marzo 1988 e riapprovata il 27
 luglio successivo, la Regione Lazio disponeva, peraltro, l'assunzione
 in  esclusivo  carico  dell'ente  degli  oneri derivanti, per effetto
 della  descritta  ricongiunzione,  al  personale  ad  essa   comunque
 transitato.
    Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri ha proposto ricorso,
 ravvisando  la  violazione  del  richiamato  art.  2  legge  n.   29,
 ripartitorio degli oneri tra Amministrazione e dipendente.
    2.  -  Senonche', con legge 27 ottobre 1988, n.482 (Disciplina del
 trattamento di quiescenza e di previdenza del  personale  degli  enti
 soppressi  trasferito  alle  regioni,  agli  enti  pubblici  ed  alle
 amministrazioni dello Stato) si dispone univocamente (artt.  1  e  2)
 che   per  il  personale  comunque  interessato  a  provvedimenti  di
 soppressione, scorporo o riforma trasferito alle Regioni si applicano
 le disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 29, gia' recante per
 talune situazioni, la ricongiunzione non a domanda bensi' d'ufficio e
 senza onere per il lavoratore interessato.
    Resta  evidenziato  che tale norma e' intesa a porre termine ad un
 esistente  stato  di  contraddittorieta'  (Atti  Camera:   bollettino
 Commissioni  del  21 ottobre 1987) e per quanto attiene al ricorso in
 esame determina, in ogni caso, il  superamento  del  contrasto  della
 legge  regionale  con  l'art.  2 della legge n. 29: l'adozione di una
 generale normazione esaustiva nei sensi  piu'  limitatamente  pretesi
 dal  provvedimento  regionale comporta, pertanto, la cessazione della
 materia del contendere.