ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge regionale approvata il 28 marzo 1988, riapprovata il 27 luglio 1988 dal Consiglio regionale avente per oggetto: "Valutazione dell'onere a carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'art. 2 della l. 7 febbraio 1979, n.29", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 17 agosto 1988, depositato in cancelleria il 26 agosto 1988 ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 1988; Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio; Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Uditi l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il ricorrente, e l'avv. Achille Chiappetti per la Regione. Ritenuto in fatto 1.1 - Con ricorso notificato il 17 agosto 1988 e depositato il 26 successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Lazio recante "Valutazione dell'onere a carico della Regione dei servizi resi ad enti pubblici ricongiungibili ai fini previdenziali, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29", approvata il 28 marzo e riapprovata il 27 luglio 1988. Premette il ricorso che la legge in questione prevede l'assunzione a totale carico dell'ente dell'onere derivante dalla valutazione dei servizi, resi ad altri enti e ricongiungibili, ai fini previdenziali, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29 nei confronti del personale transitato o inquadrato nei ruoli regionali, a seguito di provvedimenti legislativi di soppressione, scorporo o riforma di enti ed organici. Tale disciplina violerebbe l'art. 2 della legge n. 29 del 1979 che ripartisce gli oneri in questione tra Amministrazione e dipendente, in quanto se la legge statale impone la ripartizione degli oneri previdenziali derivanti dalla ricongiunzione dei servizi precedenti a quello in atto con la Regione, non puo' la stessa discostarsi da tali dettati. Si chiede, pertanto, che sia dichiarata l'illegittimita' dell'impugnato provvedimento. 1.2 - La Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. Achille Chiappetti, si e' costituita in giudizio, eccependo l'infondatezza del ricorso. Si osserva, in proposito, che la Regione ha voluto evitare immotivate ed irrazionali disparita' di trattamento a sfavore dei propri dipendenti, in palese violazione degli artt. 3, 36 e 38 Cost. ed inoltre che la legge impugnata, ben lungi dall'opporsi ai principi della legislazione statale, si e' limitata ad applicare altri principi (art. 6 della l. n. 29 del 1979). Considerato in diritto 1.1 - La legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) tra l'altro prevede (art. 2) che il lavoratore dipendente pubblico possa far valere a domanda, per i fini di quiescenza, precedenti periodi di diversa iscrizione obbligatoria previdenziale, mediante ricongiunzione di essi, a titolo oneroso, presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della propria istanza. 1.2 - Con legge approvata il 28 marzo 1988 e riapprovata il 27 luglio successivo, la Regione Lazio disponeva, peraltro, l'assunzione in esclusivo carico dell'ente degli oneri derivanti, per effetto della descritta ricongiunzione, al personale ad essa comunque transitato. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto ricorso, ravvisando la violazione del richiamato art. 2 legge n. 29, ripartitorio degli oneri tra Amministrazione e dipendente. 2. - Senonche', con legge 27 ottobre 1988, n.482 (Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato) si dispone univocamente (artt. 1 e 2) che per il personale comunque interessato a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma trasferito alle Regioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 29, gia' recante per talune situazioni, la ricongiunzione non a domanda bensi' d'ufficio e senza onere per il lavoratore interessato. Resta evidenziato che tale norma e' intesa a porre termine ad un esistente stato di contraddittorieta' (Atti Camera: bollettino Commissioni del 21 ottobre 1987) e per quanto attiene al ricorso in esame determina, in ogni caso, il superamento del contrasto della legge regionale con l'art. 2 della legge n. 29: l'adozione di una generale normazione esaustiva nei sensi piu' limitatamente pretesi dal provvedimento regionale comporta, pertanto, la cessazione della materia del contendere.