ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio promosso con ricorso della Provincia Autonoma di Bolzano
 notificato il 27 luglio 1988, depositato in Cancelleria il 29  luglio
 1988  ed iscritto al n.14 del registro ricorsi 1988, per conflitto di
 attribuzione sorto a seguito  della  circolare  del  Ministero  della
 Pubblica  Istruzione  n.143  del  24  maggio  1988, avente ad oggetto
 "Nuovi  programmi  didattici  per  la  scuola  primaria.   Attuazione
 sperimentale  di  nuovi  moduli  organizzativi  per l'anno scolastico
 1988/89";
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  29  novembre  1988  il Giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Uditi  l'avv.  Sergio  Panunzio  e  l'Avvocato dello Stato Gaetano
 Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  La  Provincia  autonoma  di Bolzano ha proposto ricorso per
 conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione alla
 circolare del Ministro della Pubblica Istruzione n. 143 del 24 maggio
 1988 avente ad oggetto  "Nuovi  programmi  didattici  per  la  scuola
 primaria.  Attuazione  sperimentale di nuovi moduli organizzativi per
 l'anno scolastico  1988/89",  lamentando  la  lesione  delle  proprie
 competenze  di  cui  agli  artt.  9, n. 2; 16, primo comma e 19 dello
 Statuto Speciale e relative norme di attuazione (d.P.R.  10  febbraio
 1983, n. 89).
    Osserva  preliminarmente  la ricorrente come la predetta circolare
 debba ritenersi applicabile anche  nel  suo  territorio  poiche'  non
 contiene   alcuna   clausola   di   salvaguardia   delle   competenze
 provinciali,  dichiara  anzi   espressamente   di   disciplinare   la
 sperimentazione  "che  interessa l'intero territorio nazionale", e si
 indirizza anche  al  Sovrintendente  scolastico  di  Bolzano  e  agli
 Intendenti  scolastici  di  Bolzano per la scuola di lingua tedesca e
 per la scuola delle comunita' ladine.
    Cio'  premesso,  la  Provincia lamenta, nel merito, che l'adozione
 del provvedimento con il quale il Ministro, in  esecuzione  dell'art.
 3, terzo comma, d.P.R. n. 419 del 1974 ha attivato la sperimentazione
 nella scuola  elementare  per  l'anno  scolastico  1988/89  e  ne  ha
 determinato  minuziosamente  modalita' e contenuti, sarebbe spettata,
 per il suo territorio, alla Provincia medesima.
    A   tenore   delle   ricordate  disposizioni  statutarie  e  delle
 richiamate norme di attuazione infatti, sarebbero state trasferite ad
 essa   Provincia  tutte  le  attribuzioni  relative  alla  istruzione
 elementare e secondaria,  esclusa  solo  la  disciplina  dello  stato
 giuridico   ed  economico  del  personale  scolastico  -  cosi'  come
 riconosciuto dalle sentt. nn. 279 del 1984 e 630 del 1988  di  questa
 Corte  -  e  compresa,  dunque,  la  disciplina della sperimentazione
 didattica e della ricerca educativa nelle scuole previste dal  d.P.R.
 n. 419 del 1974.
    In particolare, l'art. 27 del d.P.R. n. 89 del 1983, contenente le
 norme di attuazione statutaria, avrebbe  rimesso  alla  Provincia  di
 adottare   sia   i  provvedimenti  annuali  di  autorizzazione  della
 sperimentazione e di determinazione dei contenuti e delle  modalita',
 sia  i provvedimenti di riconoscimento delle scuole sperimentali e di
 fissazione dei criteri di corrispondenza ai fini  del  riconoscimento
 della  validita'  degli  studi  compiuti  dagli alunni delle classi e
 scuole (artt. 3, terzo e quinto comma, 4 d.P.R. n. 419 del 1974).  In
 relazione  a  tale  trasferimento  di  funzioni,  e in attuazione del
 d.P.R. n. 89  del  1983,  la  Provincia  ha  adottato  una  legge  di
 disciplina organica dell'istruzione elementare e secondaria, dettando
 una  estesa  e  compiuta   regolamentazione   della   sperimentazione
 didattica  e  della  ricerca educativa (l. prov. n. 13 del 1987, art.
 15) e dell'aggiornamento culturale e professionale dei docenti  (art.
 14).
    Ne',  infine,  ad avviso della ricorrente, potrebbe influire sulla
 appartenenza  provinciale  delle  attribuzioni  in  contestazione  la
 circostanza   che   la   sperimentazione   regolata  dalla  circolare
 ministeriale si colleghi alla introduzione di nuovi programmi per  la
 scuola  elementare, tanto piu' che la medesima Provincia sarebbe gia'
 intervenuta   per   realizzare   l'aggiornamento   degli   insegnanti
 elementari in funzione proprio della introduzione dei nuovi programmi
 stabiliti con il d.P.R. n. 104 del 1985.
    Conclude  pertanto  chiedendo  che  la Corte voglia dichiarare che
 spetta alla Provincia di Bolzano, nel proprio territorio, di  dettare
 disposizioni  sulla sperimentazione didattica nella scuola elementare
 anche  in   relazione   all'attuazione   dei   nuovi   programmi   di
 insegnamento;  e  per  l'effetto  annullare  in parte qua l'impugnata
 circolare del Ministro della Pubblica Istruzione.
    2.  -  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, costituitosi in
 giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ricordato come
 la  circolare  impugnata  fosse  mossa dalla necessita' di avviare la
 sperimentazione di nuovi moduli organizzativi didattici  al  fine  di
 creare  le  condizioni  di  applicabilita'  dei  nuovi  programmi  di
 insegnamento, fa presente  la  evidente  esclusione  della  Provincia
 ricorrente   dall'ambito   di   applicazione   del  provvedimento  in
 questione, che  le  sarebbe  stato  inviato  soltanto  per  opportuna
 conoscenza,  come, secondo prassi, qualsiasi altra circolare emanata.
    Ad  ulteriore sostegno della tesi che l'atto impugnato non avrebbe
 inteso intaccare minimamente la competenza provinciale, l'Avvocatura,
 in  primo  luogo,  osserva  che  la  nuova  organizzazione scolastica
 sarebbe strettamente collegata con  l'entrata  in  vigore  dei  nuovi
 programmi  di  cui  alla  legge  n.  104  del 1985, programmi che non
 troverebbero applicazione nella Provincia, avendo la medesima inviato
 un  disegno  di  legge  relativo a "programmi didattici per la scuola
 primaria della Provincia autonoma di Bolzano", ai fini  del  rilascio
 del  parere  di  cui  agli artt. 19 St. e 9 d.P.R. n. 89 del 1983; in
 secondo luogo, rileva  che  la  ripetuta  circolare  e'  adottata  in
 esecuzione  dell'art.  3  d.P.R.  n.  419  del 1974, che, in presenza
 dell'art. 27 del d.P.R. n. 89 del 1983,  non  si  dovrebbe  applicare
 nella   Provincia;   nota   infine,  che  la  circolare  medesima  e'
 indirizzata ai Provveditori agli studi, i quali sarebbero  competenti
 ad   autorizzare   le  sperimentazioni  dei  nuovi  moduli,  "qualora
 richieste ed in presenza dei necessari requisiti".
    Conclude   quindi   chiedendo   che  il  proposto  regolamento  di
 competenza  sia   dichiarato   inammissibile,   in   mancanza   della
 configurabilita' di qualsiasi conflitto di attribuzione, in relazione
 agli effetti della circolare impugnata.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Oggetto  del  conflitto e' la circolare del Ministero della
 Pubblica Istruzione n.143 del  24  maggio  1988,  avente  ad  oggetto
 "Nuovi  programmi  didattici  per  la  scuola primaria. Attuazione di
 nuovi moduli organizzativi per l'anno 1988/89", emessa in connessione
 alla   graduale   entrata   in   vigore   dei  nuovi  programmi,  con
 l'indicazione di contenuti, modalita'  e  procedure  in  ordine  alla
 organizzazione, progettazione e attuazione dei moduli predetti.
    La  Provincia  autonoma  di  Bolzano,  ritenendo  che  la suddetta
 circolare si applichi nel proprio territorio, lamenta che  essa  lede
 la  sua  esclusiva  competenza  in materia di istruzione elementare e
 secondaria attribuita dagli artt. 9, n. 2,  16,  primo  comma  e  19,
 dello  Statuto  speciale  (d.P.R.  31 agosto 1972, n. 670) e relative
 norme di attuazione (art. 1 d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89): onde  il
 ricorso per regolamento di competenza.
    La  Presidenza  del  Consiglio  -  intervenuta  con  il patrocinio
 dell'Avvocatura dello Stato - ritiene, a sua volta, che il  conflitto
 promosso  dalla  Provincia  autonoma  di Bolzano si fondi sull'errato
 presupposto della applicabilita' nel suo territorio  della  circolare
 in  esame,  si' che, difettando ogni configurabilita' di un conflitto
 di  attribuzione   in   relazione   agli   effetti   del   contestato
 provvedimento,    il    regolamento    di   competenza   risulterebbe
 inammissibile.
    2.  -  L'eccezione  preliminare  cosi'  sollevata dalla Avvocatura
 dello Stato non puo' essere accolta.
    La  circolare  impugnata  invero  non  contiene alcuna clausola di
 salvezza delle competenze della Provincia autonoma  di  Bolzano,  ne'
 comunque  esclude la sua applicazione nel territorio di quest'ultima:
 al contrario afferma espressamente che la sperimentazione -  da  essa
 prevista e disciplinata - "interessa la scuola di tutto il territorio
 nazionale".
    La   circolare,   inoltre,  e'  stata  inviata  al  sovrintendente
 scolastico per la Provincia di Bolzano, all'intendente scolastico per
 la scuola in lingua tedesca e all'intendente scolastico per la scuola
 delle localita' ladine, nelle rispettive sedi di Bolzano: ne' si puo'
 per  il  vero  ritenere che tale invio sia stato effettuato solo "per
 conoscenza",  in  quanto  -  se  tale  fosse   stato   l'intendimento
 ministeriale  -  non  sarebbe stato difficile esplicitarlo almeno con
 l'apposizione della sigla d'uso.
    Le  indicazioni  che  cosi'  espressamente  emergono dalla lettura
 della circolare circa l'ambito nazionale - senza alcuna deroga  -  in
 cui  essa  e'  chiamata ad operare non sono contrastate da elementi -
 traibili dal suo contenuto - che inducano ad una diversa e  contraria
 interpretazione.  Anzi,  adottando  il  Ministero il provvedimento in
 materia di sperimentazione, ai sensi dell'art. 3 del  d.P.R.  n.  419
 del   1974,   sarebbe   stato   particolarmente  necessario  ribadire
 espressamente  la  esclusione   della   applicazione   dello   stesso
 provvedimento  alla  Provincia  di  Bolzano, alla quale l'art. 27 del
 d.P.R. n. 89 del 1983 (contenente la norma di attuazione statutaria),
 attribuisce la competenza ad adottare le determinazioni in questione.
    Ne'  evidentemente  spunti  interpretativi  di  un qualche rilievo
 sugli intendimenti del Ministero di escludere la Provincia di Bolzano
 possono  trarsi  dal fatto che la stessa Provincia abbia recentemente
 inviato al Ministero un disegno di legge - ai fini del  rilascio  del
 parere  del  C.S.P.I. - relativo a "Programmi didattici per la scuola
 primaria della Provincia di Bolzano".
    La possibilita' di giungere in via interpretativa a ritenere salve
 le  attribuzioni  legislative  e  amministrative  delle  Regioni   ad
 autonomia  differenziata e delle Province autonome - anche in assenza
 di un'apposita clausola - piu' volte affermata da  questa  Corte  (da
 ultimo  sent.  n.  213 del 1988) richiede che la volonta' di rispetto
 delle competenze regionali e provinciali emerga con chiarezza,  anche
 ai  fini  di  evitare  incertezze o ambiguita': il che non puo' certo
 dirsi essersi verificato  nel  caso  specifico,  in  cui  non  appare
 affatto  chiara  una  volonta'  del  Ministero  contraria a quanto si
 desume dalla lettura della circolare.
    Una  volta  ritenuto che l'applicazione della circolare in parola,
 interessando la scuola di tutto  il  territorio  nazionale,  riguarda
 anche  il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, ne consegue
 che risulta lesa la competenza esclusiva di quest'ultima  in  materia
 di  istruzione  elementare  e secondaria, cosi' come attribuita dalle
 norme statutaria e di attuazione. Per  le  suddette  norme,  infatti,
 sono  state  trasferite alla Provincia tutte le attribuzioni relative
 alla istruzione elementare e secondaria, esclusa solo  la  disciplina
 dello  stato  giuridico ed economico del personale scolastico (sentt.
 nn. 279 del 1984 e 630 del 1988)  e  compresa  dunque  la  disciplina
 della sperimentazione didattica e di ricerca educativa, per la quale,
 in particolare, l'art. 27 del d.P.R. n. 89 del 1983 ha  rimesso  alla
 Provincia  l'adozione  sia di provvedimenti annuali di autorizzazione
 della sperimentazione e di determinazione di contenuti  e  modalita',
 sia  di  provvedimenti di riconoscimento delle scuole sperimentali. E
 non e' privo  di  significato  il  fatto  che,  in  attuazione  delle
 funzioni  attribuitele,  la Provincia autonoma di Bolzano ha dettato,
 con la legge provinciale n. 13 del 1987 - contenente  una  disciplina
 organica  dell'istruzione  elementare  e secondaria - una dettagliata
 regolamentazione della  sperimentazione  didattica  e  della  ricerca
 educativa.