ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 9
 ottobre  1971,  n.824  (Norme   di   attuazione,   modificazione   ed
 integrazione  della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a
 favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti  ed
 assimilati) coordinata con l'art. 4 della legge 24 maggio 1970, n.336
 e con l'articolo unico della legge 9 maggio 1984,  n.  118,  promosso
 con  ordinanza  emessa  l'8  aprile  1987  dal  Pretore  di  Roma nel
 procedimento civile vertente tra la  Banca  Nazionale  del  Lavoro  e
 l'I.N.P.S.,  iscritta  al  n.  186  del  registro  ordinanze  1988  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  20,  prima
 serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  costituzione  della  Banca Nazionale del Lavoro
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 novembre 1988 il giudice
 relatore Ugo Spagnoli;
    Ritenuto  che  in  un giudizio civile vertente tra Banca Nazionale
 del Lavoro e I.N.P.S., il  Pretore  di  Roma,  con  ordinanza  dell'8
 aprile  1987 (r.o. n.186/1988) ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 6 l. n. 824 del 1971 coordinata con l'art. 4
 l.  n.  336  del  1970  e con l'art. un. della l. n. 118 del 1984, in
 riferimento agli artt. 3, 81 u.c.,  97,  2  e  41,  terzo  comma,  in
 relazione all'art. 53 Cost.;
      che  si e' costituita in giudizio la Banca Nazionale del Lavoro,
 deducendo l'illegittimita' costituzionale della normativa  denunziata
 ed  e'  intervenuto  il Presidente del Consiglio dei ministri, per il
 tramite dell'Avvocatura Generale  dello  Stato,  concludendo  per  la
 manifesta infondatezza della questione, in conseguenza della sentenza
 n.123 del 1988 di questa Corte.
    Considerato   che  in  effetti  la  sentenza  n.123  del  1988  ha
 dichiarato   non   fondata   analoga   questione   di    legittimita'
 costituzionale   concernente  il  medesimo  complesso  normativo,  in
 riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost.;
      che  la  presente  ordinanza  di rimessione non prospetta motivi
 nuovi, mentre il riferimento a  parametri  costituzionali  ulteriori,
 peraltro  non  motivato,  non vale a mutare sostanzialmente i termini
 della censura;
      che   pertanto   la   questione  deve  ritenersi  manifestamente
 infondata;
    Visti  gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n.87
 e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla
 Corte costituzionale.