IL TRIBUNALE
    Letti  gli  atti  del  procedimento  penale a carico di Collazzoni
 Lanfranco, imputato "di aver  illegalmente  detenuto  due  fucili  da
 caccia,  dei  quali  ometteva  di rinnovare la denuncia all'autorita'
 locale di P.S., essendosi trasferito in Spoleto (artt. 10 e 14  della
 legge  14 ottobre 1974, n. 497). In Spoleto, accertato il 21 novembre
 1983".
    Ritiene  che  non  sia  manifestamente  infondata  la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 38 del r.d. 18  giugno  1931,
 n.  773, e 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituiti dagli
 artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1964, n.  497,  nella  parte  in
 cui, nel prevedere come reato l'illegale detenzione di armi comuni da
 sparo, non distinguono la posizione di chi non abbia  mai  provveduto
 alla  relativa  denuncia  da  quella  di  chi, dopo averla effettuata
 presso l'autorita' di p.s. o il comando dei Carabinieri del luogo  di
 originaria   residenza,  ometta  di  ripeterla  nel  luogo  di  nuova
 residenza.
    Infatti il non avere operato una tale distinzione sembra vulnerare
 il principio di eguaglianza di cui  all'art.  3  della  Costituzione,
 secondo  il quale, cosi' come debbono essere previste sanzioni uguali
 per situazioni eguali, cosi' non possono essere riservati trattamenti
 eguali per situazioni diverse.
    Senza  considerare che, se la ratio della norma di cui all'art. 38
 del t.u.l.p.s. e' quella  di  consentire  all'autorita'  di  p.s.  di
 conoscere  il  possesso di un'arma da parte del cittadino, tale ratio
 appare soddisfatta dalla  denuncia  fatta  nel  luogo  di  originaria
 residenza,  denuncia che permette all'autorita' competente di seguire
 i  movimenti  delle  armi  denunciate  allorquando  un  cittadino  si
 trasferisca,  col  semplice  onere  di  accertarne la nuova residenza
 presso gli uffici dell'anagrafe.
    Ne'  puo'  essere  trascurato  il  rilievo che chi non denuncia la
 detenzione di un'arma impedisce all'autorita' competente di conoscere
 l'esistenza  presso  il  suo domicilio dell'arma stessa, della qusale
 quindi potrebbe servirsi per azioni illecite, laddove chi abbia fatta
 la  prescritta  denuncia,  e  poi  trasferisca  la  propria residenza
 altrove trasportando nella nuova residenza l'arma, ben si rende conto
 che  l'autorita'  e' a conoscenza della disponibilita', da parte sua,
 di quell'arma a suo tempo regolarmente denunciata.