IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
 al n. 389/85 r.g.a.c. e vertente tra Pio Antonino  (avv.  Turchetta),
 attore e Polini Loreto convenuto contumace;
    Letti gli atti del processo e sentito il giudice relatore;
    Rilevato  che  l'attore all'udienza del 16 aprile 1986 ha prodotto
 in giudizio la scrittura privata in data 8 gennaio 1982  sulla  quale
 esclusivamente  puo'  fondarsi  la  sua pretesa creditoria (stante la
 irrilevanza, peraltro, delle due lettere l'una in data 26 maggio 1983
 e  l'altra  in data 4 luglio 1983 rinvenute nel fascicolo del Pio, ma
 dalle quali non puo'  tenersi  alcun  conto  non  essendo  state  ne'
 indicate nell'atto di citazione ne' depositate nel corso del giudizio
 e nemmeno risultando menzionate nell'indice del  fascicolo  di  parte
 sottoscritto dal cancelliere);
    Considerato  che  la  Corte  costituzionale  con  la  sentenza  28
 novembre 1986, n. 250,  ha  dichiarato  illegittimo,  per  violazione
 dell'art.  24,  secondo  comma,  della  Costituzione,  l'art. 292 del
 c.p.c. nella parte in cui non prevede la notificazione  al  contumace
 del  verbale  in  cui  si  da'  atto della produzione della scrittura
 privata, limitatamente - peraltro -  ai  procedimenti  di  cognizione
 ordinaria  dinanzi  al pretore ed al conciliatore, sulla scorta della
 diversa formulazione dell'art. 163, n.  5,  e  dell'art.  313,  primo
 comma,  del  c.p.c.,  solo  la  prima  disposizione  richiedendo  che
 l'attore nell'atto di citazione indichi i  "documenti  che  offre  in
 comunicazione" (cosi che, "ove rimanga contumace il convenuto cui sia
 stata ritualmente notificata la domanda introduttiva del giudizio, la
 scrittura  privata  dell'attore  prodotta  si  abbia  per tacitamente
 riconosciuta", ai sensi dell'art. 215, n. 1, del c.p.c.),  mentre  la
 norma  regolante il contenuto della domanda introduttiva del giudizio
 pretorile  si  limita  ad  esigere   "l'esposizione   dei   fatti   e
 l'indicazione  dell'oggetto" della domanda stessa (con la conseguenza
 che tale norma "non consente di  ricollegare  allo  scarno  contenuto
 della  domanda  introduttiva  del  giudizio  pretorile  di cognizione
 ordinaria il tacito riconoscimento della scrittura privata  da  parte
 del convenuto contumace");
    Considerato,  d'altro  canto, che l'art. 184, del c.p.c., consente
 alle parti di "produrre  nuovi  documenti"  durante  tutto  il  corso
 dell'istruttoria  e  fino  a  che  la  causa non sia stata rimessa al
 collegio, per cui deve ritenersi - com'e' peraltro pacifico - che nei
 procedimenti  di  competenza  del  tribunale,  oltre che in quelli di
 competenza (a parte lo speciale rito del lavoro) del  pretore  e  del
 conciliatore,  non  sussista  alcun  onere  per  l'attore - a pena di
 decadenza  -  di  indicare  nell'atto  introduttivo  del  giudizio  i
 documenti che intenda offrire in comunicazione o comunque di produrre
 gli stessi all'atto della Costituzione, ben potendo farlo -  come  si
 e'  visto  -  in  un  momento  successivo  e a prescindere dalla loro
 indicazione nell'atto introduttivo del giudizio;
    Ritenuto,   pertanto,  che  si  profila  anche  per  i  giudizi  a
 cognizione ordinaria di competenza  del  tribunale  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale,  - per violazione dell'art. 24, secondo
 comma, della Costituzione - dell'art. 292 del c.p.c., in  riferimento
 all'art.  215,  n. 1, del c.p.c. nella parte in cui non prevedono che
 al convenuto contumace debba essere notificato il verbale in  cui  si
 da'  atto  della  produzione  in giudizio della scrittura privata ove
 questa non sia stata menzionata nell'atto di  citazione  pervenuto  a
 conoscenza del convenuto medesimo, ai fini della presunzione assoluta
 di riconoscimento da parte di quest'ultimo della scrittura privata  a
 lui attribuita o contro di lui attribuita o contro di lui prodotta;
    Ritenuto,  percio',  che va sollevata d'ufficio tale questione, la
 quale peraltro e' senz'altro rilevante ai fini della decisione  della
 presente  controversia  per  quanto  osservato  all'inizio  circa  la
 pretesa dell'attore di fondare la propria  domanda  sulla  scriittura
 privata  prodotta  nel corso del giudizio nei confronti del convenuto
 contumace;