IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 389/85 r.g.a.c. e vertente tra Pio Antonino (avv. Turchetta), attore e Polini Loreto convenuto contumace; Letti gli atti del processo e sentito il giudice relatore; Rilevato che l'attore all'udienza del 16 aprile 1986 ha prodotto in giudizio la scrittura privata in data 8 gennaio 1982 sulla quale esclusivamente puo' fondarsi la sua pretesa creditoria (stante la irrilevanza, peraltro, delle due lettere l'una in data 26 maggio 1983 e l'altra in data 4 luglio 1983 rinvenute nel fascicolo del Pio, ma dalle quali non puo' tenersi alcun conto non essendo state ne' indicate nell'atto di citazione ne' depositate nel corso del giudizio e nemmeno risultando menzionate nell'indice del fascicolo di parte sottoscritto dal cancelliere); Considerato che la Corte costituzionale con la sentenza 28 novembre 1986, n. 250, ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione, l'art. 292 del c.p.c. nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si da' atto della produzione della scrittura privata, limitatamente - peraltro - ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore ed al conciliatore, sulla scorta della diversa formulazione dell'art. 163, n. 5, e dell'art. 313, primo comma, del c.p.c., solo la prima disposizione richiedendo che l'attore nell'atto di citazione indichi i "documenti che offre in comunicazione" (cosi che, "ove rimanga contumace il convenuto cui sia stata ritualmente notificata la domanda introduttiva del giudizio, la scrittura privata dell'attore prodotta si abbia per tacitamente riconosciuta", ai sensi dell'art. 215, n. 1, del c.p.c.), mentre la norma regolante il contenuto della domanda introduttiva del giudizio pretorile si limita ad esigere "l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto" della domanda stessa (con la conseguenza che tale norma "non consente di ricollegare allo scarno contenuto della domanda introduttiva del giudizio pretorile di cognizione ordinaria il tacito riconoscimento della scrittura privata da parte del convenuto contumace"); Considerato, d'altro canto, che l'art. 184, del c.p.c., consente alle parti di "produrre nuovi documenti" durante tutto il corso dell'istruttoria e fino a che la causa non sia stata rimessa al collegio, per cui deve ritenersi - com'e' peraltro pacifico - che nei procedimenti di competenza del tribunale, oltre che in quelli di competenza (a parte lo speciale rito del lavoro) del pretore e del conciliatore, non sussista alcun onere per l'attore - a pena di decadenza - di indicare nell'atto introduttivo del giudizio i documenti che intenda offrire in comunicazione o comunque di produrre gli stessi all'atto della Costituzione, ben potendo farlo - come si e' visto - in un momento successivo e a prescindere dalla loro indicazione nell'atto introduttivo del giudizio; Ritenuto, pertanto, che si profila anche per i giudizi a cognizione ordinaria di competenza del tribunale la questione di legittimita' costituzionale, - per violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione - dell'art. 292 del c.p.c., in riferimento all'art. 215, n. 1, del c.p.c. nella parte in cui non prevedono che al convenuto contumace debba essere notificato il verbale in cui si da' atto della produzione in giudizio della scrittura privata ove questa non sia stata menzionata nell'atto di citazione pervenuto a conoscenza del convenuto medesimo, ai fini della presunzione assoluta di riconoscimento da parte di quest'ultimo della scrittura privata a lui attribuita o contro di lui attribuita o contro di lui prodotta; Ritenuto, percio', che va sollevata d'ufficio tale questione, la quale peraltro e' senz'altro rilevante ai fini della decisione della presente controversia per quanto osservato all'inizio circa la pretesa dell'attore di fondare la propria domanda sulla scriittura privata prodotta nel corso del giudizio nei confronti del convenuto contumace;